Cassazione Penale, Sentenza n. 24124/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato per omessa motivazione e omessa pronuncia la richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., depositata via PEC il 17/09/2024 ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 per l'udienza del 23/09/2024. Tale istanza si fondava sulle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 che hanno esteso l'applicabilità dell'art. 131-bis ai reati per i quali è prevista pena detentiva con minimo a due anni (rendendo astrattamente applicabile la causa anche ai reati contestati, tra cui falsa testimonianza e calunnia, puniti con pena da due a sei anni). La Corte d'appello, pur avendo rideterminato la pena in modo favorevole rispetto al primo grado, non si è pronunciata sull'istanza tempestivamente trasmessa via PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha concluso che l'art. 131-bis, come modificato dal d.lgs. n.150/2022 (sostituzione di "massimo a cinque anni" con "minimo a due anni" e inserimento della valutazione "anche in considerazione della condotta susseguente"), è applicabile anche ai reati contestati e che la richiesta trasmessa via PEC entro il termine previsto impegnava la Corte d'appello a pronunciarsi. Poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sulla causa di non punibilità, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione, demandando alla Corte di appello di valutare la sussistenza della causa di non punibilità secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
"massimo a cinque anni" sostituito con "minimo a due anni"; inserita la locuzione "anche in considerazione della condotta susseguente"
La modifica amplia l'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità anche ai reati la cui pena ha minimo pari a due anni; la valutazione può tener conto della condotta successiva. La norma, essendo di natura sostanziale, è applicabile anche ai procedimenti pendenti relativi a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica.
d.lgs. n.150/2022
Atto che ha modificato l'art. 131-bis c.p., rendendo applicabile la causa di non punibilità a una più ampia tipologia di reati (minimo a due anni) e prevedendo espressamente la considerazione della condotta successiva.
art. 23-bis d.l. n.137/2020
"entro il quinto giorno antecedente l'udienza"
Consente la trasmissione telematica (PEC) di memorie e istanze; la trasmissione tempestiva ai sensi di tale norma obbliga il giudice a prendere in esame e decidere l'istanza presentata.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri di valutazione della gravità della pena e dei fatti (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo) da utilizzare anche nella valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- Le modifiche normative favorevoli (d.lgs. n.150/2022) che riducono la rilevanza penale di un fatto sono applicabili anche ai procedimenti pendenti relativi a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità può divenire applicabile a reati precedentemente esclusi se la legge lo prevede espressamente; tra questi rientrano i reati puniti con pena da due a sei anni (es. falsa testimonianza, calunnia), quando ricorrono le condizioni valutate ai sensi dell'art. 133 c.p. e tenendo conto della condotta successiva.
- La presentazione tempestiva via PEC di memorie o istanze ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 (entro il termine previsto, es. il quinto giorno antecedente l'udienza) obbliga il giudice a pronunciarsi: l'omessa decisione su tale istanza è motivo di annullamento e rinvio.
- La continuazione o la pluralità di reati non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la particolare tenuità: il giudice deve effettuare una valutazione complessiva secondo i criteri delle Sezioni Unite (natura e gravità degli illeciti, beni tutelati, modalità e finalità, conseguenze, intensità del dolo, rilevanza della condotta successiva ecc.).
- In giudizi di rinvio il giudice dovrà motivare esplicitamente la valutazione sulla tenuità e sull'abitualità del comportamento, con riferimento ai parametri giurisprudenziali indicati dalle Sezioni Unite.
- Per evitare rilievi per omessa pronuncia, la difesa deve inviare le istanze agli indirizzi indicati dal direttore generale della DGSIA e conservarne prova di ricezione e tempestività.
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