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Sentenza

Sentenza n. 10453/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’annullamento, in parte qua, con istanza sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare anche monocratico: dell’avviso dell’esito della prova scritta 6 maggio 2024 – DM 8 giugno 2023 n. 107 per essergli stato attribuito un punteggio di 53 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale. Nonché, in particolare, e in parte qua, dell’atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell’8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SABATO SABINA il 21\2\2026 : avverso e per l’annullamento, previa integrazione del petitum e della causa petendi del ricorso introduttivo n. 5804/2024 R.G.: 1. del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – prot. n. AOODPIT 3827 del 18.12.2025, recante “Rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023”, nella parte in cui approva e rende efficace la graduatoria rettificata di cui al relativo allegato; 2. della graduatoria rettificata allegata al suddetto decreto dipartimentale (procedura di reclutamento riservato dirigenti scolastici – DM 107/2023 – Graduatoria definitiva rettificata), nella parte in cui non include la ricorrente Sabato Sabina tra i vincitori della procedura ovvero non colloca la medesima in posizione utile all’immissione in ruolo in coda alla graduatoria del DDG 1259/2017, nonostante il punteggio di 60/100 spettantele per la prova scritta e il punteggio complessivo conseguente; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, in quanto lesivi, gli atti applicativi di utilizzo della detta graduatoria rettificata ai fini delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici successivi al 2024/2025;

Giustizia amministrativa202405804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta della procedura riservata per dirigenti scolastici ex DM 107/2023, con attribuzione di 53 punti anziché il punteggio utile di 60, nonché la successiva graduatoria rettificata del 18 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta del 6 maggio 2024, deducendo, con il primo motivo, l'errata formulazione di alcuni quesiti e l'errata individuazione delle risposte corrette, sostenendo che alcune risposte da lei fornite fossero corrette e che ciò avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6 del DM 107/2023, secondo cui ciascun quesito deve avere quattro opzioni, una sola delle quali corretta, lamentando ambiguità, pluralità di risposte plausibili e l'inclusione di quesiti estranei alle materie indicate nei quadri di riferimento. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione della par condicio, dell'art. 97 Cost. e il difetto di ragionevolezza, sostenendo che la prova si sarebbe svolta in condizioni ambientali e igieniche precarie, con caos nell'aula, assenza di controlli, postazioni inadeguate e carenze dei servizi igienici, tali da compromettere il regolare svolgimento della prova. Con i motivi aggiunti ha impugnato il decreto dipartimentale del 18 dicembre 2025 e la graduatoria rettificata, lamentando che l'Amministrazione, nel procedere al riequilibrio della graduatoria sulla base delle decisioni giudiziarie intervenute, non avesse esaminato anche la sua posizione, benché il ricorso fosse pendente e le censure fossero puntuali e prossime alla soglia di superamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alle censure sui quesiti e sulle risposte, ha ritenuto che la selezione e l'individuazione dei quesiti rientrino nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e immediatamente percepibili, ovvero di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto, le risposte indicate dalla Commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano distrattori dotati solo di plausibilità; la ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha inoltre escluso che il sindacato possa essere più intenso per i quesiti di contenuto giuridico, poiché ciò determinerebbe una surrettizia sostituzione del giudice alla Commissione e una diversa intensità della tutela in ragione della materia della prova. Quanto ai disservizi organizzativi, il TAR ha affermato che la mera disorganizzazione logistica, anche se provata, non determina automaticamente l'illegittimità dell'esito concorsuale: occorre allegare e dimostrare che le disfunzioni abbiano inciso concretamente o ragionevolmente sull'esito della prova del candidato o sulla posizione degli altri concorrenti. Le deduzioni sono state ritenute generiche e prive di riscontro; inoltre, la ricorrente non aveva segnalato le disfunzioni ai commissari durante la prova né chiesto tempo aggiuntivo. I motivi aggiunti sono stati respinti perché, fuori dai casi di autotutela doverosa, l'Amministrazione non è obbligata a riesaminare d'ufficio la posizione di ogni candidato che abbia proposto ricorso, essendo doveroso soltanto adeguare le posizioni interessate da provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva impugnato le graduatorie del 9 e del 19 agosto 2024, ma soltanto la graduatoria rettificata del 18 dicembre 2025; tale mancata impugnazione ha determinato anche la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento dell'esito della prova non avrebbe potuto incidere su una graduatoria divenuta inoppugnabile. Spese compensate.

Norme richiamate

  • DM 8 giugno 2023 n. 107, art. 6, comma 1, lettera a)

    Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta

    La previsione dell'unica risposta corretta non impedisce la presenza di opzioni plausibili, purché la risposta individuata dalla Commissione sia sicuramente corretta e le altre abbiano funzione di distrattori; il sindacato giudiziale resta limitato agli errori manifesti e oggettivi.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità è stato esaminato in relazione alle denunciate disfunzioni organizzative della prova, ritenute inidonee a incidere sull'esito in assenza di prova del concreto pregiudizio.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • La predisposizione e la valutazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, o di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La presenza di opzioni di risposta plausibili non viola di per sé la regola dell'unica risposta corretta, quando le opzioni diverse da quella individuata dalla commissione svolgano la funzione di distrattori e non emerga l'oggettiva erroneità del quesito o della risposta ufficiale.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di concorso neppure quando i quesiti abbiano contenuto giuridico; la materia della prova non determina una diversa intensità del sindacato giurisdizionale.
  • Le disfunzioni logistiche nello svolgimento di una prova concorsuale non comportano automaticamente l'illegittimità dell'esito: il candidato deve allegare e dimostrare che esse abbiano inciso concretamente o ragionevolmente sul proprio risultato, su quello di altri concorrenti o sulle posizioni in graduatoria.
  • Fuori dai casi di autotutela doverosa, l'amministrazione non ha l'obbligo di riesaminare la posizione di ogni candidato che abbia contestato giudizialmente l'esito della prova; l'obbligo di adeguamento sussiste per le posizioni direttamente interessate da provvedimenti giurisdizionali.
  • Il candidato che impugni l'esclusione o il punteggio conseguito in una procedura concorsuale deve impugnare anche la graduatoria finale; la mancata impugnazione, una volta divenuta inoppugnabile la graduatoria, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul solo esito individuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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