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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27883/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello volto a sostituire la custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari corredati da braccialetto elettronico. Si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione del rischio di reiterazione del reato, rilevando l'assoluzione per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e il venir meno dell'aggravante prevista dallo stesso articolo; si contestava altresì un eccesso della presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., chiedendo una valutazione concreta del caso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). Nel motivare, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva esplicitamente considerato che il Tribunale per il riesame aveva già escluso il reato di cui all'art. 416-bis, ma aveva comunque ritenuto proporzionata la permanenza in carcere alla luce della gravità degli altri reati (ex artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), della ripetuta recidiva postpena (ritorno a delinquere dopo la condanna nel procedimento "Cerbero") e dei numerosi precedenti specifici, elementi che giustificavano la presunzione di adeguatezza contemplata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; pertanto il motivo non si confrontava con le argomentazioni del giudice e risultava manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 74 e art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (disciplinano reati in materia di stupefacenti)

    I reati in materia di stupefacenti sono stati ritenuti tra i fatti di grave allarme sociale che, unitamente alla storia criminale dell'imputato, giustificano la misura cautelare in carcere.

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'assoluzione o l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis non esclude automaticamente il rischio di reiterazione quando permangono altri fatti gravi e un concreto quadro di recidiva.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione di adeguatezza di talune misure cautelari (o criteri per la valutazione della libertà provvisoria) è stata richiamata dal giudice come elemento di valutazione non assoluto, ma idoneo a sostenere la scelta cautelare insieme agli elementi concreti del caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute per cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

Massime di principio

  • L'assoluzione o la mancata applicazione di un'aggravante (es. art. 416-bis) non annulla automaticamente la valutazione del rischio di reiterazione se permangono altri elementi gravi (reati diversi, precedenti specifici, comportamenti successivi).
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è necessariamente assoluta: tuttavia può sorreggere la misura cautelare se integrata da elementi concreti di pericolosità e recidiva.
  • Il giudice di appello deve motivare esplicitamente il mantenimento della custodia cautelare confrontando i singoli elementi del caso; il ricorso che non si confronta concretamente con tali argomentazioni è destinato all'inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • Il ritorno a delinquere dopo aver scontato una pena costituisce un elemento particolarmente gravoso nella valutazione del rischio di reiterazione e può giustificare il mantenimento della custodia cautelare.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve affrontare in modo specifico e documentato le ragioni del giudice di merito: la mera deduzione di generiche violazioni di legge o vizio di motivazione senza confronto puntuale è inefficace e può comportare condanne per le spese e somme a titolo di sanzione.

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