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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23346/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino (14/01/2021) che aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Biella, per furto aggravato di un lettore DVD (pena: 8 mesi di reclusione e €200,00 di multa). Con un unico motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 357 e 191 c.p.p., vizio di motivazione e l'utilizzazione, per la decisione, di annotazioni di p.g., di un appunto non identificato e di un verbale di s.i.t. rese da Tenace Luca, nonché l'uso di presunte dichiarazioni spontanee autoaccusatorie rese dall'imputato senza assistenza difensiva e senza gli avvisi dell'art.64, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (24/03/2022). Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata, coerente e priva di vizio logico manifesto, osservando che la condanna si è basata sulla denuncia della sig.ra Converso Simonetta e non sulle dichiarazioni dell'imputato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 357 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione; la Corte ha valutato la censura nell'ambito del controllo sulla motivazione confermando il limite del sindacato di legittimità che non consente di rinnovare la valutazione di merito.

  • art. 191 c.p.p.

    Invocato in relazione alla motivazione; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di una manifesta illogicità o carenza motivazionale rilevabile dal testo del provvedimento.

  • art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che prescrive specifici avvisi e la possibilità di assistenza difensiva per dichiarazioni dell'imputato; la Corte ha ritenuto la presunta violazione irrilevante perché la decisione di merito non si è fondata sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso: comporta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, liquidata in €3.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: si può censurare solo la mancanza o l'illogicità manifesta della motivazione (vizio percepibile "ictu oculi"); non è consentito riesaminare la valutazione di merito o l'adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato rese senza avvisi o senza difensore possono costituire motivo di impugnazione solo se la decisione di merito si è effettivamente basata su di esse; se il giudice fonda il convincimento su prove diverse (es. denuncia della vittima), la mancata osservanza delle garanzie sull'assistenza può risultare ininfluente.
  • Annotazioni di p.g., appunti non firmati o verbali esterni sono utilizzabili in giudizio se non costituiscono la base esclusiva e decisiva della condanna; per impugnarne l'uso è necessario dimostrare che tali elementi hanno concretamente determinato il convincimento del giudice.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione conviene valutare se il vizio denunciato sia effettivamente rilevabile dal testo della sentenza (mancanza o illogicità manifesta): altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare le sanzioni economiche previste dall'art.616 c.p.p.
  • Nel rito abbreviato l'uso e la valutazione delle prove seguono le regole ordinarie di valutazione del giudice di merito; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito sulla valutazione probatoria, salvo macroscopici vizi logici nella motivazione.

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