Cassazione Penale, Sentenza n. 23610/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (rinvio della Cassazione) concernente la loro responsabilità per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e il relativo trattamento sanzionatorio. Le censure principali riguardavano: 1) per Candela contestazione della valutazione probatoria, con particolare riferimento all'attendibilità dei collaboratori di giustizia e alla valutazione delle intercettazioni e delle captazioni ambientali che avrebbero provato la partecipazione a riunioni mafiose; 2) per vari ricorrenti doglianza per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per non aver ulteriormente ridotto la pena dopo l'esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma; 3) per alcuni ricorrenti deduzione della crisi del clan come fatto da valutare ai fini del trattamento sanzionatorio; 4) questioni sulla sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata ai sensi dell'art. 416-bis, quarto comma. In sostanza i ricorsi investivano sia profili di fatto e valutazione delle prove sia profili di diritto in materia di circostanze aggravanti e attenuanti e calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cerullo, De Luca, Giarra, Langella, Moraca, Polverino, Raimondo, Ruggiero e Visconti per difetti di motivazione o perché le questioni erano già state esaminate e rigettate nella precedente decisione di annullamento con rinvio. Il ricorso di Candela Cristofaro è stato esaminato nel merito ed è stato rigettato come infondato. Di conseguenza sono confermate le statuizioni di condanna per associazione mafiosa e i correlati trattamenti sanzionatori fissati in sede di giudizio di merito secondo le rispettive posizioni (tra cui riduzioni per il rito abbreviato e determinazioni al minimo edittale per taluni imputati, con pene concretamente fissate nel dispositivo delle sentenze di merito). La Corte ha inoltre rilevato che la prova era sorretta da intercettazioni, precedenti condanne e dichiarazioni di collaboratori, che congiuntamente formavano riscontro esterno sufficiente; ha ritenuto preclusa o non fondata la critica sull'aggravante armata in ragione della natura oggettiva e della comunicabilità dell'aggravante al gruppo; ha rigettato le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ove precluse o non fondate. I ricorrenti inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro a favore della Cassa delle Ammende; Candela è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di stampo mafioso), richiamo ai commi quarto e sesto
La Corte ha confermato la configurabilità del reato di associazione mafiosa in relazione ai fatti contestati; in particolare ha richiamato che l'aggravante della disponibilità di armi (quarto comma) può essere accertata anche sulla base della pluriennale esperienza giudiziaria e di indicatori concreti senza la necessità di individuare puntualmente ogni arma. La sussistenza dell'aggravante si comunica agli associati secondo i criteri di responsabilità e comunicabilità previsti dal codice penale. L'esclusione della circostanza aggravante prevista dal sesto comma nel giudizio di appello non ha comportato, per i giudici di legittimità, un vizio tale da rimettere in discussione la complessiva responsabilità quando gli altri elementi probatori risultano forti.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha negato le attenuanti generiche in presenza di gravità dei fatti e di una personalità criminale gravata da precedenti, richiamando che anche un solo elemento sfavorevole può essere sufficiente per negare le attenuanti.
art. 192 c.p.p. (riscontro esterno e chiamata di correità)
La Corte ha richiamato il principio per il quale, in presenza di una valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti dell'organizzazione possono costituire riscontro esterno utile ai fini probatori per la dimostrazione dell'appartenenza all'associazione mafiosa.
art. 59, secondo comma, cod. pen. (regole di determinazione della pena e comunicabilità)
Richiamato in relazione al criterio di comunicabilità degli effetti dell'aggravante e alla natura oggettiva di talune circostanze che possono incidersi sul trattamento sanzionatorio dei singoli partecipi.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (uso e detenzione di armi connesso a reati stupefacenti) richiamo a condanne per armi
Usato come riferimento probatorio secondario: precedenti condanne di sodali per armi sono state valutate come elemento di riscontro rispetto alla disponibilità di armi nel gruppo.
Massime di principio
- In reati di associazione mafiosa la prova può essere costruita congiungendo dichiarazioni di collaboratori con intercettazioni, condanne pregresse e riscontri indiretti; la presenza di più fonti convergenti rafforza l'affermazione di responsabilità.
- Le dichiarazioni dei collaboratori vanno valutate quanto all'attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma se accompagnate da riscontri concreti (captazioni, immagini, precedenti condanne) possono essere decisive.
- L'aggravante della disponibilità di armi può essere accertata anche senza l'individuazione puntuale di ogni arma quando emergano indicatori concreti e riscontri giudiziari storici riconducibili al sodalizio; tale aggravante può essere comunicata ai partecipi secondo le regole generali di responsabilità.
- Questioni non sollevate o già decise nella precedente fase di cassazione sono precluse nel giudizio di rinvio e rendono inammissibile il ricorso che le ripropone senza nuovi elementi.
- Il giudizio di bilanciamento sulle attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito e la sua valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata e fondata su elementi di personalità e gravità del reato.
- La mancata specificazione di nomi in parti della motivazione non invalida automaticamente la decisione se dal dispositivo e dal complesso della motivazione emerge chiaramente la determinazione della pena e la posizione degli imputati.
- Le impugnazioni rivolte soltanto al trattamento sanzionatorio devono considerare la base normativa di riferimento (minimi edittali, riduzione per il rito abbreviato e circostanze equivalenti) e dimostrare un errore concreto nel calcolo o nella valutazione, altrimenti risultano inammissibili o infondate.
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