Sentenza n. 277/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Perugia in ordine all'istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (pratica n. -OMISSIS-); e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno causato dal ritardo nella conclusione del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, con domanda risarcitoria per il ritardo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che, dopo la presentazione della domanda di conversione e la convocazione presso la Questura per i rilievi fotodattiloscopici, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento entro un termine ragionevole, nonostante un sollecito e una formale diffida ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’accertamento della fondatezza della pretesa alla conversione del titolo e il risarcimento del danno da ritardo, rappresentato dall’impossibilità di beneficiare pienamente dei diritti connessi a un permesso valido, in particolare quanto alla possibilità di viaggiare all’estero, nonché da ansia, incertezza e ripercussioni sulla vita personale, sociale e lavorativa. L’Amministrazione ha eccepito la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse, poiché aveva validato la pratica e avviato la stampa del permesso; in subordine, ha dedotto l’insussistenza dei presupposti del silenzio-inadempimento, la natura ordinatoria del termine, la pendenza di verifiche istruttorie, l’assenza di colpa per disfunzioni dei sistemi informatici e accertamenti di pubblica sicurezza, nonché la mancata prova del danno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio e alla conversione del permesso, poiché gli atti sopravvenuti avevano sostanzialmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha esaminato nel merito la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che il termine per la conclusione del procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno fosse, secondo l’orientamento richiamato, di sessanta giorni decorrenti dalla convocazione per i rilievi fotodattiloscopici, termine successivamente portato a novanta giorni dal d.lgs. 83/2026. Poiché tra la scadenza del termine e la sostanziale conclusione del procedimento erano trascorsi nove mesi, il silenzio-inadempimento risultava integrato sotto il profilo oggettivo. Il Collegio ha però escluso la prova del danno-conseguenza: il ricorrente aveva continuato a soggiornare e lavorare regolarmente in Italia sulla base della ricevuta di presentazione della domanda; non aveva indicato né documentato una concreta necessità di espatrio per lavoro, salute o motivi familiari; inoltre, lo stato di ansia e le ripercussioni esistenziali non erano stati circostanziati né certificati. La domanda di risarcimento è stata quindi respinta. Le dedotte disfunzioni informatiche, rientrando nella sfera organizzativa dell’Amministrazione, non potevano comunque tradursi in un pregiudizio per l’istante; anche i controlli di pubblica sicurezza, pur doverosi, non giustificavano un ritardo così significativo e non erano documentati in giudizio. Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e respinto per il resto. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per le spese di giudizio, mentre il dispositivo reca anche la formula delle spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base della diffida e dell’obbligo di conclusione del procedimento.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è individuato, secondo la giurisprudenza richiamata, in sessanta giorni dalla convocazione per i rilievi fotodattiloscopici; il termine è stato indicato come successivamente portato a novanta giorni dal d.lgs. 83/2026.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
La ricevuta della domanda consente allo straniero di soggiornare e lavorare regolarmente in Italia nelle more della definizione del procedimento; tale circostanza ha escluso la prova di una concreta lesione del diritto al lavoro o alla permanenza.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni disciplinanti l’azione contro il silenzio-inadempimento, la cui ulteriore decisione è divenuta priva di oggetto per il sopravvenuto completamento sostanziale del procedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando gli atti sopravvenuti soddisfano sostanzialmente la pretesa del ricorrente.
d.lgs. 83/2026
È richiamato esclusivamente per rilevare l’aumento a novanta giorni del termine di conclusione del procedimento.
Massime di principio
- La domanda contro il silenzio perde il proprio oggetto quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta atti che soddisfano sostanzialmente la pretesa di conclusione del procedimento e di definizione favorevole dell’istanza, anche se il titolo non è ancora materialmente consegnato.
- Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno decorre dalla convocazione dell’interessato presso la Questura per i rilievi fotodattiloscopici; il suo superamento può integrare l’elemento oggettivo del silenzio-inadempimento.
- Le disfunzioni dei sistemi informatici e gestionali dell’Amministrazione rientrano nella sua sfera organizzativa e non possono, di per sé, essere opposte al cittadino per giustificare un ritardo procedimentale o trasferire su di lui le conseguenze dell’inefficienza amministrativa.
- La necessità di svolgere verifiche di pubblica sicurezza può giustificare l’istruttoria, ma non legittima un ritardo significativamente eccedente il termine di conclusione del procedimento, ove l’Amministrazione non dimostri in modo documentato la concreta incidenza e necessità temporale degli accertamenti.
- La responsabilità risarcitoria da ritardo richiede non soltanto il superamento del termine procedimentale, ma anche la prova concreta del danno-conseguenza e del nesso causale; la mera impossibilità astratta di viaggiare, l’ansia o le ripercussioni esistenziali genericamente allegate non sono sufficienti senza specifica allegazione e documentazione.
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