Circolare numero 61 del 14-3-2001
L’ articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell’ assegno sociale di cui all’ art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’ incremento dell’ aumento della pensione sociale di cui all’ art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli aumenti previsti dall'articolo 70 della legge n. 388/2000 per l'assegno sociale, per l'aumento della pensione sociale e per alcune prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Vengono indicati importi, limiti reddituali, criteri di calcolo e regole di attribuzione, distinguendo tra benefici da riconoscere d'ufficio e benefici da richiedere con domanda. Sono inoltre richiamate le modalità applicative per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni e per i minori titolari di indennità mensile di frequenza, oltre all'aggiornamento delle procedure informatiche.
Maggiorazioni dell'assegno sociale, della pensione sociale e delle prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
Maggiorazioni ex articolo 70 della legge n. 388/2000
La circolare illustra l'applicazione delle maggiorazioni e degli aumenti previsti dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione all'assegno sociale, alla pensione sociale e ad alcune prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. L'intervento definisce importi, limiti reddituali, criteri di calcolo e modalità di attribuzione, con decorrenza generale dal 1° gennaio 2001.
Maggiorazione dell'assegno sociale
L'articolo 70, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una maggiorazione dell'assegno sociale pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a 75 anni e a lire 40.000 mensili per i titolari di età pari o superiore a 75 anni.
Il beneficio spetta a condizione che:
- il titolare non possieda redditi propri pari o superiori all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione;
- se coniugato, non possieda redditi propri pari o superiori al medesimo limite e non abbia redditi cumulati con quelli del coniuge pari o superiori al limite complessivo previsto dalla norma;
- non si proceda al cumulo con il reddito del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Per l'anno 2001 la circolare indica i seguenti limiti:
- reddito proprio: lire 8.900.450 per i pensionati infrasettantacinquenni e lire 9.095.450 per i pensionati di almeno 75 anni;
- reddito cumulato: lire 18.506.150 per i pensionati infrasettantacinquenni e lire 18.701.150 per i pensionati di almeno 75 anni.
Ai fini della verifica reddituale si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, esclusi quelli derivanti da trattamenti di famiglia. Se i redditi risultano inferiori ai limiti, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non far superare i limiti stessi.
Aumento della pensione sociale
Per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge n. 153/1969, l'aumento previsto dall'articolo 2 della legge n. 544/1988 viene incrementato dal comma 4 dell'articolo 70 della legge n. 388/2000. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2001 l'aumento della pensione sociale risulta pari a:
- lire 150.000 mensili per i pensionati infrasettantacinquenni;
- lire 165.000 mensili per i pensionati di almeno 75 anni.
Anche per questo beneficio operano limiti reddituali propri e, in caso di coniugio, limiti di reddito cumulato con il coniuge. Per il 2001 la circolare indica:
- reddito proprio: lire 9.017.450 per gli infrasettantacinquenni e lire 9.212.450 per i soggetti di almeno 75 anni;
- reddito cumulato: lire 18.623.150 per gli infrasettantacinquenni e lire 18.818.150 per i soggetti di almeno 75 anni.
Si applicano gli stessi criteri di computo dei redditi richiamati dall'articolo 2 della legge n. 544/1988: vanno considerati i redditi di qualsiasi natura, anche esenti o soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni familiari.
Benefici per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di età pari o superiore a 65 anni
Il comma 5 dell'articolo 70 prevede che, per i titolari di trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi delle leggi n. 381/1970 e n. 118/1971, nonché per i ciechi con almeno 65 anni titolari delle relative prestazioni pensionistiche, i benefici di cui ai commi 1 e 4 siano concessi secondo i medesimi criteri economici previsti per l'accesso e il calcolo delle prestazioni stesse.
La circolare chiarisce quindi che:
- gli invalidi civili e i sordomuti ultrasessantacinquenni titolari di pensione sociale sostitutiva hanno diritto, se ricorrono le condizioni reddituali, alla maggiorazione prevista per la pensione sociale;
- gli invalidi civili e i sordomuti titolari di assegno sociale sostitutivo hanno diritto, se ricorrono le condizioni reddituali, alla maggiorazione dell'assegno sociale;
- i ciechi civili ultrasessantacinquenni hanno diritto all'incremento di lire 25.000 o lire 40.000 mensili, secondo che abbiano meno di 75 anni o almeno 75 anni, alle condizioni reddituali previste per l'assegno sociale.
Anche per questi benefici si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, esclusi i redditi da trattamenti di famiglia. Inoltre, per la verifica dei requisiti si deve fare riferimento al reddito dell'anno per il quale il beneficio deve essere erogato.
Maggiorazione per soggetti di età inferiore a 65 anni
Il comma 6 dell'articolo 70 introduce, dal 1° gennaio 2001, una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità sulla pensione o sull'assegno di invalidità in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a 65 anni.
Il beneficio spetta a condizione che il titolare:
- non possieda redditi propri pari o superiori all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione; per il 2001 il limite è indicato in lire 8.835.450;
- se coniugato, non possieda redditi propri pari o superiori a tale limite né redditi cumulati con quelli del coniuge pari o superiori al limite complessivo; per il 2001 il limite di reddito cumulato è pari a lire 18.441.150;
- non cumuli i redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Per l'attribuzione della maggiorazione si prende in considerazione, in assenza di diverse indicazioni legislative, il reddito valutato per la prestazione principale, con riferimento all'anno precedente quello di decorrenza della maggiorazione.
Indennità mensile di frequenza per i minori
La circolare precisa che anche gli invalidi civili minori di 18 anni titolari di indennità mensile di frequenza hanno diritto alla maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità prevista dall'articolo 70, comma 6. Tale conclusione è motivata dal fatto che la legge n. 289/1990 equipara l'indennità di frequenza all'assegno di invalidità ex articolo 13 della legge n. 118/1971.
Anche per questi minori l'erogazione segue i criteri reddituali richiamati per gli altri beneficiari della maggiorazione di lire 20.000.
Modalità di attribuzione: ufficio e domanda
La circolare distingue tra le diverse modalità di riconoscimento dei benefici.
Per l'aumento della pensione sociale:
- se il titolare già percepiva l'aumento al 1° gennaio 2001, l'adeguamento è stato attribuito d'ufficio da tale data;
- se il titolare non percepiva l'aumento, deve presentare domanda e la decorrenza è dal mese successivo alla presentazione.
Per la maggiorazione dell'assegno sociale, l'Istituto procede d'ufficio con effetto dal 1° gennaio 2001, poiché la legge non richiede espressamente una domanda e i redditi da valutare coincidono sostanzialmente con quelli già considerati per il diritto all'assegno sociale.
Per le pensioni sociali sostitutive erogate agli invalidi civili e ai sordomuti ultrasessantacinquenni:
- se la prestazione era già in corso al 1° gennaio 2001, l'incremento è stato attribuito automaticamente;
- se non era in corso, è necessaria domanda;
- in presenza dei requisiti, la decorrenza è dal 1° gennaio 2001.
Per i ciechi civili la circolare distingue ulteriormente in base alla data di compimento del 65° anno:
- per coloro che hanno compiuto 65 anni dopo il 31 dicembre 1995 si applicano i limiti di cui al punto relativo all'assegno sociale;
- per coloro che hanno compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 1995 si applicano i limiti di cui al punto relativo all'aumento della pensione sociale.
Per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili infrasessantacinquenni, la maggiorazione di lire 20.000 viene attribuita d'ufficio in presenza dei requisiti reddituali; l'istruttoria può richiedere l'acquisizione delle informazioni sul reddito del coniuge, quando rilevante, e l'attribuzione avviene comunque con decorrenza 1° gennaio 2001.
Criteri reddituali e aggiornamento delle verifiche
La circolare richiama la precedente circolare n. 86 del 27 aprile 2000, relativa ai nuovi criteri di accertamento dei requisiti reddituali per le prestazioni in favore degli invalidi civili. In coerenza con tali criteri, per la maggiorazione di lire 20.000 si deve fare riferimento ai redditi percepiti dall'interessato e dal coniuge nell'anno precedente, rispetto al limite fissato per l'anno in corso.
Ai fini della verifica si considerano solo i redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione di quelli esenti o comunque non computabili ai fini IRPEF, come ad esempio:
- pensioni di guerra;
- provvidenze economiche in favore dei minorati civili;
- rendite INAIL.
Aggiornamento delle procedure informatiche
La circolare dà atto dell'aggiornamento delle procedure di acquisizione e calcolo per la gestione dell'aumento sociale e della maggiorazione di lire 20.000 per gli invalidi civili infrasessantacinquenni. Per altre fattispecie, in particolare per gli assegni sociali e per talune prestazioni INVCIV riferite ai nati dopo il 31 dicembre 1930, nonché per i ciechi civili ultrasessantacinquenni titolari di pensione o assegno di invalidità, l'aggiornamento sarà comunicato con successivo messaggio.
Punti principali
Maggiorazione dell'assegno sociale
Dal 1° gennaio 2001 ai titolari di assegno sociale spetta una maggiorazione di lire 25.000 mensili se hanno meno di 75 anni e di lire 40.000 mensili se hanno almeno 75 anni. Il beneficio è subordinato al possesso di redditi propri inferiori ai limiti annui fissati dalla legge e, per i coniugati, al rispetto anche del limite del reddito cumulato con il coniuge, senza cumulo con il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Si considerano tutti i redditi, anche esenti o soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, esclusi quelli da trattamenti di famiglia.
Aumento della pensione sociale
Per i titolari di pensione sociale l'aumento previsto dalla legge n. 544/1988 viene incrementato ai sensi dell'articolo 70 della legge n. 388/2000. Dal 1° gennaio 2001 l'importo è pari a lire 150.000 mensili per gli infrasettantacinquenni e a lire 165.000 mensili per i soggetti di almeno 75 anni. Anche in questo caso operano limiti reddituali propri e coniugali più elevati, con esclusione del coniuge separato legalmente ed effettivamente. Ai fini del calcolo si considerano tutti i redditi, salvo quelli derivanti da assegno per il nucleo familiare o assegni familiari.
Aumenti per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
La circolare distingue tra benefici per soggetti di almeno 65 anni e quelli per soggetti più giovani. Per gli ultrasessantacinquenni titolari di trattamenti trasferiti all'INPS o di prestazioni per ciechi civili si applicano i medesimi criteri economici previsti per l'assegno sociale e per la pensione sociale; per gli infrasessantacinquenni è prevista una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità su pensione o assegno di invalidità, subordinata a specifici limiti reddituali personali e coniugali. Per i minori titolari di indennità mensile di frequenza viene riconosciuta la medesima maggiorazione di lire 20.000, in quanto l'indennità è equiparata all'assegno di invalidità.
Attribuzione d'ufficio e su domanda
L'aumento della pensione sociale per chi già lo percepiva è attribuito d'ufficio dal 1° gennaio 2001; chi non lo percepiva deve presentare domanda e la decorrenza è dal mese successivo alla domanda. La maggiorazione dell'assegno sociale è riconosciuta d'ufficio dal 1° gennaio 2001. Per le pensioni sociali sostitutive e per gli altri casi richiamati la circolare distingue le ipotesi in cui l'adeguamento è automatico da quelle in cui occorre una richiesta, sempre nel rispetto delle condizioni reddituali.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure di acquisizione e calcolo risultano aggiornate per la gestione dell'aumento sociale e della maggiorazione di lire 20.000 per gli invalidi civili infrasessantacinquenni. Per ulteriori categorie, come gli assegni sociali e alcune prestazioni INVCIV e per i ciechi civili ultrasessantacinquenni, gli aggiornamenti saranno resi disponibili con successivo messaggio.
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