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Circolare

Circolare numero 64 del 15-3-2001

Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità spettano alternativamente congedi"straordinari" per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa. I congedi suddetti, per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, sono indennizzati dall’INPS nella misura dell’ultima retribuzione, con un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è proporzionalmente ridotto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la prima attuazione del congedo straordinario introdotto dall'art. 4-bis della legge n. 53/2000, come modificata dalla legge n. 388/2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Definisce i soggetti aventi diritto, la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa, la misura dell'indennità pari all'ultima retribuzione entro il limite annuale di lire 70 milioni, la documentazione da presentare e le modalità di domanda, nonché i criteri di compatibilità con altri permessi e le istruzioni contabili e di conguaglio per i datori di lavoro.

Congedo straordinario per assistenza a soggetti con handicap grave e relative istruzioni INPS

Congedo straordinario per assistenza a soggetti con handicap grave

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del congedo straordinario introdotto dall'art. 4-bis della legge n. 53/2000, come inserito dalla legge n. 388/2000. Il beneficio è concedibile dal 1° gennaio 2001 ed è finalizzato ad assistere soggetti con handicap grave, non ricoverati a tempo pieno in strutture specializzate.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama l'art. 4-bis della legge n. 53/2000 e l'art. 33 della legge n. 104/1992, nonché il meccanismo di corresponsione delle indennità di maternità per i lavoratori dipendenti privati. Il testo precisa inoltre che il congedo straordinario rientra nel limite complessivo di due anni di permessi per gravi e documentati motivi familiari previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

Soggetti aventi diritto

Hanno diritto al congedo i lavoratori dipendenti che siano:

  • madre o padre, naturali o adottivi, di soggetto con handicap grave;
  • in possesso dei requisiti per fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della legge n. 104/1992;
  • con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992 da almeno cinque anni;
  • con assistito non ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

Il diritto non è riconosciuto agli affidatari, ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio. Per i lavoratori a termine, agricoli e stagionali la circolare rinvia a successive comunicazioni.

Alternatività tra i genitori e condizioni di fruizione

Il beneficio spetta in via alternativa alla madre o al padre: non può quindi essere fruito contemporaneamente da entrambi. Non è richiesta la convivenza con il figlio, in analogia con quanto previsto per i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992.

Per il figlio minorenne, il beneficio può essere riconosciuto anche se l'altro genitore non lavora. Se il figlio è maggiorenne e convivente con entrambi i genitori, e l'altro genitore non lavora, il beneficio non è riconoscibile, salvo che ricorrano le condizioni indicate dalla circolare n. 133/2000 sull'impossibilità di prestare assistenza da parte del genitore non lavoratore.

Se il genitore richiedente non convive con il figlio maggiorenne handicappato, l'assistenza deve essere prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente stesso.

Fratelli e sorelle dopo il decesso dei genitori

Il diritto può essere riconosciuto, sempre in via alternativa, anche ai fratelli o alle sorelle, anche adottivi, del soggetto con handicap grave, ma solo dopo il decesso di entrambi i genitori. In tal caso la convivenza con il soggetto assistito è richiesta a prescindere dall'età di quest'ultimo.

Per fratelli e sorelle valgono le condizioni previste per i parenti ai fini dei permessi ex legge n. 104/1992. Il limite massimo di due anni è complessivo fra tutti i fratelli e sorelle e vale nell'intera vita lavorativa degli interessati.

Durata massima del congedo

La prestazione è riconoscibile per una durata massima complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa del singolo lavoratore. Tale limite opera anche come tetto complessivo fruibile da tutti gli aventi diritto per ciascuna persona handicappata.

Il congedo può essere frazionato. La circolare precisa inoltre che i periodi fruiti si imputano nel limite massimo di due anni di permessi per gravi e documentati motivi familiari previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

In presenza di più figli con handicap grave, il beneficio può spettare per ciascun figlio, ma non è ammesso per lo stesso lavoratore il cosiddetto "raddoppio" oltre il proprio limite individuale biennale. Eventuali ulteriori periodi per altri figli possono essere fruiti dall'altro genitore, ovvero nei casi previsti dai fratelli o sorelle, tenendo conto delle eventuali quote già utilizzate per permessi familiari.

La circolare esclude infine il beneficio se la persona handicappata da assistere svolge attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto.

Misura dell'indennità

L'indennità è pari all'ultima retribuzione percepita nel mese precedente il congedo, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, premi, indennità ed altri emolumenti non riferibili al solo mese considerato.

Il riconoscimento è subordinato al rispetto del limite annuo di lire 70 milioni, pari a euro 36.151,98 per l'anno 2000. La circolare indica anche un limite giornaliero, per il 2000, pari a lire 191.780, corrispondenti a euro 99,04.

Per il part time verticale, la retribuzione del mese va divisa per i giorni retribuiti, inclusi i giorni festivi o di riposo ricadenti nel periodo lavorato, e confrontata con il limite giornaliero. In caso di variazioni dell'orario di lavoro durante il congedo, la retribuzione va adeguata al regime effettivamente in atto.

Il beneficio non spetta per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, ad esempio nei periodi non retribuiti di part time verticale. Se il congedo è fruito a frazioni di anno, l'anno va considerato convenzionalmente di 365 giorni.

Dal 2002 il massimale di lire 70 milioni è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Domanda, documentazione e decorrenza

La domanda va presentata all'INPS in due copie sui modelli allegati alla circolare, da riprodurre dalle sedi. Una copia è restituita al richiedente con attestazione di ricezione per la consegna al datore di lavoro.

Alla domanda devono essere indicati il periodo di congedo richiesto e, in caso di variazioni, deve essere presentata una nuova domanda rettificativa. Deve inoltre essere allegata la dichiarazione dell'altro genitore di non aver fruito del beneficio, con impegno a comunicare eventuali modifiche, oppure con l'indicazione dei periodi già fruiti.

Occorre allegare la documentazione sanitaria relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap rilasciata dalla commissione medica ASL competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, accompagnata da dichiarazione di responsabilità sulla permanenza delle condizioni. L'accertamento deve risultare effettuato da almeno cinque anni; fa fede la data di rilascio del provvedimento, salvo diversa decorrenza indicata nel certificato.

Se la documentazione è già in possesso dell'INPS per una precedente domanda, non occorre ripresentarla e basta una dichiarazione attestante il possesso agli atti e la permanenza della gravità.

Il congedo e la relativa prestazione decorrono dalla data indicata nella domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, che va comunicata al lavoratore e all'INPS. Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere la richiesta, in presenza dei presupposti, entro 60 giorni dalla domanda.

Corresponsione dell'indennità

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro privato secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità, con successivo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Il sistema è applicabile anche ai datori non tenuti all'assicurazione per maternità.

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS, secondo il sistema previsto dall'art. 1 della legge n. 33/1980.

Istruzioni per i datori di lavoro: modello DM10/2

Per i datori di lavoro che utilizzano il sistema DM10/2, la circolare stabilisce che l'importo dell'indennità deve essere indicato nel quadro D con il codice di nuova istituzione "L070", preceduto dalla dicitura "IND. CONG. art.80 L.388/2000".

Nella stessa denuncia contributiva devono essere conguagliate anche le indennità riferite a periodi di paga a partire da gennaio 2001. Nei quadri B-C va inoltre indicato il numero dei dipendenti interessati con il codice "CS01" e la dicitura "CONG. STRAORD.", senza compilare le caselle "GIORNATE", "RETRIBUZIONI" e "SOMME A DEBITO".

Se il lavoratore chiede la trasformazione delle giornate di assenza già indennizzate in ferie o in altri permessi, il datore di lavoro deve restituire le somme anticipate, esponendo l'importo con la dicitura "REST.CONG.STRAORD." e il codice "M070".

Compatibilità con i permessi ex legge n. 104/1992

La circolare chiarisce che, durante il periodo di congedo straordinario, entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici dell'art. 33 della legge n. 104/1992. Il divieto opera anche per l'altro genitore o, nei casi previsti, per l'altro fratello o sorella.

Non è quindi possibile richiedere permessi ex lege 104 nello stesso mese in cui cade anche solo in parte un periodo di congedo straordinario. Se in un mese, prima della fruizione del congedo, sono già stati utilizzati permessi ex lege 104, tali giorni vengono conteggiati come congedo straordinario, a condizione che sussistano gli altri requisiti richiesti.

Il lavoratore può tuttavia chiedere al datore di lavoro la trasformazione delle giornate di assenza in ferie o in altri permessi, retribuiti o meno; in tal caso le indennità INPS relative alle giornate non riconoscibili devono essere recuperate tramite il datore di lavoro.

Eventi sopravvenuti durante il congedo

La malattia o la maternità intervenute durante il congedo straordinario non determinano automaticamente l'interruzione della fruizione. L'interruzione è possibile solo se vi è un'esplicita volontà del lavoratore o della lavoratrice; in tal caso il residuo potrà essere fruito successivamente previa nuova domanda.

Quanto alla indennizzabilità dell'evento di malattia o maternità, la circolare richiama il limite dei 60 giorni dall'inizio della sospensione del rapporto di lavoro, elevato a due mesi se più favorevole nel computo.

È inoltre esclusa l'astensione facoltativa dell'altro genitore per il medesimo figlio e nello stesso periodo, poiché il principio di alternatività riguarda anche benefici diretti allo stesso fine.

Contribuzione figurativa

La disposizione legislativa prevede che il periodo di congedo sia coperto da contribuzione figurativa, entro il medesimo massimale previsto per l'indennità. La circolare rinvia a successive istruzioni per gli aspetti applicativi di dettaglio.

Aspetti contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile della prestazione, qualificata come intervento a sostegno della famiglia con onere a carico dello Stato, la circolare richiama la contabilità separata GAT della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Sono istituiti, tra gli altri, i seguenti conti:

  • GAT 30/06 e GAT 30/86 per le indennità anticipate dai datori di lavoro, rispettivamente di competenza degli anni precedenti e dell'anno in corso;
  • GAT 30/07 e GAT 30/87 per le indennità erogate direttamente dall'Istituto o rimborsate ad aziende sospese o cessate, rispettivamente per anni precedenti e anno in corso;
  • GAT 10/35 per i debiti verso beneficiari in caso di erogazione diretta;
  • GAT 10/36 per le somme non riscosse dai beneficiari;
  • GAT 24/34 per i recuperi e reintroiti delle indennità;
  • GAT 10/35 e GAT 10/36 per le posizioni da definire a fine esercizio secondo le modalità indicate.

È inoltre richiamato il codice di bilancio 87 per i crediti per prestazioni divenuti inesigibili e per le somme non riscosse dai beneficiari, con l'indicazione della specifica causale riferita all'indennità da congedo straordinario ex art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000.

Ulteriori precisazioni operative

La circolare precisa che la stampa dei modelli deve essere curata dalle sedi, con formato A3 ripiegato in A4, e che i moduli possono essere anche stampati da PC singolarmente in formato A4 tramite i files disponibili su INTRANET/INTERNET. Viene inoltre specificato che la comunicazione del datore di lavoro al lavoratore sulla decorrenza può, di regola, essere considerata sufficiente per modificare il periodo precedentemente fissato, salvo diversa indicazione dell'interessato.

Infine, il testo ribadisce che, ai fini del calcolo degli emolumenti, le quote di tredicesima, premi e gratifiche devono essere considerate pro quota, anche se nel mese preso a riferimento non sono state materialmente corrisposte.

Punti principali

Soggetti aventi diritto

Possono fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti genitori naturali o adottivi di soggetti con handicap grave accertato da almeno cinque anni, non ricoverati a tempo pieno e in possesso dei requisiti per i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992. Dopo la scomparsa di entrambi i genitori, il diritto spetta in via alternativa ai fratelli o sorelle conviventi, anche adottivi, alle stesse condizioni di gravità e non ricovero. Il beneficio non è riconosciuto agli affidatari, ai lavoratori domestici e a domicilio; per i lavoratori a termine, agricoli e stagionali la circolare rinvia a successive istruzioni.

Durata e limiti di fruizione

La prestazione può essere riconosciuta per un massimo complessivo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, limite che vale sia per ciascun lavoratore sia complessivamente per ogni persona handicappata tra tutti gli aventi diritto. Il congedo può essere frazionato e rientra nel limite generale di due anni di permessi non retribuiti per gravi e documentati motivi familiari previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. In caso di pluralità di figli con handicap grave, il beneficio può spettare per ciascun figlio, ma non è mai consentito il cumulo oltre il limite individuale di due anni per il medesimo lavoratore.

Misura dell'indennità e contribuzione figurativa

L'indennità è commisurata all'ultima retribuzione percepita, comprensiva delle quote di mensilità aggiuntive, gratifiche, premi e altri emolumenti, purché il valore annuo non superi il limite di lire 70 milioni, pari a euro 36.151,98 per l'anno 2000. Il limite giornaliero indicato per il 2000 è di lire 191.780 (euro 99,04). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa entro il medesimo massimale; dal 2002 l'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Domanda, documentazione e decorrenza

La domanda va presentata all'INPS in due copie utilizzando i modelli allegati, con indicazione del periodo richiesto e dichiarazione dell'altro genitore circa la mancata fruizione del beneficio. Occorre allegare la certificazione della gravità dell'handicap rilasciata dalla commissione ASL competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, attestando che il riconoscimento risale ad almeno cinque anni e che non vi siano state variazioni. Se la documentazione è già agli atti dell'Istituto, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva. Il congedo decorre dalla data indicata in domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, che deve comunque accogliere la richiesta entro 60 giorni.

Modalità di pagamento e conguaglio

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro privato secondo le regole previste per i trattamenti economici di maternità, con conguaglio contributivo all'INPS; ciò vale anche per i datori non tenuti all'assicurazione maternità. Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS. La circolare fornisce istruzioni specifiche per il modello DM10/2, con l'uso dei codici L070 per l'indennità e CS01 per la rilevazione dei dipendenti interessati, nonché M070 per la restituzione delle somme in caso di trasformazione delle assenze in ferie o altri permessi.

Compatibilità con altri permessi e casi particolari

Durante il congedo straordinario entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992; il divieto opera anche per l'altro genitore o, se del caso, per fratelli e sorelle. Se nel medesimo mese cade anche solo una parte di congedo straordinario, non possono essere riconosciuti permessi ex lege 104 nello stesso mese. Eventuali malattia o maternità non interrompono automaticamente il congedo, salvo volontà espressa del lavoratore; in tal caso il residuo potrà essere fruito con nuova domanda. L'astensione facoltativa dell'altro genitore per lo stesso figlio e nello stesso periodo non è ammessa.

Contabilizzazione e codici contabili

La circolare istituisce conti specifici nella contabilità separata GAT per la rilevazione delle indennità, dei debiti verso beneficiari, delle somme non riscosse e dei recuperi. Sono previsti, tra gli altri, i conti GAT 10/35, GAT 10/36, GAT 24/34, GAT 30/06, GAT 30/07, GAT 30/86 e GAT 30/87, oltre al conto GAT 10/35 per i debiti per indennità da corrispondere direttamente ai beneficiari e al conto GAT 24/34 per i recuperi e reintroiti. Viene anche richiamato il codice di bilancio 87 per i crediti inesigibili e per le somme non riscosse.

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