Cassazione Penale, Sentenza n. 44153/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Santoro impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990), deducendo: (i) insufficiente gravità indiziaria in relazione all'associazione e alle singole cessioni contestate ai capi 25, 26, 27 e 29, poiché le deduzioni del Tribunale si fondavano su elementi indiziari equivoci (contatti telefonici con Tallio, geolocalizzazioni, assenza di sequestri ecc.) e non su prove concrete; segnalava inoltre che solo il capo 28 era corredato da sequestro e confessione; e che non ricorrerebbe il caso di "droga parlata"; (ii) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con efficacia assorbente rispetto al secondo, e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come carente e con salti logici: non sono stati forniti elementi idonei a qualificare come "gravi" i contatti telefonici e la geolocalizzazione in assenza del contenuto delle conversazioni o di riscontri operativi; non è stata adeguatamente valutata la stabilità, la consistenza qualitativa e quantitativa, la rilevanza economica e l'incidenza sull'operatività del sodalizio, elementi necessari per qualificare un rapporto di fornitura come adesione alla "societas sceleris". Il giudice di rinvio dovrà illustrare gli elementi probatori delle cessioni contestate e motivare la qualificazione del rapporto di fornitura come volontaria attuazione del programma associativo e contributo alla persistenza del consorzio criminale.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
La Corte richiama che l'art. 74 può ricomprendere anche rapporti di fornitura stabili e continuativi quando, per durata, modalità, rilevanza economica e incidenza sull'operatività del sodalizio, la fornitura superi la sfera del singolo atto negoziale e costituisca adesione al programma criminoso ("societas sceleris").
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Reati di cui al titolo (contestazioni di cessione e traffico di stupefacenti)
Riferimento alle fattispecie di cessione/traffico contemplate dal decreto; la valutazione della gravità indiziaria sui singoli episodi di cessione richiede elementi specifici e idonei a dimostrare l'effettiva commissione.
art. 273 cod. proc. pen.
Principi sulla misura cautelare (secondo quanto dedotto nel ricorso)
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della gravità indiziaria: la Corte evidenzia che gli indizi devono avere idoneità probatoria elevata per giustificare la misura cautelare personale.
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Criteri competenza e rinvio dopo annullamento
Norma che dispone il rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito competente; applicata dalla Corte per disporre il nuovo esame conforme ai principi giuridici delineati nella sentenza.
Massime di principio
- Per qualificare un rapporto di fornitura come partecipazione associativa è necessario documentare stabilità, continuità, rilevanza quantitativa/economica e incidenza sull'operatività del sodalizio; la mera reiterazione di forniture non basta.
- Gli elementi indiziari utilizzati per la custodia cautelare devono essere "gravi" e dotati di elevata capacità dimostrativa: contatti telefonici o geolocalizzazioni, se non corroborati dal contenuto delle conversazioni o da riscontri investigativi, sono insufficienti.
- L'assenza di sequestri o confessioni per specifici episodi indebolisce il quadro indiziario; il giudice deve indicare con chiarezza gli elementi concreti che collegano il singolo atto (cessione) al programma associativo.
- La non esclusività del rapporto tra fornitore e acquirente non è di per sé indice di associazione; va invece valutata la funzione economica e l'effetto della fornitura sulla capacità del gruppo di mantenere la propria quota di mercato.
- In sede di riesame cautelare (e in generale per l'applicazione di misure restrittive) la motivazione deve esporre argomentazioni logiche e collegamenti causali tra fatti noti e fatti ignoti; salti logici o mancanze probatorie giustificano l'annullamento e il rinvio.
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