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Sentenza

Sentenza n. 5082/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio ministeriale e liquidato le spese di primo grado in 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (aspirante al riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

In primo grado era stata proposta un’azione ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Spagna e del titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il TAR aveva accolto integralmente il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere, e aveva liquidato le spese in 500 euro. L’appello ha riguardato esclusivamente la statuizione sulle spese, censurata per violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c., e del d.m. n. 55/2014, sul presupposto che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari. L’appellante ha chiesto la liquidazione di 8.852 euro, assumendo che la causa fosse di valore indeterminabile e che dovessero applicarsi i relativi parametri.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha condiviso il principio secondo cui i valori tabellari del d.m. n. 55/2014 relativi ai compensi forensi non possono essere derogati in peius, salvo circostanze eccezionali, non ravvisate nel caso concreto. Ha tuttavia escluso che la causa fosse di valore indeterminabile: tale categoria ha carattere residuale e ricorre quando la pretesa sia per natura insuscettibile di traduzione pecuniaria. Il valore della controversia è stato ricostruito rapportandolo al costo sostenuto per conseguire in Spagna il titolo, indicato come oscillante tra 3.000 e 4.000 euro, ridotto a circa un quarto poiché il giudizio di primo grado aveva avuto a oggetto soltanto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro trenta giorni, senza accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento. Il valore è stato quindi ricondotto al primo scaglione, fino a 1.100 euro, per il quale il parametro va da 550 a 1.647 euro. Considerata la moderata complessità della causa, le spese di primo grado sono state rideterminate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in 300 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto il giudizio di primo grado era diretto a ottenere un ordine al Ministero di provvedere espressamente sulla domanda di riconoscimento del titolo.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, il fondamento della condanna alle spese e della necessità di determinarle secondo i parametri applicabili.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato quale base normativa della disciplina dei compensi professionali e del rispetto dei parametri tariffari, derogabili in peius solo in presenza di circostanze eccezionali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le tabelle allegate individuano i parametri per la liquidazione dei compensi forensi; nel caso concreto è stato applicato il primo scaglione previsto per i giudizi innanzi ai TAR.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha modificato il d.m. n. 55/2014 e costituisce il riferimento temporale ai parametri ministeriali applicabili alla liquidazione dei compensi.

Massime di principio

  • La categoria delle cause di valore indeterminabile ha carattere residuale e ricorre soltanto quando la pretesa azionata sia, per sua natura, insuscettibile di traduzione in termini economici; la mera difficoltà di quantificazione non è sufficiente.
  • Nel giudizio avverso il silenzio avente a oggetto il solo obbligo dell’amministrazione di provvedere, senza accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, il valore della causa può essere determinato considerando il valore economico del bene o del titolo richiesto e riducendolo in ragione della limitata portata dell’azione esperita.
  • I parametri tabellari del decreto ministeriale sui compensi forensi non possono essere derogati in peius in assenza di circostanze eccezionali adeguatamente ravvisabili nel caso concreto.
  • Quando il giudizio riguarda soltanto l’obbligo di provvedere e non la spettanza del bene della vita, la liquidazione delle spese deve riflettere la moderata incidenza economica e processuale dell’accertamento richiesto, mediante applicazione dello scaglione coerente con il valore così ricostruito.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoSpese di liteTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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