Sentenza n. 958/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Fermo ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.l. 11/2009 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione sull’attualità e sull’entità lesiva della condotta, erronea valutazione e travisamento dei fatti. Ha dedotto che i comportamenti contestati consistevano in reiterati tentativi di riallacciare i rapporti con una conoscente, mediante telefonate, messaggi, social, intermediazioni di terzi e attese presso l’abitazione, nel contesto di una precedente frequentazione e senza violenza o minaccia. Secondo il ricorrente, tali condotte non erano finalizzate a intimorire la segnalante né avevano determinato il dedotto stato di ansia e l’alterazione delle sue abitudini di vita, elementi ritenuti affermati dall’amministrazione in modo stereotipato e senza adeguati riscontri. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il pentimento manifestato dopo la comunicazione di avvio del procedimento, le scuse, la cessazione dei contatti e l’impegno a non reiterare la condotta, sicché l’ammonimento sarebbe risultato sproporzionato e ingiustificatamente afflittivo. Nel corso del giudizio, dopo il decorso del periodo triennale di validità dell’ammonimento, il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse all’annullamento e ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dell’ammonimento. Ha rilevato che, alla luce della dichiarazione del ricorrente e del decorso del periodo triennale di validità del provvedimento, era sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione. Richiamando il principio dispositivo, secondo cui spetta alla parte scegliere se chiedere la tutela giurisdizionale della propria situazione giuridica, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda. In fase cautelare, non oggetto della decisione definitiva, la sospensione era stata negata e il Consiglio di Stato aveva ritenuto ragionevole e proporzionato l’ammonimento in considerazione del comportamento ripetutamente assillante seguito al rifiuto di instaurare una relazione affettiva.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
La norma costituisce la base legale del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore; la sentenza definitiva non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella fase cautelare in relazione agli oneri istruttori dell’amministrazione resistente; non costituisce la ratio della decisione definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione della domanda di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- Il decorso del periodo di efficacia o validità dell’atto impugnato può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento, purché il ricorrente non alleghi un interesse residuo concreto e attuale alla pronuncia.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: la scelta di domandare o meno la tutela giurisdizionale della situazione sostanziale spetta alla parte, sicché la dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione, ove evidenzi il venir meno dell’interesse alla decisione, conduce alla declaratoria di improcedibilità.
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