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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15487/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ruglioni era indagato per concorso nell'illecito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti (art. 110 c.p. e art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). Con decreto del 25/03/2024 il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, confermato dal Tribunale del riesame il 27/05/2024. Il ricorrente ha impugnato davanti alla Cassazione denunciando l'omessa e insufficiente motivazione del G.i.p. circa il "periculum in mora" (il concreto pericolo di dispersione del profitto del reato) nei suoi confronti e contestando la possibilità che il Tribunale del riesame potesse integrare retroattivamente tale motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto la motivazione sul periculum in mora del G.i.p. inesistente perché non conteneva alcuna valutazione specifica e personale sulla posizione di Ruglioni né evidenziava condotte distrattive a suo carico. La Corte ha ricordato che la motivazione del periculum deve essere sempre concisa e riferita ai singoli indagati; non è ammesso un automatismo che fondi il pericolo sulla natura fungibile del denaro o sull'incapienza della società senza collegare tali elementi alla condotta del singolo. Ha inoltre escluso che il Tribunale del riesame possa integrare ex post la motivazione mancante. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio sia il decreto di sequestro del G.i.p. che l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto la restituzione di quanto sequestrato a Ruglioni; ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione (concorso) nel reato principale: la condotta di Ruglioni è contestata come concorso nell'illecito utilizzo di crediti d'imposta inesistenti.

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma tributaria richiamata in relazione all'illecito utilizzo di crediti d'imposta inesistenti; costituisce il fatto-base della contestazione penale tributaria.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore generale della decisione di annullamento senza rinvio.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi)

    Principio che esclude automatismi nel fondare il pericolo di dispersione sulla sola natura fungibile del denaro; occorre motivazione specifica.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni)

    Richiama il principio secondo cui non è sufficiente il richiamo generico all'incapienza della società per giustificare il periculum in mora senza collegamento con la condotta individuale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, Beni e n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti)

    Rv. 284313-01; Rv. 283910-01

    Precisa che l'obbligo di motivazione sul periculum opera sempre, salvo l'eccezione delle confische su cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione costituisca reato.

Massime di principio

  • La motivazione sul "periculum in mora" nei provvedimenti cautelari patrimoniali deve essere specifica e riferita alla posizione e alle condotte del singolo indagato; motivazioni generiche (es. natura fungibile del denaro, incapienza societaria) non sono sufficienti.
  • Il Tribunale del riesame non può supplire a vuoti motivazionali essenziali del G.i.p.: l'integrazione ex post della motivazione sul periculum non è ammessa quando manchi la valutazione individuale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L'assenza di prova di condotte distrattive o di elementi concreti che colleghino il rischio di dispersione alla condotta dell'indagato rende illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e può comportarne l'annullamento e la restituzione dei beni.
  • La distinzione tra confisca diretta/obbligatoria o per equivalente e tra misure facoltative/obbligatorie non elimina l'obbligo di motivazione individuale, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla giurisprudenza.
  • Per difendersi in casi analoghi è utile: (a) contestare l'insufficienza o l'omessa motivazione sul periculum, (b) produrre elementi che dimostrino l'assenza di condotte distrattive o la non riconducibilità degli assets all'illecito, (c) evidenziare la mancanza di collegamento causale fra le condizioni societarie generali e la condotta del singolo.

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