Sentenza n. 1998/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso n. 616 del 2026: - del bando di gara, pubblicato sulla piattaforma di pubblicità a valore legale dell’ANAC il 20 febbraio 2026, con cui è stata indetta la «Procedura aperta telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia destinato agli Enti Sanitari e Ospedalieri della Regione del Veneto e all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT)», limitatamente al lotto n. 2, «Angiografo tac e rm marca ge healthcare», e al lotto n. 10, «Sistema tac pec integrato marca ge gamma camera computerizzata ge e sistema tac gamma cameraintegrato ge» (CIG BA76E42F7C, BA76E4A619); - del progetto di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di accordo quadro e di tutti gli altri atti della lex specialis (allegati 2 bis, 3, 4, 5, 8 bis, 9, 10, 11, 12 e 13), in parte qua; - della determina a contrarre di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 12 febbraio 2026, in parte qua; quanto al ricorso n. 617 del 2026: - del bando di gara, pubblicato sulla piattaforma di pubblicità a valore legale dell’ANAC il 20 febbraio 2026, di indizione della «Procedura aperta telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia destinato agli Enti Sanitari e Ospedalieri della Regione del Veneto e all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT)», limitatamente al lotto n. 8 «Archi a c digitali digitali marca ge», al lotto n. 18 «Mammografo digitale marca Ge Healthcare» e al lotto n. 26 «Portatili rx digitali marca ge» (CIG BA76E48473, BA76E52CB1, BA76E5A34E); - del progetto di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di accordo quadro e di tutti gli altri atti della lex specialis (allegati 2 bis, 3, 4, 5, 8 bis, 9, 10, 11, 12 e 13), in parte qua; - della determina a contrarre di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 12 febbraio 2026, in parte qua;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha preso atto delle rinunce, ritenendole idonee a determinare l’estinzione dei giudizi perché ritualmente notificate all’amministrazione, e ha dichiarato estinti i ricorsi. Le spese sono state integralmente compensate, come richiesto dalla ricorrente e senza opposizione dell’amministrazione.
Atto impugnato: Bando, determina a contrarre e atti della lex specialis della procedura aperta telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature biomediche di altissima tecnologia, limitatamente ai lotti n. 2 e 10 nel ricorso n. 616/2026 e ai lotti n. 8, 18 e 26 nel ricorso n. 617/2026
Esito
La controversia
La società ha proposto due ricorsi contro Azienda Zero, impugnando la disciplina di cinque lotti della procedura, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 12 febbraio 2026 per concludere accordi quadro multi-operatore senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 36/2023. Ha contestato la struttura dei lotti, il sistema delle quote minime di affidamento e i criteri di attribuzione degli ordinativi, ritenendoli inidonei a permettere la formulazione di un’offerta economicamente consapevole e competitiva. Azienda Zero ha eccepito l’inammissibilità e chiesto il rigetto nel merito. Dopo che il TAR aveva accolto le domande cautelari con le ordinanze n. 222 e 223 dell’8 aprile 2026, l’amministrazione ha riesaminato la procedura e, con deliberazione n. 341 del 28 maggio 2026, ha revisionato gli atti di gara e riaperto i termini per le offerte. In seguito alle modifiche, la ricorrente ha rinunciato a entrambi i ricorsi con atto del 10 luglio 2026, ritualmente notificato.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
Azienda Zero, con deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 12 febbraio 2026, ha indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno agli Enti Sanitari e Ospedalieri della Regione del Veneto e all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT), mediante conclusione di accordi quadro multi-operatore senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36 del 2023;
La disposizione è richiamata per individuare la modalità di affidamento prevista dalla procedura: accordi quadro multi-operatore senza riapertura del confronto competitivo. La sentenza non esamina nel merito la legittimità di tale scelta.
art. 70 c.p.a.
Considerato che i ricorsi possono essere riunti ai sensi dell’art. 70 c.p.a., sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
Ricorsi connessi sul piano soggettivo e oggettivo possono essere riuniti.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Considerato che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., le rinunce ai ricorsi, ritualmente notificate all’Amministrazione, determinano l’estinzione del presente giudizio;
La rinuncia al ricorso, quando ritualmente notificata all’amministrazione, determina l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Considerato che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., le rinunce ai ricorsi, ritualmente notificate all’Amministrazione, determinano l’estinzione del presente giudizio;
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’amministrazione, comporta l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata all’amministrazione determina l’estinzione del giudizio.
- Ricorsi caratterizzati da connessione soggettiva e oggettiva possono essere riuniti.
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