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Circolare

Circolare numero 66 del 15-3-2001

Sospensione del versamento per i soggetti allevatori di bovini, per le aziende di macellazione, per gli esercenti attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione; condizioni e modalità per ottenere il beneficio.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del D.L. n. 8 del 14 febbraio 2001 in materia di sospensione per sei mesi dei versamenti contributivi e assistenziali per allevatori di bovini, aziende di macellazione e operatori del commercio di carni colpiti dall’emergenza BSE. Vengono chiariti periodo interessato, soggetti beneficiari, modalità di richiesta, effetti sulla denuncia DM10/2, trattamento per commercianti, aziende agricole e lavoratori autonomi, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione dei contributi sospesi. Il testo richiama inoltre le principali misure del decreto-legge, tra cui il Fondo per l’emergenza BSE, agevolazioni economiche e sanzioni.

Sospensione dei contributi per i soggetti colpiti dall’emergenza BSE

Sospensione contributiva per l’emergenza BSE

La circolare illustra le prime istruzioni applicative dell’art. 2, comma 2, del D.L. 14 febbraio 2001, n. 8, emanato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Il provvedimento dispone la sospensione per sei mesi dei versamenti contributivi e assistenziali a favore di specifiche categorie di operatori colpiti dalla crisi del settore bovino.

Periodo di sospensione e portata del beneficio

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, con scadenza legale di versamento compresa tra il 15 febbraio 2001 e il 15 agosto 2001. La circolare precisa che la sospensione investe sia i termini di pagamento sia quelli relativi alla presentazione della modulistica connessa al versamento. Resta esclusa ogni possibilità di rimborso o restituzione per i contributi già versati nonostante la sospensione.

Soggetti beneficiari e domanda all’Istituto

I beneficiari individuati sono:

  • allevatori di bovini;
  • aziende di macellazione;
  • esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni.

Il beneficio spetta ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, colpiti dall’evento calamitoso. Per ottenere l’operatività della sospensione sui contributi correnti, gli interessati devono presentare una specifica istanza all’Istituto, indicando i dati necessari alla loro identificazione come contribuenti e dichiarando la volontà di avvalersi della sospensione.

Indicazioni operative per i datori di lavoro e il mod. DM10/2

Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con mod. DM10/2, la sospensione si applica ai contributi con scadenza nel periodo 15 febbraio 2001-15 agosto 2001. I periodi di paga interessati sono individuati da gennaio 2001 a giugno 2001.

La circolare fornisce inoltre un elenco indicativo delle attività coinvolte, con riferimento a CSC e codici ISTAT:

  • allevatori di bovini: CSC 5.01.02, ISTAT 01.01.0;
  • aziende di macellazione: CSC 1/4.04.08, ISTAT 15.11.1;
  • esercizi commerciali all’ingrosso di carni: CSC 7.01.01, ISTAT 51.23.2;
  • esercizi commerciali al dettaglio di carni: CSC 7.02.01, ISTAT 52.22.1.

Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2R", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per eventi connessi all’emergenza BSE.

Per la compilazione del DM10/2, le aziende devono:

  • compilare i quadri B e C con le consuete modalità, riferite a tutti i lavoratori;
  • compilare il quadro D con le consuete modalità, senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);
  • determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione totale o parziale;
  • calcolare la differenza tra tale importo e le eventuali agevolazioni contributive esposte nel quadro D;
  • esporre la differenza nel quadro D, in uno dei righi in bianco, preceduta dal codice di nuova istituzione "N938" e dalla dicitura "contr. sosp. (BSE) ex D.L. n. 8/2001";
  • effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57;
  • effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 e riportarla nel riquadro sottostante il rigo 57;
  • presentare la denuncia all’Agenzia competente con saldo a credito dell’azienda, per le operazioni di rimborso o compensazione secondo le modalità vigenti.

Commercianti e settore agricolo

La sospensione riguarda anche gli esercenti attività commerciale di vendita di carni bovine all’ingrosso o al dettaglio. Per tali soggetti, risultano sospese le seguenti scadenze:

  • 16 febbraio 2001: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2000;
  • 16 maggio 2001: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2001;
  • 31 maggio 2001: contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, cioè saldo 2000 e primo acconto 2001.

Per il settore agricolo, la circolare indica:

  • per le aziende agricole, sospensione dei versamenti relativi al 3° e 4° trimestre 2000, con scadenza rispettivamente 16 marzo 2001 e 16 giugno 2001;
  • per i lavoratori autonomi CD/CM, IATP e PC/CF, sospensione della I rata 2001 con scadenza 16 luglio 2001.

Recupero dei contributi sospesi e contabilità

Il D.L. n. 8/2001 stabilisce che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Tuttavia, non disciplina le modalità di recupero, per cui la circolare rinvia a successive istruzioni ministeriali.

Sul piano contabile, per i contributi sospesi dei datori di lavoro è istituito il conto GPA 06/66, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende colpite dagli eventi derivanti dall’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) – Art. 2, comma 2, del D.L. n. 8/2001". Il conto deve essere assistito da apposito partitario locale. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM produce una lista di analisi delle posizioni aziendali, da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione del credito.

Contenuto generale del decreto-legge richiamato

Il decreto-legge n. 8/2001, riportato in allegato, istituisce il Fondo per l’emergenza BSE con dotazione di lire 300 miliardi per il 2001. Il Fondo finanzia interventi per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento dei bovini di età superiore a trenta mesi, compensazioni per l’agibilità degli impianti di allevamento e il benessere animale, indennità per il riavviamento di aziende zootecniche, contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio e indennizzi per bovini morti in azienda.

Il decreto prevede inoltre agevolazioni tributarie e contributive, l’adeguamento degli studi di settore, contributi in conto interesse per mutui delle imprese della filiera, nuove sanzioni amministrative e misure interdittive in caso di violazioni della normativa di settore, l’istituzione di un consorzio obbligatorio nazionale per i residui da lavorazione degli esercizi commerciali di carni e la copertura finanziaria delle misure previste.

Punti principali

Ambito della sospensione contributiva

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, comprese le quote a carico dei dipendenti, con scadenza legale di versamento dal 15 febbraio 2001 al 15 agosto 2001. La durata è di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il beneficio riguarda anche i termini di presentazione della modulistica connessa al pagamento, senza diritto a rimborso o restituzione per quanto già versato.

Soggetti beneficiari e domanda

Possono accedere alla sospensione le persone fisiche o giuridiche che siano allevatori di bovini, aziende di macellazione, oppure esercenti attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio di carni, purché colpiti dall’evento calamitoso. Per usufruire della sospensione dei contributi correnti è richiesta un’istanza all’Istituto, con i dati identificativi del contribuente e la dichiarazione di volersi avvalere del beneficio.

DM10/2, codifica e modalità di esposizione

Per i datori di lavoro che presentano il mod. DM10/2, la sospensione riguarda i contributi con scadenza nel periodo 15 febbraio 2001-15 agosto 2001 e i periodi di paga da gennaio 2001 a giugno 2001. Alle posizioni contributive va attribuito il codice di autorizzazione "2R". Nei quadri B e C si segue la compilazione ordinaria; nel quadro D si indicano i contributi sospesi con il codice "N938" e la dicitura "contr. sosp. (BSE) ex D.L. n. 8/2001". Il saldo va poi riportato secondo le istruzioni fornite, presentando la denuncia con saldo a credito per rimborso o compensazione.

Categorie interessate e scadenze specifiche

La circolare specifica le scadenze interessate per commercianti, settore agricolo e lavoratori autonomi. Per gli esercenti la vendita di carni bovine all’ingrosso o al dettaglio sono sospesi i versamenti con scadenza 16 febbraio 2001, 16 maggio 2001 e 31 maggio 2001. Per le aziende agricole sono sospesi i versamenti relativi al 3° e 4° trimestre 2000, con scadenza rispettivamente 16 marzo 2001 e 16 giugno 2001. Per i lavoratori autonomi CD/CM, IATP e PC/CF è sospesa la I rata 2001 con scadenza 16 luglio 2001.

Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili

Il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori, ma il decreto non disciplina le modalità operative del recupero, per le quali la circolare rinvia a successive istruzioni ministeriali. Per i datori di lavoro interessati è istituito il conto GPA 06/66, da assistere con partitario locale, e il programma di ripartizione contabile DM produrrà una lista di analisi delle posizioni da trasmettere all’ufficio contabilità.

Misure ulteriori del decreto-legge n. 8/2001

Il decreto-legge istituisce il Fondo per l’emergenza BSE, con dotazione di lire 300 miliardi per il 2001, destinato a interventi su macellazione, trasporto, smaltimento, indennizzi per permanenza dei capi in azienda, riavviamento delle aziende zootecniche, distruzione di materiali specifici a rischio e copertura dei costi di raccolta e trasporto dei bovini morti in azienda. Sono inoltre previste agevolazioni finanziarie, modifiche sanzionatorie alla legge n. 281/1963, l’istituzione di un Consorzio obbligatorio nazionale per residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio di carni e disposizioni di copertura finanziaria.

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