Cassazione Civile, Ordinanza n. 30111/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale veniva disconosciuto un credito IVA relativo al 2014. La società sosteneva che il credito non derivasse dalla dichiarazione oggetto di controllo, ma fosse maturato in annualità precedenti (2008-2009) e mai utilizzato in compensazione; denunciava inoltre che i giudici di merito avevano confuso il credito semplicemente riportato con quello effettivamente compensato e che non avevano valutato documenti e atto di autotutela da cui risultava la formazione del credito. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione di legge per avere l’Ufficio negato il credito solo per il mancato riscontro formale della dichiarazione controllata; 2) violazione di legge per avere la CTR confuso credito riportato, eccedenza detraibile utilizzata e credito effettivamente compensato; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge per non aver considerato la documentazione prodotta e il rigetto dell’istanza di autotutela, che avrebbero provato l’origine del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, se il credito d’imposta non risulta riportato nelle dichiarazioni precedenti, l’amministrazione può rettificare errori materiali o di calcolo, ma non può recuperare il credito mediante cartella di pagamento salvo che accerti anche un’illegittima utilizzazione del credito da parte del contribuente. Poiché dalla sentenza impugnata non emergeva con chiarezza un accertamento puntuale dell’effettivo utilizzo indebito del credito, la decisione di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nel controllo automatizzato l’amministrazione può correggere errori materiali o di calcolo, ma il recupero del credito tramite cartella è legittimo solo se venga accertata anche l’illegittima utilizzazione del credito da parte del contribuente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di fatto decisivo
Cass. n. 20643 del 2021
richiamata come precedente conforme sul limite del controllo automatizzato e sulla necessità dell’accertamento dell’effettivo utilizzo indebito del credito
Cass. SS.UU. n. 8999 del 2009
richiamata solo in relazione alla decisione in difformità dalla proposta del Consigliere relatore
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’amministrazione finanziaria non può recuperare con cartella un credito d’imposta solo perché non lo riscontra formalmente nelle dichiarazioni precedenti: in tal caso può correggere errori materiali o di calcolo, ma non sostituirsi a un accertamento sostanziale del credito.
- La cartella di pagamento per il recupero di un credito d’imposta è legittima solo se il giudice di merito accerta in modo puntuale che il contribuente abbia effettivamente e illegittimamente utilizzato il credito, determinando un debito verso l’erario.
- Quando il contribuente deduce che il credito d’imposta deriva da annualità pregresse e non è mai stato compensato, il giudice deve verificare specificamente la documentazione prodotta e la reale origine e utilizzazione del credito, non potendo fondare la decisione su un mero dato formale.
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