Ordinanza n. 142/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 23 settembre 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 23 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso ha rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che, per la notificazione degli atti processuali all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, nel ReGIndE risultava indicato l’indirizzo PEC «ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it», mentre il ricorso era stato notificato all’indirizzo «venezia@mailcert.avvocaturastato.it». Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., ha quindi assegnato al ricorrente il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso all’indirizzo PEC corretto. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale; la domanda non è stata ancora decisa.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012
la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
La notificazione telematica degli atti alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata al domicilio digitale risultante dall’elenco previsto dalla disposizione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso quando la notificazione deve essere regolarizzata.
art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005
È richiamato quale riferimento per l’elenco del domicilio digitale al quale devono essere effettuate le notificazioni alle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- La notificazione via PEC di un atto processuale a una pubblica amministrazione è validamente eseguita se effettuata al domicilio digitale risultante dall’elenco previsto dall’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005; l’utilizzo di un diverso indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non integra la notificazione all’indirizzo digitale prescritto.
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE, il giudice può assegnare al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio per rinnovare la notificazione al domicilio digitale corretto, rinviando la trattazione della causa.
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