Cassazione Penale, Sentenza n. 23346/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino (14/01/2021) che aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Biella, per furto aggravato di un lettore DVD (pena: 8 mesi di reclusione e €200,00 di multa). Con un unico motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 357 e 191 c.p.p., vizio di motivazione e l'utilizzazione, per la decisione, di annotazioni di p.g., di un appunto non identificato e di un verbale di s.i.t. rese da Tenace Luca, nonché l'uso di presunte dichiarazioni spontanee autoaccusatorie rese dall'imputato senza assistenza difensiva e senza gli avvisi dell'art.64, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (24/03/2022). Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata, coerente e priva di vizio logico manifesto, osservando che la condanna si è basata sulla denuncia della sig.ra Converso Simonetta e non sulle dichiarazioni dell'imputato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 357 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione; la Corte ha valutato la censura nell'ambito del controllo sulla motivazione confermando il limite del sindacato di legittimità che non consente di rinnovare la valutazione di merito.
art. 191 c.p.p.
Invocato in relazione alla motivazione; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di una manifesta illogicità o carenza motivazionale rilevabile dal testo del provvedimento.
art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che prescrive specifici avvisi e la possibilità di assistenza difensiva per dichiarazioni dell'imputato; la Corte ha ritenuto la presunta violazione irrilevante perché la decisione di merito non si è fondata sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso: comporta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, liquidata in €3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: si può censurare solo la mancanza o l'illogicità manifesta della motivazione (vizio percepibile "ictu oculi"); non è consentito riesaminare la valutazione di merito o l'adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito.
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato rese senza avvisi o senza difensore possono costituire motivo di impugnazione solo se la decisione di merito si è effettivamente basata su di esse; se il giudice fonda il convincimento su prove diverse (es. denuncia della vittima), la mancata osservanza delle garanzie sull'assistenza può risultare ininfluente.
- Annotazioni di p.g., appunti non firmati o verbali esterni sono utilizzabili in giudizio se non costituiscono la base esclusiva e decisiva della condanna; per impugnarne l'uso è necessario dimostrare che tali elementi hanno concretamente determinato il convincimento del giudice.
- Prima di proporre ricorso per cassazione conviene valutare se il vizio denunciato sia effettivamente rilevabile dal testo della sentenza (mancanza o illogicità manifesta): altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare le sanzioni economiche previste dall'art.616 c.p.p.
- Nel rito abbreviato l'uso e la valutazione delle prove seguono le regole ordinarie di valutazione del giudice di merito; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito sulla valutazione probatoria, salvo macroscopici vizi logici nella motivazione.
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