Sentenza n. 4913/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 503/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva annullato l’annullamento d’ufficio del titolo formatosi per silenzio-assenso, la sospensione dei lavori e l’ordine di demolizione relativi a una stazione radio base, nonché la previsione regolamentare sull’obbligo di perizia asseverata
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Un operatore di telecomunicazioni aveva chiesto al Comune l’autorizzazione per installare una stazione radio base. Dopo il parere favorevole dell’ARPA e l’autorizzazione antisismica, l’operatore aveva dichiarato la formazione del silenzio-assenso e avviato i lavori. Il Comune aveva successivamente avviato il procedimento di annullamento d’ufficio, sospeso i lavori, annullato il titolo e ordinato la demolizione dell’impianto, rilevando la violazione del regolamento comunale, che imponeva la produzione di una perizia asseverata sull’inidoneità dei siti preferenziali e sulla salvaguardia della salute della popolazione. Il TAR aveva annullato gli atti, ritenendo mancante una motivazione specifica sull’interesse pubblico attuale e concreto all’autotutela e illegittimo l’onere documentale aggiuntivo imposto dal regolamento. Il Comune ha appellato deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 44 e seguenti e 87 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 8 della l. n. 36/2001, della normativa regionale, dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, nonché travisamento, contraddittorietà, sviamento, illogicità e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il mancato annullamento integrale del regolamento avrebbe impedito al TAR di annullare gli atti applicativi; che l’interesse pubblico all’annullamento fosse insito nella violazione del regolamento; e che fosse legittimo richiedere all’operatore la prova tecnica dell’inidoneità dei siti preferenziali. L’operatore ha contestato l’appello e ha riproposto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum, eccezione non esaminata dal Consiglio di Stato perché irrilevante ai fini della decisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, sia pure con diversa motivazione. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: dalla motivazione complessiva e dal dispositivo della sentenza di primo grado emergeva che il TAR aveva ritenuto illegittimo, in parte qua, anche l’art. 2 del regolamento comunale, nella parte in cui imponeva la perizia asseverata, sicché gli atti applicativi erano illegittimi in via derivata. Il secondo motivo è stato respinto: ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il mero riscontro dell’illegittimità del titolo non basta per l’annullamento d’ufficio, occorrendo un interesse pubblico attuale e concreto, adeguatamente esplicitato e comparato con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il Comune si era limitato a richiamare la violazione regolamentare, senza indicare concreti elementi quali la lesività dell’impianto rispetto a luoghi sensibili o emissioni elettromagnetiche dannose, né aveva considerato l’interesse dell’operatore alla conservazione del titolo e quello generale alla realizzazione di una rete di telecomunicazioni. L’interesse pubblico non poteva considerarsi autoevidente, anche perché il regolamento non prevedeva un divieto assoluto di installazione nell’area prescelta, ma consentiva tale localizzazione quando i siti preferenziali fossero concretamente inidonei alle esigenze di copertura. Il terzo motivo è stato ritenuto parzialmente fondato. È illegittima la previsione regolamentare che imponga in via generale e indiscriminata all’operatore una perizia asseverata sull’inidoneità di tutti i siti preferenziali, perché introduce un onere procedimentale eccessivo e contrario alle esigenze di semplificazione e non aggravamento della disciplina nazionale. Tuttavia, una volta che il Comune abbia indicato nel procedimento uno specifico sito preferenziale, l’operatore deve fornire adeguata documentazione tecnica, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di inidoneità. Tale prova grava sull’operatore, poiché riguarda le sue specifiche esigenze di copertura della rete, e deve essere acquisita in sede procedimentale: non può essere sostituita da una relazione tecnica di parte prodotta solo nel giudizio. La parziale fondatezza di questo motivo non ha comportato la riforma della sentenza, poiché restava comunque viziato l’annullamento d’ufficio per la mancata motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di compensi professionali, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003
La disciplina nazionale delle autorizzazioni per gli impianti di telecomunicazione è improntata a esigenze di semplificazione e non aggravamento del procedimento.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
Richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento autorizzatorio per l’installazione degli impianti di telecomunicazione.
art. 49 d.lgs. n. 259/2003
Richiamato dal Comune tra le disposizioni asseritamente violate nella disciplina dell’autorizzazione.
art. 87 d.lgs. n. 259/2003
Richiamato tra le disposizioni della disciplina nazionale applicabile agli impianti di telecomunicazione.
allegato 13 d.lgs. n. 259/2003
Individua la documentazione richiesta per il procedimento; il Comune non può aggiungere in via generale una perizia asseverata non prevista dall’allegato.
art. 8 l. n. 36/2001
Costituisce parametro della disciplina comunale degli impianti, ma non consente l’introduzione di oneri procedimentali sproporzionati o di divieti generalizzati.
art. 2 regolamento comunale impianti di telecomunicazione
È stato ritenuto illegittimo nella parte in cui imponeva in via generale e indiscriminata una perizia asseverata sull’inidoneità dei siti preferenziali; resta invece rilevante, nel singolo procedimento, la necessità per l’operatore di provare tecnicamente l’inidoneità del sito specificamente indicato dal Comune.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico… e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, un interesse pubblico attuale e concreto, da esplicitare nella motivazione e da ponderare con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati; tale interesse non coincide con il mero ripristino della legalità e non è automaticamente desumibile dalla violazione di una norma regolamentare.
art. 1 l. n. 241/1990
Impone rapporti tra amministrazione e privati improntati a buona fede e leale cooperazione; nel caso concreto il Comune aveva indicato uno specifico sito preferenziale, ma l’operatore avrebbe dovuto supportare tecnicamente la sua asserita inidoneità.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello delle eccezioni non esaminate o assorbite; l’eccezione è stata tuttavia lasciata impregiudicata perché non necessaria alla decisione.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un titolo autorizzatorio non può fondarsi sul solo accertamento dell’illegittimità dell’atto: l’amministrazione deve indicare uno specifico interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, e deve compararlo con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
- L’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio non è autoevidente per il solo fatto che il titolo contrasti con una disciplina diretta alla tutela di interessi pubblici primari; la motivazione deve riferirsi alle concrete circostanze del caso, quali la lesività dell’impianto rispetto a luoghi sensibili o la presenza di emissioni effettivamente dannose.
- Un regolamento comunale in materia di impianti di telecomunicazione non può imporre in via generale e indiscriminata una perizia asseverata ulteriore rispetto alla documentazione prevista dalla disciplina nazionale, quando tale onere aggravi il procedimento e contrasti con le esigenze di semplificazione.
- Quando l’amministrazione individua nel singolo procedimento uno specifico sito preferenziale e la normativa locale subordina l’installazione in altro sito alla sua concreta inidoneità, l’operatore deve fornire adeguata prova tecnica di tale inidoneità; una mera dichiarazione non è sufficiente se l’accertamento riguarda le specifiche esigenze di copertura della sua rete.
- La prova tecnica dei presupposti per l’autorizzazione deve essere acquisita nel procedimento amministrativo e non può essere surrogata, di regola, da una relazione tecnica di parte formata e prodotta per la prima volta nel giudizio.
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