Circolare numero 62 del 14-3-2001
1) premessa; 2) enti affidatari di attività socialmente utili; 3) destinatari del beneficio; 4) importo dell'incentivo; 5) cumulabilità con altri benefici; 6) condizioni per l'ammissibilità al beneficio e modalità d'erogazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'applicazione degli incentivi previsti dal D.Lgs. n. 81/2000 per l'impiego di lavoratori socialmente utili in incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o in contratti di lavoro autonomo presso amministrazioni pubbliche. Definisce i destinatari del beneficio, l'importo massimo agevolabile, la documentazione da presentare, le condizioni di ammissibilità e le modalità di fruizione, distinguendo tra collaborazioni e lavoro autonomo. Precisa inoltre che l'utilizzo dell'agevolazione fa decadere da altri benefici del decreto e che il requisito dei dodici mesi di permanenza nei progetti LSU viene verificato dall'Istituto tramite l'archivio dei pagamenti dell'assegno LSU.
Istruzioni sugli incentivi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2000
Incentivi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo ai sensi del D.Lgs. n. 81/2000
La circolare fornisce istruzioni applicative sugli incentivi previsti per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili in incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o in contratti di lavoro autonomo presso amministrazioni pubbliche. Il documento chiarisce soggetti beneficiari, requisiti, importi, modalità di domanda e regole di fruizione dell’agevolazione.
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama la precedente n. 188 del 15 novembre 2000, con cui erano state fornite istruzioni sul D.Lgs. n. 81/2000 relativo agli incentivi per le ricollocazioni lavorative a decorrere dal 22 aprile 2000. In questa sede l’Istituto specifica le regole per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro autonomo.
Ambito di applicazione e soggetti affidatari
L’art. 6, comma 2, del decreto consente alle amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, di affidare ai destinatari del decreto attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di lavoro autonomo, quando vi siano condizioni ed esigenze per farlo. La circolare evidenzia inoltre che, in tali casi, l’art. 7, comma 6, consente di riconoscere l’incentivo di 18 milioni per coprire l’onere contributivo previdenziale.
Destinatari del beneficio e verifica del requisito temporale
Sono destinatari degli incentivi:
- i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili approvati dalle CRI che abbiano maturato dodici mesi di permanenza entro il 31/12/1997;
- i soggetti già impegnati nei progetti al 31/12/1997 che abbiano completato dodici mesi di impegno nel corso del 1998;
- i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici mesi di permanenza nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
Per la determinazione del requisito dei 12 mesi la circolare richiama i chiarimenti già forniti con le circolari n. 106 del 2 giugno 2000 e n. 153 del 5 settembre 2000, oltre che con i messaggi prot. n. 2000/0005/866 del 6 settembre e n. 2000/0011/002 del 16 ottobre. La competente Agenzia dell’Istituto verifica il possesso del requisito consultando l’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU.
Misura dell’incentivo e cumulabilità
Il beneficio consiste nella copertura dell’intero importo contributivo dovuto per la collaborazione coordinata e continuativa o per il lavoro autonomo fino a un massimo di L. 18.000.000, pari a E. 9.296,22, da suddividere in tre rate per ciascun lavoratore destinatario. L’utilizzo dell’agevolazione comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo richiamato.
Domanda e condizioni per l’accesso
Per accedere all’incentivo i committenti devono presentare domanda all’Agenzia dell’Istituto territorialmente competente, indicando il nominativo del soggetto e allegando:
- copia del contratto individuale di lavoro, con indicazione dell’incarico e della durata;
- dichiarazione del lavoratore che attesti lo status di "LSU transitorista".
L’incentivo spetta per tre annualità, entro il limite massimo annuo di L. 6.000.000, a condizione che:
- il lavoratore abbia lo status di lavoratore appartenente al regime transitorio;
- il committente sia in regola con i versamenti contributivi.
Per le annualità successive alla prima, i committenti devono dichiarare con autocertificazione la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al beneficio. La fruizione dell’agevolazione non determina la cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili da parte dei Servizi per l’Impiego.
Collaborazioni coordinate e continuative
Per i committenti aventi titolo, limitatamente a quelli indicati dall’art. 6, comma 2, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi dovuti per il lavoratore alle scadenze ordinarie, cioè il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, fino a concorrenza della prima annualità di L. 6.000.000.
Nel modello GLA di denuncia annuale dei compensi ai collaboratori, i committenti devono indicare:
- i contributi dovuti;
- l’importo dell’agevolazione utilizzata, a copertura parziale o totale dei contributi;
- il codice 02 nell’apposita casella, che identifica l’agevolazione.
La circolare precisa, richiamando l’interpretazione ministeriale, che il contributo deve essere esposto per intero anche se non deve essere versata la quota a carico del collaboratore, pari a un terzo, perché l’incentivo copre l’onere contributivo totale previsto per tali tipologie contrattuali.
Contratti di lavoro autonomo
Nel lavoro autonomo i contributi sono ordinariamente a totale carico del lavoratore e il committente non sostiene oneri contributivi. Quando il rapporto è stipulato con un committente rientrante nell’art. 6, comma 2, il lavoratore socialmente utile non deve versare alcun contributo all’Istituto fino alla concorrenza di L. 6.000.000 per la prima annualità.
Il lavoratore deve presentare all’Istituto una comunicazione contenente:
- i dati identificativi dell’amministrazione presso cui è stata effettuata o è in corso la prestazione;
- l’importo dei contributi non versati perché coperti dalla prima, seconda o terza tranche dell’incentivo.
La comunicazione va presentata per ciascuno dei tre anni di durata del beneficio. Inoltre, il lavoratore deve essere regolarmente iscritto alla gestione di competenza presso l’Istituto, ossia come artigiano, commerciante o libero professionista.
Richiami finali
La circolare rinvia a successive comunicazioni per le istruzioni contabili e richiama, per l’eventuale consultazione, gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, nonché la nota ministeriale di indirizzo allegata alla circolare n. 188/2000.
Punti principali
Ambito della circolare e finalità
La circolare integra le precedenti istruzioni già fornite con la circolare n. 188 del 15 novembre 2000 in tema di incentivi alle ricollocazioni lavorative previste dal D.Lgs. n. 81/2000. Il chiarimento riguarda specificamente gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro autonomo, nell'ambito delle misure dirette a creare opportunità occupazionali per soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Enti affidatari e possibilità di esternalizzazione
Le amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni possono affidare ai destinatari del decreto, ove ne ricorrano condizioni ed esigenze, attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di lavoro autonomo. In tali casi, l'art. 7, comma 6, del decreto consente di riconoscere anche l'incentivo di 18 milioni per coprire l'onere contributivo dovuto ai fini previdenziali.
Destinatari del beneficio
Il beneficio è rivolto ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili approvati dalle CRI che abbiano maturato dodici mesi di permanenza entro il 31/12/1997; ai soggetti già impegnati nei progetti al 31/12/1997 che abbiano completato dodici mesi di impegno nel corso del 1998; e ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici mesi di permanenza nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. Il requisito dei dodici mesi viene verificato dall'Agenzia competente consultando l'archivio dei pagamenti dell'assegno LSU.
Misura dell'incentivo
L'agevolazione consiste nella copertura dell'intero importo contributivo dovuto per la collaborazione coordinata e continuativa o per il lavoro autonomo, fino a un massimo di L. 18 milioni, pari a E. 9.296,22, suddivisi in tre rate per ciascun lavoratore beneficiario. Il beneficio è quello già previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 21/5/1998.
Cumulabilità e decadenza da altri benefici
L'utilizzo della suddetta agevolazione comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo richiamato dalla circolare.
Domanda, condizioni di accesso ed erogazione
Per ottenere l'incentivo, i committenti devono presentare domanda all'Agenzia territorialmente competente indicando il nominativo del soggetto, allegando copia del contratto individuale di lavoro da cui risulti l'incarico e la durata, nonché una dichiarazione del lavoratore che attesti lo status di "LSU transitorista". L'incentivo spetta per tre annualità, entro il limite massimo annuo di L. 6.000.000, a condizione che il lavoratore sia in possesso dello status di lavoratore del regime transitorio e che il committente sia in regola con i versamenti contributivi. Per le annualità successive alla prima è richiesta un'autocertificazione sulla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al beneficio. Il godimento dell'agevolazione non comporta la cancellazione del lavoratore dagli elenchi LSU da parte dei Servizi per l'Impiego.
Regole specifiche per le collaborazioni coordinate e continuative
Per i committenti aventi titolo, limitatamente a quelli indicati dall'art. 6, comma 2, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi dovuti per il lavoratore alle scadenze ordinarie, cioè il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso, fino a concorrenza della prima annualità di L. 6.000.000. Nel modello GLA di denuncia annuale dei compensi ai collaboratori devono essere indicati i contributi dovuti, l'importo dell'agevolazione utilizzata e il codice 02 che identifica il beneficio. Il contributo va indicato per intero anche se non deve essere versata la quota a carico del collaboratore, in base all'interpretazione ministeriale richiamata dalla circolare.
Regole specifiche per i contratti di lavoro autonomo
Nel lavoro autonomo i contributi sono normalmente a totale carico del lavoratore, quindi il committente non sostiene oneri contributivi. In presenza di un contratto stipulato con un committente rientrante nell'art. 6, comma 2, il lavoratore socialmente utile non deve versare alcun contributo all'Istituto fino a concorrenza di L. 6.000.000 per la prima annualità. Il lavoratore deve presentare una comunicazione con i dati identificativi dell'amministrazione presso cui è stata o è in corso la prestazione e con l'importo dei contributi non versati perché coperti dalla prima, seconda o terza tranche dell'incentivo. La comunicazione va presentata per ciascuno dei tre anni di beneficio e il lavoratore deve risultare regolarmente iscritto alla gestione competente (artigiano, commerciante o libero professionista).
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