Circolare numero 67 del 15-3-2001
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti al SNALA FLAICA CUB mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula dell’accordo tra INPS e SNALA-FLAICA CUB per la trattenuta delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. Vengono indicati requisiti e modalità di validità delle deleghe, periodicità e modalità dei versamenti al Sindacato, costo del servizio, conti contabili da utilizzare, codice identificativo e codice fiscale del sindacato. È inoltre allegata la convenzione, che disciplina durata, rinnovo, responsabilità, obblighi delle parti e trattamento operativo delle trattenute.
Riscossione da parte dell’INPS delle quote associative SNALA-FLAICA CUB sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Riscossione delle quote associative SNALA-FLAICA CUB sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà attuazione all’accordo sottoscritto il 9 marzo 2001 tra INPS e SNALA-FLAICA CUB per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti al sindacato. L’intervento si inserisce nel quadro dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e disciplina sia gli aspetti operativi della trattenuta sia quelli contabili e finanziari.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. Il diritto a versare il contributo associativo tramite trattenuta può essere esercitato solo dai soggetti titolari delle prestazioni indicate.
Requisiti e validità della delega
L’art. 2 della convenzione stabilisce che la delega, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, recare il timbro dell’organizzazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La circolare richiama espressamente i requisiti di sostanza e di forma già formalizzati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P., invitando le strutture periferiche a verificare che tutte le deleghe risultino conformi.
La delega deve inoltre essere presentata insieme alla domanda di indennità ordinaria o di trattamento speciale. La sua efficacia si produce in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende riferita all’anno cui la prestazione si riferisce. Le deleghe pervenute successivamente alla domanda non devono essere prese in considerazione.
Indicazioni operative per la compilazione
Sulla delega per le trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola, il sindacato deve essere indicato con la sigla SNALA FLAICA CUB. In caso di revoca, annullamento o variazione della prestazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute e ricevute a titolo di contributo sindacale.
Versamenti al sindacato e flussi informativi
L’INPS deve versare al sindacato l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, depurato delle spese di cui all’art. 7 della convenzione e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli (sigla SNALA), presso la Banca di Legnano, conto n. 010/79762/1, ABI 20200, CAB 3204.
L’Istituto deve inoltre trasmettere al SNALA-FLAICA CUB i supporti magnetici o gli elenchi suddivisi per provincia e comune contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei dati anagrafici e dell’importo.
Costo del servizio e imputazioni contabili
Il costo del servizio di esazione è determinato in lire 1.327 per ciascuna delega. Tale importo deriva da una metodologia basata sulla contabilità industriale: costo medio per minuto della risorsa umana dedicata, incremento per costi generali di amministrazione e funzionamento dei centri di costo, e tempo medio di gestione della singola delega pari a 0,95 minuti.
Per la registrazione contabile vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 27/31, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola per conto del SNALA FLAICA CUB;
- GPA 18/41, per il debito verso il sindacato, da movimentare in contropartita del conto GPA 35/42.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Il saldo del conto GPA 18/41 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Codici identificativi e dati del sindacato
Per la disoccupazione agricola il codice numerico identificativo del SNALA FLAICA CUB è 16. Il codice fiscale del sindacato è 97147930586.
Contenuto essenziale della convenzione
La convenzione, allegata alla circolare, conferma che il contributo associativo può essere trattenuto sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai lavoratori interessati. Essa precisa altresì che il contributo deve essere espressamente indicato nell’atto di delega.
L’art. 5 prevede che l’INPS versi mensilmente al sindacato gli importi trattenuti, depurati delle spese e delle eventuali trattenute non dovute già versate; l’art. 6 stabilisce che il pagamento avvenga tramite ordine di bonifico su un conto corrente bancario indicato annualmente dal sindacato all’INPS.
Responsabilità, controversie e oneri
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale. Il sindacato esonera l’Istituto da ogni responsabilità e, in caso di contestazioni sull’effettiva validità e regolarità del rilascio della delega, si impegna a rimborsare l’interessato della ritenuta operata e a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo.
Il sindacato deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico dell’organizzazione sindacale stipulante.
Durata e rinnovo
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e validità annuale. Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessaria l’introduzione di aggiunte o modifiche.
Punti principali
Accordo INPS-SNALA FLAICA CUB
Il 9 marzo 2001 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, un accordo con il SNALA FLAICA CUB per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti al sindacato e trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo ricalca sostanzialmente lo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali.
Validità delle deleghe e controlli
Le strutture periferiche devono verificare che le deleghe rispettino tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dall’art. 2 della convenzione e riportati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. Nella delega per le trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola il sindacato deve essere indicato con la sigla SNALA FLAICA CUB.
Aspetti contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi versamenti sono istituiti i conti GPA 27/31, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/41, per rilevare il debito verso il sindacato in contropartita del conto GPA 35/42. Il rimborso delle spese del servizio di esazione va imputato al conto GPA 24/42, mentre l’IVA sul rimborso al conto GPA 24/25. Il saldo del conto GPA 18/41 eventualmente esistente a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Versamenti al sindacato e modalità operative
I versamenti al sindacato devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, mediante bonifico bancario intestato al Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli (sigla SNALA), presso la Banca di Legnano, conto corrente n. 010/79762/1, ABI 20200, CAB 3204. L’INPS deve inviare al SNALA FLAICA CUB supporti o elenchi con i nominativi dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi.
Costo del servizio e oneri
Il costo del servizio di esazione è determinato in lire 1.327 per singola delega. La convenzione precisa che sono a carico del sindacato, oltre alle spese, ogni eventuale onere anche fiscale derivante dall’applicazione dell’accordo.
Dati identificativi del sindacato
Il codice numerico identificativo del SNALA FLAICA CUB per la disoccupazione agricola è 16. Il codice fiscale del sindacato è 97147930586.
Contenuto essenziale della convenzione
La convenzione riconosce ai lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria e/o speciale la possibilità di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare il timbro dell’organizzazione sindacale e la firma del rappresentante, essere presentata unitamente alla domanda di prestazione e si intende riferita all’anno cui la prestazione si riferisce. Non sono considerate le deleghe pervenute successivamente alla domanda. In caso di revoca, annullamento o variazione della prestazione, il sindacato deve restituire al lavoratore le somme già ricevute.
Durata, rinnovo e responsabilità
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e durata annuale, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e dai rapporti tra lavoratori e sindacato; il sindacato si obbliga a rimborsare le somme indebitamente trattenute e a tenere indenne l’Istituto per eventuali effetti negativi o spese connesse a controversie, anche giudiziarie.
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