Cassazione Penale, Sentenza n. 31444/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Il procedimento riguardava più imputazioni contestate a due soggetti, in relazione a fatti risalenti a un arco temporale compreso tra il 2009 e il 2016. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e confermato nel resto la sentenza del Tribunale. Uno degli imputati contestava, da un lato, la conferma della confisca di denaro, beni mobili e immobili disposta in primo grado, deducendo l'illegittimità dell'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. alla luce del principio di prevedibilità e delle più recenti pronunce sulla natura della confisca per equivalente; dall'altro lato, censurava la motivazione della decisione sulla confisca, ritenuta contraddittoria e carente quanto alla natura della misura e al suo collegamento con i reati contestati, nonché quanto alla sproporzione patrimoniale e alla provenienza lecita delle somme. L'altro imputato deduceva, in primo luogo, l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altri procedimenti, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente dichiarato nuovo e quindi inammissibile il motivo, senza considerare che si trattava di inutilizzabilità patologica rilevabile d'ufficio; inoltre invocava l'art. 129 c.p.p. per ottenere un proscioglimento nel merito per asserita evidenza dell'insussistenza del fatto in relazione a due capi di imputazione, e infine lamentava che la Corte territoriale avesse mantenuto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nonostante la declaratoria di prescrizione. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato interessato alla confisca limitatamente a tale statuizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame sulla natura della confisca e sul nesso tra la misura e i reati contestati. Ha inoltre annullato la sentenza nei confronti dell'altro imputato limitatamente alla valutazione sull'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altri procedimenti, con rinvio sul punto. Per il resto, ha dichiarato inammissibile il ricorso di quest'ultimo imputato, ritenendo manifestamente infondati i motivi relativi all'evidenza dell'insussistenza del fatto e alla pena accessoria. La prescrizione dei reati dichiarata in appello è rimasta ferma, ma sono stati rimessi al giudice di rinvio i soli punti indicati.
Norme richiamate
art. 578-bis c.p.p.
Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato
La norma consente di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca anche dopo l'estinzione del reato, ma non può operare retroattivamente in senso sfavorevole rispetto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore quando la misura ha natura sostanzialmente sanzionatoria e l'applicazione non era ragionevolmente prevedibile.
art. 7 CEDU
È richiamato come parametro che vieta l'applicazione retroattiva in malam partem di un'interpretazione giurisprudenziale non ragionevolmente prevedibile al momento del fatto.
art. 25 Cost.
È invocato a sostegno del divieto di retroattività sfavorevole in materia penale e della tutela della prevedibilità della risposta sanzionatoria.
art. 240-bis c.p.
Viene richiamato come disciplina della confisca allargata o per sproporzione, con riferimento alla disponibilità di beni in valore sproporzionato rispetto al reddito e alla mancata giustificazione della provenienza.
art. 240 c.p.
È richiamato per distinguere la confisca diretta del denaro da quella per equivalente o allargata; nel caso concreto la sentenza di appello ha creato incertezza sulla qualificazione della misura.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 conv. in L. n. 356/1992
È richiamato come previgente disciplina confluita nell'art. 240-bis c.p., base della confisca allargata applicata in primo grado ai beni mobili e immobili.
art. 270 c.p.p.
Le intercettazioni acquisite da altri procedimenti sono contestate in relazione ai limiti di utilizzabilità previsti dalla norma.
art. 191 c.p.p.
L'inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 270 c.p.p. è qualificata come inutilizzabilità patologica, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 129 c.p.p.
È richiamato per sostenere la necessità del proscioglimento immediato quando l'insussistenza del fatto o la non configurabilità del reato emergano in modo evidente dagli atti.
art. 81 c.p.
Richiamato nel capo relativo alla cessione fittizia del ramo d'azienda, quale riferimento al vincolo della continuazione o alla struttura del fatto contestato.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato in relazione al capo relativo alla cessione fittizia del ramo d'azienda.
art. 12-quinquies, comma 1, L. n. 356/1992
Richiamato per la contestazione relativa alla cessione fittizia del ramo d'azienda.
art. 29 c.p.
Richiamato con riguardo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
art. 537 c.p.p.
Richiamato in relazione alla statuizione sulle pene accessorie dopo la declaratoria di prescrizione.
art. 546, lett. e), c.p.p.
Invocato come parametro di motivazione della sentenza, sia rispetto alla confisca sia rispetto agli altri capi censurati.
art. 240-bis c.p.
Riflesso della precedente disciplina della confisca allargata applicata ai beni mobili e immobili sequestrati.
Massime di principio
- L'art. 578-bis c.p.p. non può essere applicato retroattivamente in modo sfavorevole per mantenere la confisca dopo la prescrizione quando, al momento del fatto, l'esito interpretativo che ne amplia l'operatività non era ragionevolmente prevedibile.
- Quando la sentenza di merito è contraddittoria sulla natura della confisca e sul reato cui la misura è riferita, la motivazione è viziata e la statuizione va annullata con rinvio per un nuovo esame specifico del titolo ablatorio e del suo presupposto.
- L'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione dei limiti dell'art. 270 c.p.p. integra un'ipotesi di inutilizzabilità patologica, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non può essere dichiarata inammissibile solo perché non dedotta in primo grado.
- Il giudice di appello, ove sia dedotta l'evidenza dell'insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 c.p.p., deve verificare se dagli atti emerga in modo immediato e univoco il proscioglimento; se l'apprezzamento richiede valutazioni probatorie, la causa di proscioglimento non può essere dichiarata.
- La declaratoria di prescrizione travolge la condanna e la pena principale; eventuali statuizioni residue devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere mantenute in modo incompatibile con l'estinzione del reato.
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