Sentenza n. 2117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 893/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 893/2025, che aveva annullato il provvedimento prefettizio di conferma del diniego di iscrizione nella white list limitatamente al difetto di motivazione sui presupposti delle misure di prevenzione collaborativa
Esito
Favorevole al ricorrente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società era stata esclusa dalla white list con valore di documentazione antimafia interdittiva. Dopo un primo riesame disposto in sede cautelare, la Prefettura aveva confermato il diniego, ritenendo concreto e non occasionale il pericolo di infiltrazione mafiosa e insussistenti i presupposti per le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Il TAR aveva ritenuto adeguata la prognosi di permeabilità mafiosa, ma insufficiente la motivazione relativa all'assenza di occasionalità dell'agevolazione e all'inidoneità delle misure di self-cleaning, annullando il provvedimento limitatamente a tale profilo. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura hanno appellato deducendo violazione dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e contraddittorietà della sentenza, sostenendo che i rapporti della famiglia proprietaria con la criminalità organizzata non fossero occasionali e che la fuoriuscita di un socio fosse solo apparente. Sono stati valorizzati i rapporti plurimi e risalenti con esponenti e imprese contigue a clan camorristici, i precedenti penali dei soci, la struttura familiare e a holding del gruppo, la cessione delle quote a un valore asseritamente sottostimato, il mancato tempestivo versamento del corrispettivo e la permanenza di conti correnti cointestati tra i fratelli, utilizzati per investimenti comuni. La società ha proposto appello incidentale contestando la sussistenza stessa dei presupposti dell'interdittiva, deducendo l'assenza di continuità gestionale con imprese controindicate, la natura risalente o generica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'assenza di pericolosità dei soci, la loro qualità di vittime di estorsioni e la lunga permanenza nella white list.
La decisione
L'appello principale è stato accolto e l'appello incidentale della società è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la valutazione del TAR quanto alla sussistenza della prognosi di permeabilità mafiosa: il quadro indiziario, composto da plurimi elementi convergenti e adeguatamente riscontrati, dimostrava rapporti non occasionali con organizzazioni criminali, anche attraverso diversi componenti della famiglia e società del gruppo. La fuoriuscita di uno dei fratelli è stata giudicata inidonea a interrompere il rischio, poiché l'impresa è rimasta sostanzialmente riconducibile agli altri fratelli, uno dei quali direttamente coinvolto in rapporti significativi con la criminalità organizzata. Il Collegio ha invece riformato il TAR sul profilo della motivazione concernente l'inapplicabilità delle misure di prevenzione collaborativa e l'assenza di un'effettiva bonifica. La Prefettura aveva indicato specificamente la sottovalutazione del valore delle quote cedute, il ritardato e anomalo versamento del corrispettivo e la persistenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti in fondi e titoli azionari. Tali circostanze, valutate complessivamente secondo la regola del più probabile che non, erano idonee a dimostrare la persistente opacità della gestione e l'assenza di una reale, concreta e definitiva estromissione del socio fuoriuscito dagli interessi patrimoniali dell'impresa. Ne conseguiva la piena legittimità della conferma prefettizia e il rigetto del secondo ricorso per motivi aggiunti. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono che l'agevolazione mafiosa sia occasionale; quando il quadro indiziario dimostra un pericolo concreto, persistente e non occasionale e non emerge una reale bonifica dell'impresa, la Prefettura può escluderne l'applicazione e confermare l'interdittiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti menzionati nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La prognosi di permeabilità mafiosa dell'impresa può fondarsi, secondo la regola del più probabile che non, su un quadro indiziario complessivo composto da rapporti familiari con soggetti contigui alla criminalità organizzata, contatti ripetuti e non occasionali con sodalizi criminali, precedenti penali significativi, cointeressenze economiche e rapporti imprenditoriali con imprese già colpite da interdittiva antimafia.
- La valutazione prefettizia non deve dimostrare l'esistenza di un'infiltrazione mafiosa attuale con certezza penale, ma può desumere il rischio di condizionamento da elementi indiziari plurimi, convergenti e adeguatamente riscontrati, anche riferiti alla struttura complessiva del gruppo societario e alla sua conduzione familiare di fatto.
- L'estromissione formale di un socio o familiare controindicato non integra, da sola, un'effettiva misura di self-cleaning quando l'impresa resta sostanzialmente controllata da altri familiari esposti a controindicazioni antimafia o quando persistono rapporti patrimoniali e finanziari idonei a dimostrare la continuità degli interessi economici.
- Ai fini della verifica dell'eventuale occasionalità dell'agevolazione mafiosa e dell'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, la Prefettura può valorizzare anomalie nella cessione delle quote, la sottovalutazione del corrispettivo, il mancato o tardivo pagamento e la permanenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti comuni, quali elementi rivelatori di una persistente opacità societaria.
- La motivazione del provvedimento prefettizio è adeguata quando individua concretamente gli elementi istruttori dai quali desume l'assenza di una reale bonifica dell'impresa e li valuta unitariamente, senza che sia necessario esaminare tali elementi in modo atomistico o dimostrare l'effettiva consumazione di condotte penalmente rilevanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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