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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18582/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per erronea applicazione di legge e insufficiente motivazione circa la determinazione della pena in caso di reato continuato. In particolare il ricorrente lamenta: 1) violazione degli artt. 81 (comma secondo) e 533 (comma 2) per avere la Corte di appello riconosciuto il vincolo della continuazione con rideterminazione della pena mediante aumenti fissi (mesi 6 e €100 per sei reati satellite) senza adeguata motivazione; 2) illogicità e carenza di motivazione in quanto sono stati applicati incrementi omogenei come se i reati avessero pari gravità e senza individuare il reato più grave, in violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Pizzone) che richiede autonoma determinazione e motivazione per ciascun aumento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse eliminato le anomalie indicate nella precedente pronuncia rescissoria: non è stato indicato un diverso reato piú grave rispetto a quello già individuato nella sentenza irrevocabile e la pena per il capo ZZ è stata rideterminata vicino al minimo edittale (tenuto conto delle norme speciali in materia di stupefacenti). La Corte ha inoltre stabilito che, trattandosi di aumenti di entità esigua e omogenea, non era necessario fornire una motivazione analitica distinta per ciascun incremento; pertanto non si è configurato abuso di discrezionalità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma secondo)

    Regola l'aumento della pena per il vincolo della continuazione; la Corte richiede motivazione congrua non solo per la pena base ma anche per l'entità dell'aumento, specie se può creare sproporzione tra reati omogenei.

  • art. 533 (comma 2) cod. pen.

    Citato nel ricorso come norma richiamata nell'ambito della determinazione della pena; la Corte non ha accolto la doglianza relativa alla sua applicazione errata.

  • artt. 133 e 133-bis cod. proc. pen.

    Richiamati come parametri generali per la quantificazione della pena; la Corte di merito li ha evocati per giustificare l'applicazione di incrementi omogenei, ritenuti non illegittimi quando di modesta entità.

  • artt. 73 e 73-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sul trattamento sanzionatorio per delitti in materia di stupefacenti: la Corte ha valutato la pena del capo ZZ alla luce dei limiti edittali previsti da queste norme e ha rideterminato la pena vicino al minimo.

  • art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    La richiesta di riqualificazione nel delitto previsto da questo comma è stata respinta; ciò ha inciso sulla misura massima edittale considerata.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiama i limiti della discrezionalità nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato abuso quando gli aumenti sono di esigua entità.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Limita il perimetro del sindacato del giudice della pronuncia rescissoria: il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto indicato dalla sentenza rescissoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Giurisprudenza: Sez. 2 n. 23757 dell'11/03/2021 (sentenza rescindente)

    Pronuncia che aveva annullato la precedente decisione per difetto di motivazione circa l'individuazione del reato più grave e la sproporzione della pena applicata; la decisione di rinvio ha dovuto correggere quelle anomalie.

  • Giurisprudenza: Sez. 1 n. 21641 del 08/01/2016 (Lendano)

    Principio secondo cui, nella quantificazione della pena dopo il riconoscimento della continuazione, il giudice deve motivare adeguatamente sia la pena base sia l'entità dell'aumento ex art. 81 c.p., specialmente quando l'aumento crea sperequazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 47127 (Pizzone)

    Principio che impone, per il reato continuato, l'obbligo di calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la Corte ha però precisato che l'intensità della motivazione richiesta è proporzionata all'entità degli aumenti e può essere meno dettagliata per aumenti esigui.

Massime di principio

  • Quando sussiste un vincolo di continuazione con una sentenza irrevocabile pregressa, il giudice del rinvio deve rispettare l'individuazione della pena base già operata, salvo adeguata e motivata ragione.
  • L'aumento di pena ex art. 81 c.p. richiede motivazione: più l'aumento è rilevante, più dettagliata deve essere la motivazione per ciascun reato satellite.
  • Aumenti omogenei e di modesta entità applicati a reati in continuazione non richiedono necessariamente una motivazione analitica distinta per ciascun incremento, purché sia possibile verificare l'assenza di un cumulo surrettizio e il rispetto dei limiti di proporzione.
  • Riconoscere un differente "reato più grave" rispetto a quanto fissato in una precedente sentenza irrevocabile può determinare l'annullamento per vizio motivazionale; è quindi prudente ancorare la nuova determinazione alla precedente a meno di motivazioni chiare.
  • In materia di stupefacenti (DPR 309/1990) la determinazione della pena deve sempre tener conto dei limiti edittali e della corretta qualificazione giuridica; il rigetto di una riqualificazione può ridurre la misura massima considerata.

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