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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20021/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cacopardo era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 493 c.p. in relazione all'art. 479 c.p. (falsa attestazione in atto pubblico) e agli artt. 81 cpv., 619 c.p. (omessa consegna di corrispondenza), commessi il 25 e 31 ottobre 2018 in danno di Maisano Rosario: in particolare si contestava l'aver attestato falsamente l'affissione di un avviso di mancato recapito e l'aver omesso di consegnare la raccomandata. In cassazione il ricorrente deduceva (1) che era stata dimostrata una "prassi di consegna" concordata con il destinatario (consegna al nipote in bottega) che escluderebbe il dolo del falso e l'omessa consegna; (2) che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere la continuazione con altra sentenza di condanna per art. 619 c.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente reiterativi dell'appello già respinto e che il ricorrente non si fosse confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato che: (a) la "prassi di consegna" privatistica, anche se esistente, non legittima né giustifica l'attestazione di un avviso non affisso né l'omissione del recapito quando sussiste la volontà di attestare il falso; il dolo nel reato di falso ideologico è generico (coscienza e volontà della remutatio veri) e non si esclude per accordi privati; inoltre le norme del servizio postale (Decreto ministeriale 9/4/2001, artt. 36-37) impongono obblighi al portalettere in caso di difficoltà di recapito (segnalazione e restituzione del plico all'ufficio). (b) Sul punto della continuazione il ricorrente non ha prodotto la sentenza precedente né allegato elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, onere che grava sull'imputato; quindi la Corte territoriale ha correttamente escluso la continuazione. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; condanna al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi euro 3.700 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p., art. 493 c.p. in relazione all'art. 479 c.p.

    Norme penali applicate per il falso ideologico in atto pubblico e per l'aggravamento: la Corte ha ritenuto integrato il dolo generico del falso (coscienza e volontà della "remutatio veri"), indipendentemente da eventuali accordi privati sulla consegna della posta.

  • art. 81 c.p., art. 619 c.p.

    Norma sul delitto di omessa consegna di corrispondenza: applicata alla condotta di non recapitare la raccomandata al destinatario.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di ricorso contestati come inammissibili per erronea applicazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e non adeguatamente correlati alla decisione impugnata.

  • art. 581 e art. 591 c.p.p.

    Richiamate nella motivazione in relazione ai principi sulla correlazione tra atto di impugnazione e decisione censurata; la giurisprudenza richiede che i motivi di cassazione si confrontino concretamente con le ragioni della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di motivi infondati o inammissibili; applicata per sanzionare il ricorrente con euro 3.000.

  • Decreto ministeriale 9 aprile 2001, artt. 36-37 (Condizioni generali del servizio postale)

    Regole del servizio postale allora vigenti: il portalettere, di fronte a difficoltà di recapito, deve segnalare il problema e restituire il plico all'ufficio affinché il gestore concordi modalità alternative (cassette, ritiro presso centro distribuzione). Ciò rende illegittima una "prassi privatistica" di consegna come giustificazione per attestazioni false.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. SS.UU. n. 8825/2016, Cass. sez.5 n.12547/2018, ecc.)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali sul principio che i ricorsi devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione e sui requisiti del dolo nel falso ideologico; la Corte ha applicato tali principi per rigettare i motivi.

Massime di principio

  • Una "prassi" privata di consegna concordata tra postino e destinatario non legittima l'attestazione formale di un mancato recapito né esclude automaticamente il dolo richiesto per il falso ideologico: il criterio è la coscienza e volontà della "remutatio veri".
  • In presenza di difficoltà oggettive di recapito il portalettere deve attenersi alle disposizioni del servizio postale (segnalare, restituire il plico, concordare modalità alternative); l'inosservanza può integrare responsabilità penale se accompagnata da attestazioni false.
  • Perché sia riconosciuta la continuazione tra reati occorre dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: l'onere probatorio spetta all'imputato che deve produrre la sentenza precedente e gli elementi specifici che consentono la ricostruzione dell'unità di disegno.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e strettamente correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni già respinte dai giudici di merito può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La presentazione di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende).

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