Sentenza n. 616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 462/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Preavviso di diniego dell'accertamento di conformità e diniego tacito formatosi sull'istanza di sanatoria relativa a due campi da padel
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione sportiva aveva realizzato nel 2021 due campi da padel senza autorizzazione e aveva presentato un'istanza di accertamento di conformità. Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi, consistenti nella ritenuta non conformità dell'intervento al regime urbanistico del piano per gli insediamenti produttivi e nella violazione delle distanze dai confini da parte di un piccolo vano porta bibite non adeguatamente rappresentato negli elaborati progettuali; il procedimento non si era concluso, determinando il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che i campi da padel, per la presenza di opere in calcestruzzo e strutture perimetrali permanenti, non rientrassero nell'edilizia libera e che il piano PIP consentisse soltanto edifici con destinazione industriale e artigianale. In appello l'associazione ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. j), della l.r. Sardegna n. 23/1985, sostenendo che la disposizione ricomprende indistintamente tra gli interventi di edilizia libera la realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria, senza distinguere tra le diverse discipline sportive o caratteristiche delle strutture; dall'altro, l'erronea interpretazione della disciplina urbanistica del PIP, che avrebbe incluso tra le destinazioni ammesse le aree per attrezzature, spazi attrezzati e verde, nonché l'omessa pronuncia sulle censure relative alla possibilità di mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 11 della medesima legge regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'art. 15, comma 1, lett. j), della l.r. Sardegna n. 23/1985 non distingua tra diverse tipologie di impianti sportivi e non consenta quindi di escludere i campi da padel dall'edilizia libera sulla base delle loro caratteristiche costruttive. La disposizione richiede, oltre alla conformità urbanistica e al rispetto delle normative di settore, che le aree destinate ad attività sportive non comportino creazione di volumetria; secondo il giudice, i campi da padel non determinano tale creazione. Ha inoltre ritenuto che le norme tecniche di attuazione del piano PIP del Comune di Olmedo contemplassero una destinazione ad attrezzature formulata in termini ampi, idonea a ricomprendere anche le attrezzature sportive. Di conseguenza, sono stati annullati il preavviso di diniego di sanatoria e il diniego tacito successivamente formatosi. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della peculiarità e della novità della questione.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, lett. j), l.r. Sardegna 23 ottobre 1985, n. 23
realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria
La disposizione assoggetta indistintamente gli impianti sportivi al regime di edilizia libera e non consente di introdurre, in via interpretativa, distinzioni fondate sulle caratteristiche costruttive delle singole discipline sportive; restano necessari il rispetto della conformità urbanistica, delle normative di settore e l'assenza di creazione di volumetria.
art. 36, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il mancato accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità entro il termine previsto determina il silenzio-rigetto, impugnabile in sede giurisdizionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi precede il diniego dell'istanza, ma nel caso concreto il procedimento non si è concluso espressamente e si è formato il silenzio-rigetto.
art. 11 l.r. Sardegna 23 ottobre 1985, n. 23
La norma è stata richiamata dall'appellante in relazione alla possibilità di mutamento della destinazione d'uso, ma la decisione è stata definita sulla base dell'ampia destinazione ad attrezzature prevista dal piano PIP.
Massime di principio
- Quando una legge regionale qualifica come edilizia libera la realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria, tale regime si applica indistintamente alle diverse tipologie di impianti sportivi, salvo che la legge stessa introduca specifiche differenziazioni; non è legittimo escludere una struttura sportiva sulla sola base delle sue caratteristiche costruttive.
- La qualificazione di un impianto sportivo come intervento di edilizia libera non esonera dal rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore incidenti sull'attività edilizia.
- La realizzazione di campi da padel non comporta, ai fini della disposizione regionale esaminata, creazione di volumetria quando le opere consistono in strutture sportive prive di copertura e non determinano un nuovo volume edilizio.
- Le destinazioni urbanistiche riferite genericamente ad attrezzature possono ricomprendere anche attrezzature sportive quando la disciplina del piano non contiene limitazioni incompatibili con tale uso.
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