Cassazione Penale, Ordinanza n. 38359/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata compiuta e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di hashish a fini di cessione. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sostanza fosse detenuta per uso personale; dall'altro, in via subordinata, ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di "lieve entità". La Suprema Corte ha rilevato che le censure riproducevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato il dato ponderale, incompatibile con l'uso personale e con l'acquisto di scorte, nonché la presenza di un bilancino idoneo al frazionamento delle dosi; inoltre, la quantità complessiva e gli elementi emersi deponevano per un'attività di spaccio non occasionale e sufficientemente organizzata.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di una rilevante quantità di hashish, unitamente ad elementi sintomatici del frazionamento per la cessione, integra la fattispecie di detenzione a fini di spaccio contestata e confermata nei gradi di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La riqualificazione nel fatto di lieve entità è esclusa quando la quantità di stupefacente e gli indici del contesto criminale denotano un'attività di spaccio non lieve e sufficientemente organizzata.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e logicamente confutate dai giudici di merito, senza individuare reali vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacente a fini di cessione, il dato ponderale è un indice decisivo: una quantità elevata può escludere sia l'uso personale sia l'acquisto per scorta.
- La presenza di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento, come il bilancino di precisione, costituisce elemento sintomatico della destinazione allo spaccio e del frazionamento in dosi.
- La qualificazione del fatto come lieve entità richiede che complessivamente la condotta presenti minore offensività; una quantità rilevante e indici di organizzazione dell'attività escludono tale riqualificazione.
- Quando la motivazione del giudice di merito valorizza in modo coerente quantità della sostanza, strumenti di confezionamento e contesto della condotta, la decisione resiste al sindacato di legittimità.
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