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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2212

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2212 della Commissione, del 25 settembre 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2026

Normativa europea32026R2212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi all’importazione applicabili ai melassi di canna e di barbabietola dal 1º ottobre 2026. Per entrambi i codici NC il dazio è pari a zero e non è indicato alcun dazio addizionale; è abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187.

Fissa, dal 1º ottobre 2026, prezzi rappresentativi e dazi all’importazione per i melassi del settore dello zucchero.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione dei melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola). Gli importi dell’allegato sono espressi per 100 kg netti e riferiti alla qualità tipo definita dall’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Le misure decorrono dal 1º ottobre 2026; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 1º ottobre 2026. Non sono indicate esclusioni.

Prezzi rappresentativi e dazi sui melassi dal 1º ottobre 2026

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2212 aggiorna gli importi applicabili alle importazioni di melassi nel settore dello zucchero, per garantire un accesso equo al mercato dell’Unione sulla base dei dati aggiornati. È adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle relative norme di applicazione in materia di importazioni.

Ambito e criteri di determinazione

Le misure riguardano i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. In base all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, il prezzo cif all’importazione costituisce il prezzo rappresentativo; i prezzi relativi a partite che non corrispondono alla qualità tipo sono adeguati in funzione della quantità offerta secondo gli articoli 31 e 32 dello stesso regolamento. Gli importi stabiliti nell’allegato del regolamento in esame sono riferiti alla qualità tipo definita dall’articolo 31 e sono calcolati per 100 kg netti.

Importi fissati

Dal 1º ottobre 2026 si applicano i seguenti valori:

  • codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo di 14,97 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione di 0 EUR; nessun importo di dazio addizionale indicato;
  • codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo di 16,31 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione di 0 EUR; nessun importo di dazio addizionale indicato.

Il dazio riportato nell’allegato sostituisce, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota prevista dalla tariffa doganale comune per i prodotti interessati. Il medesimo articolo disciplina la sospensione e sostituzione dei dazi quando il prezzo cif rappresentativo, maggiorato del dazio applicabile, supera 8,21 EUR per 100 kg; il regolamento stabilisce gli importi applicabili nel periodo indicato. I dazi addizionali sono previsti, in generale, dall’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 quando sussiste una differenza tra il prezzo limite e il prezzo cif rappresentativo, ma per le due voci dell’allegato non è indicato un importo addizionale.

Abrogazione, decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187, che fissava gli importi applicabili dal 1º giugno 2026. Il regolamento 2026/2212 entra in vigore il 1º ottobre 2026, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e gli importi decorrono dalla stessa data. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Prezzi rappresentativi e dazi dal 1º ottobre 2026

L’articolo 1 e l’allegato fissano, per 100 kg netti di prodotto, un prezzo rappresentativo di 14,97 EUR e un dazio all’importazione di 0 EUR per il codice NC 1703 10 00, e un prezzo rappresentativo di 16,31 EUR e un dazio all’importazione di 0 EUR per il codice NC 1703 90 00. Per entrambi i codici non è indicato un importo di dazio addizionale. Gli importi si riferiscono alla qualità tipo di cui all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834; il dazio indicato sostituisce, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota della tariffa doganale comune.

Abrogazione del precedente atto

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187, che disciplinava gli importi applicabili dal 1º giugno 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 1º ottobre 2026. Gli importi dell’allegato si applicano a decorrere dal 1º ottobre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneunione doganalepolitica commerciale

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