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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17949/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2023 che aveva applicato la disciplina del reato continuato tra due sentenze irrevocabili (GUP Tribunale Palermo 22/02/2016 divenuta irrevocabile 13/07/2018 per artt. 416-bis e 612 c.p.; Corte d'appello Palermo 13/07/2021 divenuta irrevocabile 02/03/2023 per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso), con rideterminazione della pena complessiva. Il ricorrente deduce violazione di legge e illogicità della motivazione nella quantificazione dell'aumento della pena per il reato satellite, lamentando l'omessa esplicitazione dei criteri adottati per l'incremento (in particolare per i 3 anni attribuiti a titolo di continuazione rispetto alla sentenza del 13/07/2021).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato una carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione non ha motivato, neanche sinteticamente, l'entità dell'aumento di pena applicato al reato satellite. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato satellite e la controversia è stata rimessa per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione, affinché espliciti le ragioni dell'incremento di pena.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Indicato come uno dei reati oggetto della prima sentenza irrevocabile; non direttamente interpretato, ma posto nel quadro della pluralità di illeciti considerati ai fini della continuazione.

  • art. 612 cod. pen.

    Citato come reato compreso nella prima sentenza irrevocabile; rilevante solo nella valutazione complessiva delle condotte ai fini della continuazione.

  • art. 31 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte come limite normativo da rispettare nel rapporto di proporzione tra le pene e per impedire un surrettizio cumulo materiale; la motivazione deve consentire di verificare il rispetto di tali limiti.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio di legittimità richiamato: il giudice dell'esecuzione deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite al fine di consentire il controllo del rapporto di proporzione tra le pene.

  • Sez. U, n. 7930 del 1995

    Giurisprudenza di riferimento che già indicava la necessità di evitare un cumulo materiale di pene e di motivare l'incremento nel reato continuato.

  • Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a supporto dell'obbligo motivazionale sui singoli aumenti in tema di continuazione.

  • Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (dep. 2021, Bruzzaniti)

    Precisazione che il rispetto del limite del triplo della pena-base non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'entità degli incrementi per i reati satelliti.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione all'obbligo di rinnovare il giudizio in diversa composizione; la Corte di legittimità dispone il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione come prescritto dalla pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • Quando si applica il reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena-base e poi calcolare separatamente l'aumento dovuto ai singoli reati satellite.
  • L'entità di ciascun aumento deve essere motivata, in rapporto alla sua consistenza, in modo da consentire il controllo del rapporto di proporzione tra le pene e verificare il rispetto dei limiti di legge (evitare cumulo materiale).
  • Il semplice rispetto del limite massimo (es. il triplo della pena-base) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare gli aumenti: è necessaria una motivazione specifica anche se sintetica.
  • Se nella determinazione della pena manca la motivazione sull'aumento per reati satellite, la decisione è annullabile e la questione va rimessa al giudice dell'esecuzione per nuovo esame (in diversa composizione se previsto).
  • In casi analoghi la difesa può efficacemente impugnare l'ordinanza contestando la carenza motivazionale nella quantificazione della continuazione; il pubblico ministero può chiedere l'annullamento con rinvio in mancanza di adeguata motivazione.
  • Il controllo giurisdizionale sulla motivazione serve a evitare che la continuazione sia utilizzata per ottenere, di fatto, un cumulo di pene non giustificato dalle ragioni della connessione tra reati.

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