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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14080/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 187 c.d.s., revocando la sanzione della revoca della patente e disponendo la trasmissione degli atti al prefetto. La difesa deduceva un unico motivo: inosservanza di norme processuali a pena di nullità e carenza della motivazione in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione, chiedendo che il giudice d'appello avesse invece pronunciato proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p.) a causa della nullità del verbale di accertamento per mancato avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p. e per assenza di sottoscrizione e verbalizzazione della parte relativa agli avvisi; inoltre contestava l'interesse della ricorrente avverso la trasmissione degli atti al prefetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di una sentenza di appello che dichiara la prescrizione, chi deduce che il giudice avrebbe dovuto invece pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., debba indicare nel ricorso motivi che consentano di apprezzare con immediata evidenza (ictu oculi) l'esistenza della causa di non punibilità invocata (ad es. prova certa dell'assenza del fatto o dell'innocenza). Nel caso concreto la difesa ha solo prospettato una nullità del verbale che potrebbe rendere controvertibile l'efficacia probatoria dell'atto, senza però dimostrarne la decisività né l'evidenza tale da consentire la mera constatazione richiesta dalla giurisprudenza. La Corte ha altresì ricordato che la prova dell'avvenuto avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., se non risultante dal verbale, può essere fornita tramite deposizione dell'agente e dunque la presunta nullità non era di per sé inequivocabile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada

    Norma che descrive il reato per cui la ricorrente era stata inizialmente condannata; la Corte d'appello aveva ritenuto il reato estinto per prescrizione.

  • art. 114 disp. att. Codice di Procedura Penale

    Disposizioni sull'avviso alla persona sottoposta a determinati accertamenti (es. alcolimetrici). La sentenza osserva che l'adempimento dell'obbligo di avviso, se non verbalizzato, non costituisce prova legale e può essere dimostrato anche mediante deposizione dell'agente operante, rendendo la presunta nullità del verbale controvertibile.

  • art. 129, comma 2, Codice di Procedura Penale

    Prevede la pronuncia di proscioglimento nel merito se emerge con evidenza la causa di non punibilità. La Cassazione precisa che il ricorrente deve dimostrare l'evidenza della causa invocata con elementi tali da consentire la mera constatazione.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per il pagamento di euro 3.000 a carico della ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e sezioni della Cassazione)

    La Corte richiama orientamenti (tra cui sez. 6 n. 33030/2023, sez. 3 n. 18069/2022, sez. 6 n. 27725/2018, sez. 4 n. 18349/2021) che chiariscono i limiti del ricorso in cassazione avverso sentenze dichiarative di prescrizione: per ottenere la riforma in senso di proscioglimento è necessaria la rappresentazione dell'evidenza della causa di non punibilità; inoltre si afferma che il giudice d'appello, di fronte a una causa di estinzione, può al massimo constatarne l'esistenza senza svolgere indagini ulteriori.

Massime di principio

  • Se la corte d'appello dichiara la prescrizione, il ricorso per cassazione che pretende un proscioglimento deve dimostrare con evidenza immediata (ictu oculi) la causa di non punibilità invocata; mere contestazioni o ragionamenti non immediatamente decisivi rendono il ricorso inammissibile.
  • La nullità del verbale di accertamento (es. per mancata verbalizzazione dell'avviso o mancata sottoscrizione) non è automaticamente decisiva: occorre allegare e, se possibile, dimostrare la rilevanza probatoria dell'atto e la sua decisività ai fini dell'accertamento del fatto.
  • L'adempimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., se non risultante dal verbale, può essere provato mediante deposizione dell'agente operante; quindi l'assenza di verbalizzazione rende la questione controvertibile e non necessariamente causa di immediata assoluzione.
  • Nel predisporre un ricorso in cassazione contro una sentenza che dichiara la prescrizione, è essenziale articolare motivi specifici e concreti che mostrino l'evidenza della causa di proscioglimento; altrimenti si rischia l'inammissibilità e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e spese processuali.
  • Contestazioni sulla legittimità di provvedimenti amministrativi consequenziali (es. trasmissione degli atti al prefetto) dovrebbero essere esplicitate e motivate separatamente, dimostrando interesse e pregiudizio concreto, altrimenti non valgono a superare i requisiti di ammissibilità del ricorso.

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