Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 23 settembre 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202502365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 23 settembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso ha rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che, per la notificazione degli atti processuali all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, nel ReGIndE risultava indicato l’indirizzo PEC «ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it», mentre il ricorso era stato notificato all’indirizzo «venezia@mailcert.avvocaturastato.it». Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., ha quindi assegnato al ricorrente il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso all’indirizzo PEC corretto. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale; la domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    La notificazione telematica degli atti alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata al domicilio digitale risultante dall’elenco previsto dalla disposizione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso quando la notificazione deve essere regolarizzata.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    È richiamato quale riferimento per l’elenco del domicilio digitale al quale devono essere effettuate le notificazioni alle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • La notificazione via PEC di un atto processuale a una pubblica amministrazione è validamente eseguita se effettuata al domicilio digitale risultante dall’elenco previsto dall’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005; l’utilizzo di un diverso indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non integra la notificazione all’indirizzo digitale prescritto.
  • Quando la notificazione del ricorso amministrativo è stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE, il giudice può assegnare al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio per rinnovare la notificazione al domicilio digitale corretto, rinviando la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.