Cassazione Penale, Sentenza n. 17949/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2023 che aveva applicato la disciplina del reato continuato tra due sentenze irrevocabili (GUP Tribunale Palermo 22/02/2016 divenuta irrevocabile 13/07/2018 per artt. 416-bis e 612 c.p.; Corte d'appello Palermo 13/07/2021 divenuta irrevocabile 02/03/2023 per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso), con rideterminazione della pena complessiva. Il ricorrente deduce violazione di legge e illogicità della motivazione nella quantificazione dell'aumento della pena per il reato satellite, lamentando l'omessa esplicitazione dei criteri adottati per l'incremento (in particolare per i 3 anni attribuiti a titolo di continuazione rispetto alla sentenza del 13/07/2021).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato una carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione non ha motivato, neanche sinteticamente, l'entità dell'aumento di pena applicato al reato satellite. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato satellite e la controversia è stata rimessa per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione, affinché espliciti le ragioni dell'incremento di pena.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Indicato come uno dei reati oggetto della prima sentenza irrevocabile; non direttamente interpretato, ma posto nel quadro della pluralità di illeciti considerati ai fini della continuazione.
art. 612 cod. pen.
Citato come reato compreso nella prima sentenza irrevocabile; rilevante solo nella valutazione complessiva delle condotte ai fini della continuazione.
art. 31 cod. pen.
Richiamato dalla Corte come limite normativo da rispettare nel rapporto di proporzione tra le pene e per impedire un surrettizio cumulo materiale; la motivazione deve consentire di verificare il rispetto di tali limiti.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio di legittimità richiamato: il giudice dell'esecuzione deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite al fine di consentire il controllo del rapporto di proporzione tra le pene.
Sez. U, n. 7930 del 1995
Giurisprudenza di riferimento che già indicava la necessità di evitare un cumulo materiale di pene e di motivare l'incremento nel reato continuato.
Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018
Ulteriore richiamo giurisprudenziale a supporto dell'obbligo motivazionale sui singoli aumenti in tema di continuazione.
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (dep. 2021, Bruzzaniti)
Precisazione che il rispetto del limite del triplo della pena-base non esonera il giudice dall'obbligo di motivare l'entità degli incrementi per i reati satelliti.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata in relazione all'obbligo di rinnovare il giudizio in diversa composizione; la Corte di legittimità dispone il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione come prescritto dalla pronuncia costituzionale.
Massime di principio
- Quando si applica il reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena-base e poi calcolare separatamente l'aumento dovuto ai singoli reati satellite.
- L'entità di ciascun aumento deve essere motivata, in rapporto alla sua consistenza, in modo da consentire il controllo del rapporto di proporzione tra le pene e verificare il rispetto dei limiti di legge (evitare cumulo materiale).
- Il semplice rispetto del limite massimo (es. il triplo della pena-base) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare gli aumenti: è necessaria una motivazione specifica anche se sintetica.
- Se nella determinazione della pena manca la motivazione sull'aumento per reati satellite, la decisione è annullabile e la questione va rimessa al giudice dell'esecuzione per nuovo esame (in diversa composizione se previsto).
- In casi analoghi la difesa può efficacemente impugnare l'ordinanza contestando la carenza motivazionale nella quantificazione della continuazione; il pubblico ministero può chiedere l'annullamento con rinvio in mancanza di adeguata motivazione.
- Il controllo giurisdizionale sulla motivazione serve a evitare che la continuazione sia utilizzata per ottenere, di fatto, un cumulo di pene non giustificato dalle ragioni della connessione tra reati.
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