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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26469/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per maggiori imposte dirette (IRES e IRAP) e IVA, oltre sanzioni e accessori, relative all'anno d'imposta 2005. I giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente, confermando anche il rigetto dell'eccezione di decadenza del potere impositivo per raddoppio dei termini in ragione di un procedimento penale fondato sui medesimi fatti. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi di ricorso, ma prima della decisione ha depositato memoria comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di rinunciare al ricorso; tuttavia non ha documentato l'integrale versamento di quanto dovuto secondo l'indicazione dell'Agenzia in sede amministrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che la società aveva aderito alla definizione agevolata ma non aveva fornito prova dell'integrale pagamento; inoltre la memoria non risultava notificata alla controparte e la rinuncia al ricorso era stata comunque dichiarata dalla società. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto effettiva attività difensiva. La Corte ha anche escluso l'obbligo del cd. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La definizione agevolata dei carichi pendenti può incidere sull'interesse alla decisione del ricorso, ma occorre la prova dell'integrale versamento di quanto dovuto secondo quanto indicato in sede amministrativa.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione dell'Agenzia è avvenuta al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha comunicato la definizione agevolata e la rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso, in ragione dell'inammissibilità per adesione alla definizione agevolata, la debenza del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • L'adesione a una definizione agevolata dei carichi pendenti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso, purché risulti adeguatamente documentata.
  • In mancanza di prova dell'integrale pagamento richiesto dalla procedura agevolativa, la Corte non può considerare perfezionata la definizione ai fini dell'estinzione della lite o della cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio.
  • Se la controparte non svolge effettiva attività difensiva, la Corte può non pronunciare sulle spese di lite.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva dall'adesione a una definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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