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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2120

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2120 della Commissione, del 24 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e al ritiro della tintura di lavanda ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32026R2120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza fino al 15 ottobre 2036 la tintura dei fiori essiccati di Lavandula angustifolia Mill. come additivo organolettico, gruppo funzionale aromatizzanti, fissando limiti massimi di incorporazione per specie e categorie animali e prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Esclude l’uso nell’acqua di abbeveraggio e disciplina l’impiego simultaneo con altri additivi contenenti p-allilalcossibenzeni. Dispone inoltre il ritiro della tintura di Lavandula angustifolia × L. latifolia e stabilisce periodi transitori differenziati per i prodotti già esistenti.

Autorizzazione della tintura di Lavandula angustifolia Mill. come aromatizzante nei mangimi e ritiro della tintura di Lavandula angustifolia × L. latifolia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, immettono sul mercato o utilizzano le due tinture di lavanda, le premiscele e i mangimi che le contengono. Autorizza la tintura ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. per le specie e categorie animali indicate nell’allegato, con tenori massimi specifici espressi in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità; per vitelli da ingrasso l’autorizzazione riguarda animali fino a 6 mesi. L’uso è nei mangimi, non nell’acqua di abbeveraggio. La tintura ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia è ritirata dal mercato per tutte le specie animali, con periodi transitori per scorte, premiscele e mangimi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 25 settembre 2026.

Autorizzazione della tintura di lavanda nei mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2120 autorizza la tintura ottenuta da Lavandula angustifolia Mill. come additivo per mangimi, sulla base della valutazione EFSA del 25 giugno 2025 e nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento autorizza tale prodotto a condizioni determinate e, separatamente, ritira la tintura ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia, per la quale il richiedente ha ritirato la domanda e non erano stati presentati dati.

Ambito, classificazione e uso consentito

L’additivo è classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti», con identificativo 2b257-t. È una tintura liquida ottenuta dai fiori essiccati di Lavandula angustifolia Mill. tramite estrazione prolungata con una miscela di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione. I riferimenti identificativi riportati nell’allegato sono CE 289-995-2, CAS 90063-37-9 e CoE 257.

L’autorizzazione riguarda le specie e categorie animali elencate nell’allegato. I tenori massimi, espressi in mg di additivo per kg di mangime completo con umidità del 12%, sono:

  • tacchini da ingrasso: 81;
  • polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso: 60;
  • pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione: 89; uccelli ornamentali: 89;
  • suini da ingrasso e specie minori di Suidae da ingrasso: 129; suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di Suidae: 108; Suidae destinati alla riproduzione: 157;
  • vitelli da ingrasso fino a 6 mesi: 269;
  • ovini e caprini: 237;
  • bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso esclusi ovini, caprini e vitelli da ingrasso fino a 6 mesi, e Camelidae da ingrasso: 237; tutti gli altri ruminanti e Camelidae: 154;
  • equidi: 237; Leporidae: 95;
  • salmonidi e pesci pinnati minori: 270; pesci ornamentali: 500;
  • cani: 284; gatti: 237;
  • altre specie e categorie: 60.

L’allegato riporta due righe relative al pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, entrambe con un tenore massimo di 89 mg/kg. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Non ne è consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio: il considerando 4 chiarisce che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di aromatizzanti in tale modalità.

Specifiche e metodi di analisi

Le specifiche dell’additivo prevedono sostanza secca compresa tra 1,62% e 1,76%, polifenoli totali non superiori a 0,222% (espressi come equivalenti di acido gallico) e flavonoidi non superiori a 0,0279% (espressi come equivalenti di iperoside). I limiti massimi degli altri componenti indicati sono: linalolo 0,0170%; acetato di linalile 0,0035%; 1,8-cineolo (eucaliptolo) 0,0133%; canfora 0,0190%; acido rosmarinico 0,0058%; metileugenolo 0,0008%; tujone 0,00001%.

Per la caratterizzazione sono previsti la spettrofotometria per polifenoli totali e flavonoidi totali, la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per linalolo, acetato di linalile, 1,8-cineolo e canfora, e la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica UV per l’acido rosmarinico. L’allegato rinvia al laboratorio di riferimento per le informazioni dettagliate sui metodi di analisi.

Limiti per le sostanze concomitanti e tutela degli utilizzatori

Il metileugenolo, appartenente al gruppo dei p-allilalcossibenzeni, è la ragione per cui sono fissati limiti massimi d’impiego dell’additivo nei mangimi completi. L’uso simultaneo con altri additivi per mangimi è consentito soltanto se il tenore combinato di p-allilalcossibenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore a quello risultante dall’impiego dell’additivo autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze, al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria animale pertinente.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono specificare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali misure non eliminano i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La valutazione EFSA richiamata nei considerando indica inoltre che la tintura può essere irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, e segnala la possibile esposizione al metileugenolo durante la manipolazione.

Ritiro della tintura di Lavandula angustifolia × L. latifolia

L’articolo 2 ritira dal mercato, per tutte le specie animali, la tintura ottenuta da Lavandula angustifolia × L. latifolia, in precedenza autorizzata per un periodo illimitato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e iscritta nel registro degli additivi esistenti. La domanda di nuova autorizzazione era stata ritirata dal richiedente; l’EFSA aveva rilevato che non erano stati presentati dati per tale tintura.

Per consentire l’esaurimento delle scorte, l’articolo 4 prevede le seguenti scadenze:

  • tintura già in scorta: immissione sul mercato e utilizzo fino al 15 ottobre 2027;
  • premiscele prodotte con la tintura: immissione sul mercato e utilizzo fino al 15 gennaio 2028;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti con la tintura o con le relative premiscele: immissione sul mercato e utilizzo fino al 15 ottobre 2028.

Regime transitorio per la tintura autorizzata

Le misure transitorie dell’articolo 3 consentono di continuare a commercializzare e utilizzare i prodotti esistenti di Lavandula angustifolia Mill., purché siano stati prodotti ed etichettati secondo le regole previgenti e rispettino le rispettive date limite:

  • additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027: utilizzabili e commercializzabili fino a esaurimento delle scorte;
  • materie prime e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2027: utilizzabili e commercializzabili fino a esaurimento;
  • materie prime e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2028: utilizzabili e commercializzabili fino a esaurimento.

In tutti i casi, i prodotti devono essere conformi alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento è stato adottato il 24 settembre 2026 e pubblicato il 25 settembre 2026. Ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. L’autorizzazione della tintura di Lavandula angustifolia Mill. ha termine il 15 ottobre 2036; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e classificazione

L’articolo 1 autorizza la tintura ottenuta dai fiori essiccati di Lavandula angustifolia Mill. come additivo organolettico, gruppo funzionale aromatizzanti, alle condizioni dell’allegato. L’identificativo è 2b257-t; la forma è liquida. Il periodo di autorizzazione termina il 15 ottobre 2036.

Specie e tenori massimi

I tenori massimi sono espressi in mg di additivo/kg di mangime completo al 12% di umidità: tacchini da ingrasso 81; polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso 60; pollame allevato per produzione di uova o riproduzione 89; uccelli ornamentali 89; suini da ingrasso e specie minori di Suidae da ingrasso 129; suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di Suidae 108; Suidae destinati alla riproduzione 157; vitelli da ingrasso fino a 6 mesi 269; ovini e caprini 237; bovini e altri ruminanti da ingrasso, con le eccezioni indicate nell’allegato, e Camelidae da ingrasso 237; altri ruminanti e Camelidae 154; equidi 237; Leporidae 95; salmonidi e pesci pinnati minori 270; cani 284; gatti 237; pesci ornamentali 500; altre specie e categorie 60.

Composizione, caratterizzazione e analisi

L’additivo è una tintura ottenuta dai fiori essiccati di Lavandula angustifolia Mill. mediante estrazione prolungata con acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione; numeri CE 289-995-2, CAS 90063-37-9 e CoE 257. Le specifiche indicano: sostanza secca 1,62–1,76%; polifenoli totali ≤ 0,222%; flavonoidi ≤ 0,0279%; linalolo ≤ 0,0170%; acetato di linalile ≤ 0,0035%; 1,8-cineolo ≤ 0,0133%; canfora ≤ 0,0190%; acido rosmarinico ≤ 0,0058%; metileugenolo ≤ 0,0008%; tujone ≤ 0,00001%. Sono previsti metodi spettrofotometrici per polifenoli e flavonoidi, GC-FID per linalolo, acetato di linalile, 1,8-cineolo e canfora, e HPLC con rivelazione UV per l’acido rosmarinico.

Modalità d’impiego e cumulo con altri additivi

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’uso simultaneo con altri additivi è consentito soltanto se il tenore combinato di metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo nelle materie prime e nei mangimi composti resta inferiore a quello risultante dall’uso dell’additivo autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria pertinente.

Protezione degli utilizzatori e acqua di abbeveraggio

Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se non è possibile eliminarli con tali misure, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. L’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non è consentito.

Ritiro della tintura di Lavandula angustifolia × L. latifolia

L’articolo 2 dispone il ritiro dal mercato, per tutte le specie animali, della tintura di Lavandula angustifolia × L. latifolia precedentemente autorizzata ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il ritiro segue il ritiro della domanda di nuova autorizzazione e l’assenza dei dati richiesti.

Periodi transitori per la tintura autorizzata

Ai sensi dell’articolo 3, additivo e premiscele di Lavandula angustifolia Mill. prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima del 15 ottobre 2026 possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento. Materie prime e mangimi composti contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2027, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento se destinati ad animali da produzione alimentare; se destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine di produzione ed etichettatura è il 15 ottobre 2028. In entrambi i casi devono essere conformi alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026.

Periodi transitori per il ritiro

Ai sensi dell’articolo 4, le scorte della tintura di Lavandula angustifolia × L. latifolia possono essere commercializzate e utilizzate fino al 15 ottobre 2027; le premiscele prodotte con tale additivo fino al 15 gennaio 2028; i mangimi composti e le materie prime prodotti con l’additivo o con le premiscele fino al 15 ottobre 2028.

Entrata in vigore

L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaleambiente

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