Sentenza del 07/01/2015 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICIAP - Cartella di pagamento- Raccomandata - Omessa spedizione al destinatario - Nullità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La nullità della notificazione della cartella ha comportato l'annullamento della cartella di pagamento relativa all'ICIAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento era stata notificata mediante consegna al portiere dello stabile, ma non risultava spedita al destinatario la raccomandata informativa prescritta dall'art. 139, quarto comma, c.p.c. Tale omissione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale notificante e determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario.
Norme richiamate
Art. 139, quarto comma, codice di procedura civile
In caso di consegna al portiere, deve essere data notizia al destinatario mediante raccomandata.
La raccomandata informativa è un adempimento necessario quando l'atto viene consegnato al portiere. La sua omissione rende nulla la notificazione nei confronti del destinatario.
ICIAP
La nullità della notificazione della cartella relativa al tributo comporta l'annullamento della cartella stessa.
Massime di principio
- Quando una notificazione viene effettuata a soggetti diversi dal destinatario, come il portiere, devono essere rispettati tutti gli adempimenti informativi previsti dalla legge.
- L'omissione della raccomandata informativa prevista dall'art. 139, quarto comma, c.p.c. determina la nullità della notificazione, anche se l'atto è stato materialmente consegnato presso l'indirizzo corretto.
- La nullità della notificazione può comportare l'annullamento dell'atto tributario notificato, se il vizio non viene sanato secondo le regole processuali applicabili.
- In controversie analoghe occorre verificare non solo il luogo e il soggetto che ha ricevuto l'atto, ma anche la corretta esecuzione degli adempimenti successivi, inclusa la spedizione della raccomandata informativa.
- Il principio è coerente con Cass. n. 13201/2014, secondo cui l'omessa spedizione della raccomandata prescritta per la consegna al portiere incide sulla validità della notificazione.
Testo integrale
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