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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Torino, Sezione 2

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'insussistenza di valido titolo abilitativo in relazione agli interventi edilizi sull'immobile sito in via Giappano n. 15, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, mapp. 290 sub. 17 di cui alla segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire presentata dal sig. Grosso Lorenzo e assunta al protocollo del Comune di Borghetto di Borbera al n. 4682 in data 6.8.2024; nonché per la condanna del Comune di Borghetto di Borbera ad adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori previsti dalla normativa vigente nei confronti delle opere realizzate dal controinteressato; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi tutti i provvedimenti abilitativi, i pareri e le autorizzazioni rese in seno al procedimento amministrativo relativo all'intervento edilizio in questione, ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l'accertamento dell'insussistenza di valido titolo abilitativo in relazione agli interventi edilizi sull'immobile sito in via Giappano n. 15, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 26, mapp. 290 sub. 17 di cui alla segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire in variante (codice pratica GRSLNZ51D17A998G-09122025-1008) presentata dal Sig. Grosso Lorenzo in data 9.12.2025 e assunta al protocollo del Comune di Borghetto di Borbera al n. 06006/2025 del 10.12.2025, in variante alla s.c.i.a. prot. n. 4682/2024 del 6.8.2024; nonché, ex artt. 31 e 117 c.p.a., per l'accertamento dell'illegittimità e la condanna del Comune di Borghetto di Borbera a provvedere sul silenzio inadempimento serbato sull'istanza di verifica ex art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990 presentata in data 13.2.2026 in relazione alla s.c.i.a. in variante prot. n. 06006/2025 del 10.12.2025; nonché per la condanna del Comune di Borghetto di Borbera ad adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori previsti dalla normativa vigente nei confronti delle opere realizzate e/o in corso di realizzazione dal controinteressato;

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire e successiva SCIA in variante relative a interventi di ristrutturazione edilizia, nonché inerzia comunale sull’istanza di verifica della SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso e motivi aggiunti chiedendo l’accertamento dell’insussistenza di un valido titolo abilitativo per gli interventi edilizi realizzati o in corso sull’immobile del controinteressato, l’annullamento degli atti presupposti e consequenziali, compresa l’autorizzazione paesaggistica, nonché la condanna del Comune all’adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato la SCIA in variante presentata nel dicembre 2025 e ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di verifica presentata ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990. È stata formulata domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti e delle attività edilizie.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ai fini del periculum in mora, ha rilevato che non sussiste un pregiudizio irreparabile, poiché i lavori sono ancora in corso e, tenuto conto dell’entità e dell’estensione del progetto di ristrutturazione edilizia, non possono presumibilmente essere ultimati prima della decisione del giudizio. Il Collegio ha inoltre preso atto che la camera di consiglio per la trattazione dell’azione contro l’inerzia comunale era già fissata per il 21 maggio 2026. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensiva è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio irreparabile.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Richiamati in relazione all’azione proposta contro il silenzio-inadempimento del Comune; la relativa trattazione era fissata a un’apposita camera di consiglio successiva.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    Indicato quale fondamento dell’istanza di verifica della SCIA sulla quale il Comune avrebbe serbato inerzia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando i lavori edilizi contestati, pur essendo in corso, non possono ragionevolmente concludersi prima della decisione del giudizio, in ragione della loro entità ed estensione.
  • La pendenza di una prossima camera di consiglio fissata per la trattazione dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’urgenza cautelare, ma non determina di per sé l’accoglimento della sospensiva.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non sia ravvisabile un pregiudizio irreparabile, anche a fronte della contestazione della validità di titoli edilizi e della richiesta di adozione di provvedimenti repressivi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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