Ordinanza n. 250/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o adozione di idonea misura cautelare anche inaudita altera parte, - della nota (prot n. -OMISSIS-) del 17.04.2026 avente ad oggetto: “diffida al rilascio e alla riconsegna delle aree oggetto di concessione, con la quale la Direzione Patrimonio e demanio del Comune di Taranto ha diffidato “il Sig. -OMISSIS- (…) nella qualità di concessionario del rapporto sopra richiamato, al rilascio e alla riconsegna delle aree oggetto di concessione e del chiosco bar legittimamente assentito con consegna delle relative chiavi, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione del presente atto”; - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 27.03.2026, in parte qua e nei limiti dell’interesse dedotto con il presente ricorso; - ove occorra, e nei limiti degli interessi dedotti dalla società ricorrente con il presente gravame, di tutti i provvedimenti adottati dalla Direzione Patrimonio e demanio del Comune di Taranto, ancorché, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida comunale al rilascio e alla riconsegna delle aree oggetto di concessione e del chiosco bar, oltre alla determinazione dirigenziale di avvio della procedura per l’individuazione del nuovo affidatario
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionari privati)
Prevale il privato
La controversia
I concessionari hanno impugnato la diffida del Comune di Taranto del 17 aprile 2026, con cui era stato intimato il rilascio e la riconsegna delle aree oggetto della concessione e del chiosco bar, con consegna delle chiavi entro dieci giorni dalla notificazione. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell’interesse dedotto, la determinazione dirigenziale del 27 marzo 2026, recante l’avvio della procedura per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia, anche con misure monocratiche. Sul piano cautelare ha dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla cessazione immediata dell’attività e dalla necessità di rilasciare le aree e il chiosco, evidenziando anche la pendenza di aspetti patrimoniali e proprietari non ancora definiti.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della diffida del 17 aprile 2026 limitatamente all’ordine di rilascio delle aree oggetto di concessione e del chiosco bar. Il fumus è stato valutato in termini cautelari attraverso la rilevata mancata conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo affidatario; il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi e per preservare l’integrità della situazione controversa, l’interesse dei ricorrenti alla continuità del servizio nelle more della nuova gara e dell’individuazione del nuovo concessionario. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché l’esecuzione della diffida entro dieci giorni avrebbe comportato l’interruzione dell’attività e avrebbe inciso su profili patrimoniali e proprietari non ancora definiti. La sospensione non ha riguardato gli altri atti impugnati né ha travolto la diffida oltre la parte relativa al rilascio delle aree e del chiosco. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha fissato la trattazione di merito, sebbene la data indicata nel testo risulti temporalmente incoerente rispetto alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la misura è stata concessa parzialmente sulla base del bilanciamento degli interessi e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la procedura per l’individuazione del nuovo affidatario di una concessione non è ancora conclusa, può prevalere l’interesse dell’attuale concessionario alla continuità dell’attività o del servizio, nelle more della nuova procedura, ove ciò sia necessario a preservare l’integrità della situazione controversa.
- L’ordine di rilascio immediato delle aree oggetto di concessione e delle strutture ivi assentite può essere sospeso cautelarmente quando la sua esecuzione determinerebbe l’interruzione dell’attività e inciderebbe su profili patrimoniali o proprietari non ancora definiti.
- La tutela cautelare può essere accolta parzialmente, limitando la sospensione alla specifica parte dell’atto che determina il pregiudizio grave e irreparabile, senza estenderla automaticamente agli ulteriori atti presupposti o connessi.
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