Regolamento (UE) 2026/2110
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2110 della Commissione, del 23 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/2110 autorizza, fino al 14 ottobre 2036, l’olio essenziale di maggiorana come additivo organolettico del gruppo funzionale «aromatizzanti» per tutte le specie animali, fissando un tenore massimo di 10 mg/kg di mangime completo. L’impiego è subordinato a prescrizioni di incorporazione, etichettatura e protezione degli utilizzatori e a un limite per il tenore combinato di determinati p-allilalcossibenzeni; è escluso l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Sono inoltre stabiliti periodi transitori per le scorte prodotte ed etichettate secondo le norme precedenti.
Autorizzazione dell’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. come aromatizzante nei mangimi per tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano l’olio essenziale di maggiorana ottenuto dalle foglie essiccate di Origanum majorana L., nonché premiscele, materie prime e mangimi composti che lo contengono, per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’impiego nei mangimi, entro il tenore massimo di 10 mg/kg di mangime completo con umidità del 12%; non consente l’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste disposizioni transitorie distinte per additivo e premiscele, mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare. Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 24 settembre 2026.
Autorizzazione dell’olio essenziale di maggiorana nei mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2110 autorizza l’olio essenziale di maggiorana ottenuto da Origanum majorana L. come additivo organolettico del gruppo funzionale «aromatizzanti». La misura conclude la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per un additivo già autorizzato senza limiti di durata in base alla direttiva 70/524/CEE e iscritto come prodotto esistente nel registro degli additivi per mangimi.
Ambito e valutazione della sicurezza
L’autorizzazione copre tutte le specie animali, con un tenore massimo di 10 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo al 12% di umidità; l’allegato non stabilisce un tenore minimo. La Commissione ha considerato il parere EFSA del 18 novembre 2025: l’additivo non desta preoccupazioni per gli animali da ingrasso e, al livello massimo proposto, è molto improbabile che produca effetti nocivi negli animali longevi e da riproduzione. Alle condizioni d’uso proposte non sono stati individuati problemi di sicurezza per consumatori e ambiente. Non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, in quanto le foglie di maggiorana e le relative preparazioni sono riconosciute come aromi alimentari e la funzione nei mangimi è essenzialmente analoga.
L’impiego nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato: il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso degli aromatizzanti con tale modalità.
Identità e specifiche dell’additivo
L’additivo, identificato con il numero 2b316-eo, è un olio essenziale liquido ottenuto dalle foglie essiccate di Origanum majorana L. (sinonimo: Majorana hortensis Moench). È prodotto mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa per decantazione; la miscela di frazioni volatili può essere utilizzata per soddisfare una specifica.
Le specifiche compositive previste dall’allegato sono:
- 4-terpinenolo: 14–32%;
- γ-terpinene: 11–18%;
- α-terpinene: 6–12%;
- sabinene (4(10)-tuiene): 4–10%;
- trans-sabinene idrato: 1,5–7,5%;
- α-terpineolo: 1–5%;
- estragolo: massimo 0,29%;
- miristicina: massimo 0,001%.
Per la determinazione dei marcatori fitochimici 4-terpinenolo e α-terpineolo nell’additivo è previsto il metodo GC-FID, ossia gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma. L’allegato riporta inoltre i numeri CE 616-955-7, 616-979-8 e 282-004-4, i numeri CAS 8015-01-8 e 8016-33-9, il numero FEMA 2663 e il numero CoE 316; il riferimento ai numeri CE è circoscritto all’olio ottenuto dalle foglie essiccate di Origanum majorana L.
Condizioni d’uso e gestione dei p-allilalcossibenzeni
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
L’uso simultaneo con altri additivi per mangimi è ammesso soltanto se il tenore combinato dei p-allilalcossibenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore al tenore che deriverebbe dall’impiego dell’additivo autorizzato con la quantità più elevata di tali sostanze, al suo tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria animale pertinente. Il limite è motivato dalla presenza di estragolo e dalla necessità di contenere l’esposizione a sostanze che destano preoccupazione.
Protezione degli utilizzatori
L’EFSA ha indicato che l’olio essenziale deve essere considerato irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie. Ha inoltre rilevato che durante la manipolazione può verificarsi esposizione all’estragolo, agente cancerogeno genotossico, e che l’esposizione degli utilizzatori attraverso qualsiasi via è considerata rischiosa e va ridotta al minimo.
Di conseguenza, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Quando tali misure non eliminano i rischi, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.
Regime transitorio per i prodotti già realizzati
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento delle scorte esistenti di prodotti realizzati ed etichettati secondo le norme applicabili prima del 14 ottobre 2026, entro le seguenti scadenze di produzione ed etichettatura:
- additivo precedentemente autorizzato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e premiscele contenenti l’additivo: prima del 14 aprile 2027;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare: prima del 14 ottobre 2027;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare: prima del 14 ottobre 2028.
Durata ed efficacia
Il periodo di autorizzazione termina il 14 ottobre 2036. Il regolamento, adottato il 23 settembre 2026 e pubblicato il 24 settembre 2026, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione, classificazione e durata
L’articolo 1 autorizza la sostanza specificata nell’allegato come additivo per mangimi nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b316-eo e fissa la fine del periodo di autorizzazione al 14 ottobre 2036.
Identità, composizione e specifiche
L’additivo è l’olio essenziale liquido ottenuto dalle foglie essiccate di Origanum majorana L. (sinonimo: Majorana hortensis Moench) mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa per decantazione. Le specifiche sono: 4-terpinenolo 14–32%; γ-terpinene 11–18%; α-terpinene 6–12%; sabinene (4(10)-tuiene) 4–10%; trans-sabinene idrato 1,5–7,5%; α-terpineolo 1–5%; estragolo non superiore a 0,29%; miristicina non superiore a 0,001%. Il metodo indicato per determinare 4-terpinenolo e α-terpineolo nell’additivo è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).
Specie, tenore massimo e divieto nell’acqua
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. Il tenore massimo è pari a 10 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; l’allegato non indica un tenore minimo. L’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti in tale modalità.
Incorporazione, istruzioni e uso simultaneo
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’uso simultaneo con altri additivi è ammesso soltanto se il tenore combinato di metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore a quello risultante dall’impiego dell’additivo autorizzato con il tenore più elevato di tali sostanze, al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria animale pertinente.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. La valutazione EFSA richiamata nei considerando identifica rischi di irritazione cutanea e oculare e di sensibilizzazione cutanea e respiratoria; segnala inoltre il rischio di esposizione all’estragolo, agente cancerogeno genotossico, da ridurre al minimo.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento delle scorte, a condizione che i prodotti siano stati realizzati ed etichettati in conformità alle norme applicabili prima del 14 ottobre 2026: additivo autorizzato secondo la direttiva 70/524/CEE e premiscele, se prodotti ed etichettati prima del 14 aprile 2027; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2027; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2028.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 24 settembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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