Sentenza n. 1268/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi per uso sportivo e divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura con cui gli era stata revocata la licenza di porto d’armi per uso sportivo e il conseguente decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. I provvedimenti traevano origine da un controllo amministrativo durante il quale l’arma e circa cento munizioni erano state rinvenute in una cassaforte di ridotte dimensioni, non ancorata, collocata su uno scaffale della cantina e ritenuta facilmente asportabile; l’arma era pronta all’uso ed era accompagnata da due caricatori non denunciati. Il ricorrente, deferito all’autorità giudiziaria e destinatario del ritiro cautelare delle armi, ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la cassaforte fosse chiusa, collocata su uno scaffale alto e occultata da scatole, che la chiave fosse custodita separatamente, che il locale fosse chiuso a chiave, che l’abitazione fosse frequentata soltanto da lui e dalla moglie e fosse dotata di sistemi di videosorveglianza e antintrusione. Ha inoltre dedotto illogicità e irragionevolezza del giudizio di inaffidabilità, anche perché i caricatori per arma corta con meno di venti colpi non sarebbero soggetti a denuncia. Ha richiamato, infine, l’assoluzione intervenuta in sede penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi sia la revoca della licenza sia il divieto prefettizio di detenzione. Il giudice ha affermato che la valutazione amministrativa di affidabilità nel possesso e nel porto di armi è autonoma rispetto a quella penale e può fondarsi sulla mancata adozione di cautele idonee a impedire che l’arma giunga nella disponibilità di terzi. Nel caso concreto, la cassaforte, anche se chiusa, non garantiva una diligente custodia: era di piccole dimensioni, non ancorata, facilmente asportabile, individuabile e collocata a un’altezza non irraggiungibile; la chiave era conservata nelle immediate vicinanze; il locale e l’abitazione non offrivano una protezione tale da impedire l’accesso, mentre la videosorveglianza aveva soltanto funzione dissuasiva. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’abitazione fosse frequentata soltanto dal ricorrente e dalla moglie, poiché la custodia diligente deve impedire l’accesso anche ai componenti del nucleo familiare non autorizzati. Ha inoltre rilevato negativamente che l’arma fosse pronta all’uso e custodita insieme a caricatori e munizioni. L’assoluzione penale non incideva sulla distinta valutazione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20-bis l. 110/1975
La violazione degli obblighi di custodia delle armi ha costituito il presupposto del deferimento all’autorità giudiziaria, senza esaurire né condizionare la distinta valutazione amministrativa sull’affidabilità del titolare.
art. 39 T.U.L.P.S.
Ha costituito la base normativa del ritiro cautelare delle armi, richiamato nella ricostruzione dei fatti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La valutazione amministrativa sull’affidabilità di chi detiene o porta armi è autonoma rispetto all’accertamento penale e può fondarsi su condotte negligenti nella custodia, anche quando non sia stata accertata una responsabilità penale.
- Il titolare di una licenza di porto d’armi deve adottare misure di custodia idonee a rendere concretamente difficile l’accesso e l’utilizzo dell’arma da parte di chiunque non sia autorizzato; non è sufficiente una custodia meramente formale o facilmente eludibile.
- Una cassaforte di ridotte dimensioni, non ancorata e facilmente asportabile, collocata in un luogo individuabile e con la chiave custodita nelle immediate vicinanze, può integrare un indice sintomatico di inaffidabilità, anche se la cassaforte è chiusa.
- L’obbligo di custodia diligente opera anche nei confronti dei componenti del nucleo familiare non autorizzati alla gestione delle armi; pertanto, la mera circostanza che l’abitazione sia frequentata soltanto dai familiari non esclude il rischio di accesso indebito.
- La presenza di sistemi di videosorveglianza può avere efficacia dissuasiva, ma non è di per sé sufficiente a garantire una custodia diligente quando non impedisca materialmente l’accesso all’abitazione o all’arma.
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