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Circolare

Circolare numero 65 del 15-3-2001

Primo armamento di nave sotto bandiera italiana: decorrenza degli sgravi contributivi ex art. 6 della legge n. 30/98. Galleggianti privi di propulsione propria impiegati nel cabotaggio marittimo nazionale. Estensione degli sgravi contributivi ex art. 9 della legge n. 522/99. Disposizioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che lo sgravio contributivo ex art. 6 della legge n. 30/1998 per le navi iscritte in prima iscrizione nel Registro Internazionale decorre non dalla data di iscrizione, ma dalla data di primo armamento sotto bandiera italiana, cioè dal rilascio del passavanti provvisorio. Inoltre estende, a determinate condizioni, gli sgravi ex art. 9 della legge n. 522/1999 anche ai galleggianti privi di propulsione propria impiegati nel cabotaggio marittimo e ai relativi equipaggi, compresi quelli dei rimorchiatori. Vengono infine indicate le modalità operative per il conguaglio e il recupero dei benefici per periodi pregressi.

Decorrenza sgravi contributivi per navi in primo armamento e estensione benefici ai galleggianti nel cabotaggio

Decorrenza degli sgravi contributivi per navi e galleggianti

La circolare interviene su due profili distinti di agevolazioni contributive per il settore marittimo: la decorrenza dello sgravio previsto dall’art. 6 della legge n. 30/1998 per le navi iscritte nel Registro Internazionale e l’estensione dello sgravio di cui all’art. 9 della legge n. 522/1999 ai galleggianti privi di propulsione propria impiegati nel cabotaggio marittimo.

Decorrenza dello sgravio ex art. 6 della legge n. 30/1998

In relazione alle navi acquistate all’estero, provenienti da registri esteri o di nuova costruzione, viene chiarito che il beneficio contributivo non decorre dalla data di iscrizione al Registro Internazionale, bensì dalla data del primo armamento sotto bandiera italiana. Tale data coincide con il rilascio del passavanti provvisorio, che abilita la nave alla navigazione in attesa del completamento dell’iter di iscrizione nei registri italiani.

La circolare richiama il fatto che, già in base alla circolare n. 162/1998, il termine iniziale era stato individuato nel periodo di paga in corso alla data di iscrizione. A seguito del chiarimento ministeriale, tale impostazione viene integrata: ai fini dello sgravio ex art. 6, l’elemento decisivo è il primo armamento sotto bandiera italiana, purché la nave sia destinata alla prima iscrizione nel Registro Internazionale.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che l’iscrizione nel Registro Internazionale resta necessaria per la concessione del beneficio, ma il passavanti provvisorio abilita già la nave all’esercizio della navigazione sotto bandiera italiana, equiparandola alle navi della marina mercantile italiana ai fini del riconoscimento dei diritti e delle protezioni. Di conseguenza, le condizioni richieste dall’art. 6, comma 1, risultano soddisfatte già dalla data di rilascio del passavanti.

La circolare afferma quindi che lo sgravio deve applicarsi, per gli equipaggi delle navi iscritte in prima iscrizione nel Registro Internazionale, dal momento del primo armamento sotto bandiera italiana e non dalla successiva iscrizione al Registro stesso. La regola viene estesa anche a tutte le altre ipotesi di sgravio che rinviano espressamente all’art. 6 della legge n. 30/1998.

Estensione dello sgravio ex art. 9 della legge n. 522/1999 ai galleggianti

La seconda parte della circolare affronta il caso dei galleggianti privi di propulsione propria impiegati nel cabotaggio marittimo nazionale con navigazione a rimorchio. Alcune istanze erano state respinte perché gli equipaggi di tali unità non rientravano nel peculiare regime assicurativo e previdenziale della legge n. 413/1984, che fa riferimento alle navi e ai galleggianti iscritti nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti e adibiti a determinati servizi, purché dotati di mezzi di propulsione propri.

La circolare osserva tuttavia che l’art. 9 della legge n. 522/1999 riguarda le imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio e il personale con i requisiti dell’art. 119 del codice della navigazione imbarcato su navi di bandiera italiana che effettuano cabotaggio marittimo nazionale. Pur non menzionando espressamente i galleggianti, la norma può essere interpretata in senso ampio, in coerenza con l’art. 136 del codice della navigazione, che estende in linea generale le disposizioni sulle navi anche ai galleggianti mobili adibiti a servizi attinenti alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Ne consegue che lo sgravio può essere riconosciuto anche agli equipaggi dei galleggianti non autopropulsi, purché:

  • il personale abbia i requisiti di cui all’art. 119 C.N.;
  • il galleggiante sia impiegato in attività di cabotaggio per almeno il 50% del suo utilizzo annuo;
  • il beneficio sia riferito all’attività di cabotaggio del mezzo e non all’applicazione della legge n. 413/1984.

Estensione al personale dei rimorchiatori

Lo stesso sgravio ex art. 9 della legge n. 522/1999 viene ritenuto estensibile, alle medesime condizioni, anche all’equipaggio del rimorchiatore che consente l’impiego dei galleggianti nella navigazione di cabotaggio marittimo nazionale. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha espresso condivisione su tale soluzione.

Disposizioni operative per il recupero degli sgravi

Per quanto riguarda lo sgravio ex art. 6 della legge n. 30/1998, le imprese armatoriali che ne acquisiscono titolo in base ai chiarimenti forniti possono recuperare gli importi riferiti a periodi già scaduti entro il termine del terzo mese successivo all’emanazione delle istruzioni. Il recupero va effettuato secondo le modalità già indicate dalla circolare n. 162/1998, con esposizione dell’importo nel quadro D del mod. DM10/2, in un rigo in bianco, preceduto dalla dicitura "ARR. SGRAVIO R.I. L.30/98" e dal codice "R901".

Per lo sgravio ex art. 9 della legge n. 522/1999, le posizioni contributive dei soggetti beneficiari devono essere identificate con il codice di autorizzazione "9N", che assume anche il significato di posizione relativa a galleggianti privi di propulsione propria ammessi ai benefici. Il recupero dei periodi pregressi deve seguire le procedure della circolare n. 29 del 10 febbraio 2000, con richiamo anche alla compensazione su modello F24.

Limite alla compensazione

La circolare ricorda infine che, per effetto dell’art. 34 della legge n. 388/2000, dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.

Punti principali

Decorrenza dello sgravio ex art. 6 L. 30/1998 per il primo armamento

Per le navi iscritte in prima iscrizione nel Registro Internazionale, lo sgravio contributivo per gli equipaggi decorre dalla data di primo armamento sotto bandiera italiana, ossia dalla data di rilascio del passavanti provvisorio, e non dalla successiva data di iscrizione nel Registro Internazionale. La precisazione integra la circolare n. 162/1998, punto 7.2.

Motivazioni e chiarimento ministeriale

La questione nasce per le navi acquistate all’estero, provenienti da registri esteri o di nuova costruzione, che possono navigare sotto bandiera italiana prima dell’iscrizione nel Registro Internazionale grazie al passavanti provvisorio. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’iscrizione nel Registro Internazionale resta necessaria, ma ai fini dello sgravio le condizioni dell’art. 6, comma 1, risultano soddisfatte già con l’abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana tramite passavanti provvisorio.

Estensione dello sgravio ex art. 9 L. 522/1999 ai galleggianti

La circolare ammette l’applicazione dello sgravio per il cabotaggio marittimo anche agli equipaggi di galleggianti privi di propulsione propria, quando tali mezzi siano effettivamente impiegati nel cabotaggio a rimorchio. L’estensione è giustificata dal fatto che la norma è riferita alle imprese di cabotaggio e al personale con requisiti ex art. 119 C.N., e il richiamo alle "navi" può essere inteso in senso ampio.

Condizioni per il beneficio sui galleggianti

Lo sgravio è riconosciuto a condizione che il personale imbarcato abbia i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione e che il galleggiante sia utilizzato in attività di cabotaggio per almeno il 50% del suo impiego annuo. Il beneficio è collegato all’attività del mezzo navale e non all’iscrizione dell’equipaggio nel regime previdenziale della legge n. 413/1984.

Estensione al rimorchiatore

Lo sgravio ex art. 9 L. 522/1999 può essere esteso, alle medesime condizioni, anche all’equipaggio del rimorchiatore che consente l’impiego dei galleggianti nella navigazione di cabotaggio marittimo nazionale. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha condiviso tale estensione.

Adempimenti per lo sgravio ex art. 6 L. 30/1998

Le imprese armatoriali aventi titolo allo sgravio per periodi già scaduti possono effettuare il conguaglio entro il termine del terzo mese successivo all’emanazione delle istruzioni. Il recupero va indicato nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "ARR. SGRAVIO R.I. L.30/98" e il codice "R901".

Adempimenti per lo sgravio ex art. 9 L. 522/1999

Le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "9N", che identifica anche le posizioni relative a galleggianti privi di propulsione propria cui sono estesi i benefici. Per il recupero dei periodi pregressi si applicano le procedure della circolare n. 29/2000, incluso il canale di compensazione su modello F24.

Limite alla compensazione F24 dal 1 gennaio 2001

Per la compensazione tramite modello F24, la circolare richiama l’art. 34 della legge n. 388/2000, che dal 1 gennaio 2001 fissa in lire 1 miliardo per anno solare il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

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