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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29333/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di un'imputata per un furto aggravato, ritenuto commesso in edificio pubblico, e per ulteriori violazioni richiamate dagli artt. 2 e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che il fatto sub a) sarebbe stato erroneamente ritenuto procedibile in assenza di querela, sostenendo che non sarebbe stata ritualmente contestata la circostanza aggravante della commissione del fatto in edificio pubblico. Con il secondo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo la mancanza di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che il Pubblico Ministero aveva contestato l'aggravante della commissione del fatto in edificio pubblico in data 11 aprile 2019, dunque prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato il regime di procedibilità del furto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la particolare disinvoltura del fatto, la reiterazione di condotte orientate all'illecito arricchimento e la violazione del divieto di rientro imposto dal Questore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamati come base della contestazione nel capo di imputazione; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sulla loro portata sostanziale.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    richiamato solo per evidenziare che la modifica del regime di procedibilità del delitto di furto è successiva alla contestazione dell'aggravante e quindi non incide sul caso.

Massime di principio

  • Quando la circostanza aggravante che rende il furto procedibile d'ufficio è stata contestata dal pubblico ministero prima della modifica normativa del regime di procedibilità, la procedibilità va valutata secondo la disciplina vigente al momento della contestazione, senza che possa farsi derivare l'improcedibilità dalla riforma successiva.
  • Il motivo di ricorso che si limita a contestare in modo astratto la mancanza di querela, senza confrontarsi con l'avvenuta contestazione dell'aggravante rilevante, è manifestamente infondato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia sorretto con motivazione congrua e non illogica, valorizzando elementi quali la disinvoltura del fatto, la reiterazione di condotte criminose e l'inosservanza di prescrizioni dell'autorità.
  • La mera richiesta di una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso se la decisione impugnata ha già offerto una motivazione adeguata sul punto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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