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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25518/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, in esecuzione immobiliare, della metà di un immobile da parte di una partecipante all'asta. Per l'operazione furono versati tre assegni: uno per cauzione, uno per spese di trascrizione del decreto di trasferimento e uno per il saldo prezzo. Solo parte delle somme fu effettivamente depositata presso la cancelleria; la trascrizione del decreto di trasferimento non venne eseguita nei tempi dovuti e, nel frattempo, un ente previdenziale iscrisse ipoteca giudiziale sulla quota del debitore esecutato. L'acquirente, avvedutasi del pregiudizio quando richiese un mutuo e fece le visure, agì per il risarcimento dei danni contro l'ente di riscossione, il Ministero della giustizia e l'ente previdenziale. In appello la società di riscossione e il Ministero contestarono la responsabilità loro ascritta e la quantificazione del danno. La società sostenne, in sintesi, che non vi fosse alcun mandato tra lei e l'acquirente, poiché la trascrizione sarebbe stata onere della cancelleria; dedusse inoltre omesso esame di fatti decisivi, errata qualificazione della responsabilità come contrattuale ex art. 2671 c.c., erronea applicazione delle regole su causalità, prova e liquidazione del danno, oltre alle spese. Il Ministero dedusse ultrapetizione, mancata pronuncia sulla domanda di manleva e erronea imputazione della responsabilità e del quantum. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi e ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva condannato in solido il Ministero della giustizia e la società di riscossione al risarcimento del danno in favore dell'acquirente, ritenendo corretta la ricostruzione della responsabilità per il ritardo omissivo nella trascrizione del decreto di trasferimento e infondate le censure sulla qualificazione giuridica, sulla prova e sulla quantificazione del danno. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese, compensando solo tra Ministero e società di riscossione e ponendo le spese di legittimità a loro carico in favore dell'acquirente, con distrazione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, mancasse un rapporto di mandato tra acquirente e soggetto incaricato della vendita/trascrizione; la Corte ha ritenuto che il rapporto fosse ricavabile almeno per fatti concludenti.

  • art. 1321 c.c.

    Evocato per contestare l'asserita inesistenza di un accordo, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché il rapporto obbligatorio era desumibile dalla vicenda concreta.

  • art. 164 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per affermare che, in difetto di diversa delega giudiziale, la cancelleria ha un ruolo nella trascrizione del decreto di trasferimento.

  • art. 6 d.lgs. n. 347 del 1990

    La Corte lo interpreta nel senso che i cancellieri devono richiedere la formalità di trascrizione entro trenta giorni, ma ciò non esclude la responsabilità di chi, nel caso concreto, aveva assunto l'obbligo verso l'acquirente.

  • art. 2671 c.c.

    È la norma ritenuta correttamente applicabile per il ritardo nella formalità della trascrizione, configurando una responsabilità di natura contrattuale e non un'ipotesi evizionale.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato per escludere che le dichiarazioni della parte fossero confessione, mancando l'autosservazione di fatti sfavorevoli e la riproduzione integrale degli atti.

  • art. 1223 c.c.

    Usato nella censura sul danno; la Corte conferma che il danno risarcibile coincide con la concreta perdita del bene e del suo valore effettivo.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per il concorso colposo dell'acquirente, escluso perché non può addossarsi al privato il controllo di adempimenti dovuti per legge a soggetti pubblici o a chi abbia ricevuto le somme.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato in tema di concorso di più soggetti nella produzione del medesimo danno; la Corte afferma la corresponsabilità solidale quando più condotte abbiano concorso efficientemente all'evento dannoso.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato dal Ministero per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude il vizio ritenendo la domanda di responsabilità comunque compresa nel thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sul trattamento delle prove e del danno, ma la Corte ritiene che la liquidazione sia stata sorretta da adeguato accertamento di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte conferma l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla prova documentale, senza che la Corte ravvisi errori della sentenza impugnata.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa, ma la Corte ritiene corretta la stima effettuata sulla base della consulenza tecnica.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte conferma la statuizione sulle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 113 c.p.c.

    Evocato nella censura sulle spese, ma non ritenuto violato.

  • art. 16 d.lgs. n. 347 del 1990

    Richiamato per affermare che la cancelleria avrebbe potuto procedere alla formalità con prenotazione a debito delle spese quando mancava il deposito per le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Quando la formalità di trascrizione di un decreto di trasferimento non è stata tempestivamente eseguita, la responsabilità può essere ricondotta alla violazione dell'obbligo di diligenza connesso al mandato o all'incarico concretamente assunto, anche se la disciplina generale assegna l'adempimento alla cancelleria o ad altro pubblico ufficio.
  • La mera allegazione di dichiarazioni della parte in atti o in lettere non integra confessione giudiziale o stragiudiziale se non si tratta di ammissione chiara e consapevole di fatti sfavorevoli a sé, e soprattutto se le dichiarazioni sono finalizzate a sollecitare l'adempimento dell'altro soggetto.
  • Nelle controversie per mancata trascrizione e successive iscrizioni pregiudizievoli, il danno va individuato nella concreta perdita del bene e nel suo valore effettivo, non automaticamente nella somma complessivamente sborsata per l'acquisto.
  • Il concorso di colpa del danneggiato non può essere affermato quando il privato abbia fatto affidamento sull'adempimento di obblighi che la legge pone in capo a soggetti pubblici o a chi abbia ricevuto il denaro per curare la formalità.
  • Quando più soggetti, anche sulla base di rapporti diversi, concorrono con le rispettive omissioni o azioni a produrre un unico evento dannoso, essi possono rispondere in solido verso il danneggiato.
  • Il giudice di merito può fondare la liquidazione del danno sulla consulenza tecnica d'ufficio se la stima risulta logicamente motivata e non sia stata specificamente e tempestivamente contestata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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