Regolamento (UE) 2026/2118
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2118 della Commissione, del 24 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di anatra di Pechino originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel contesto dell’inchiesta antidumping sulle importazioni cinesi di anatra di Pechino, il regolamento ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni interessate per nove mesi. La registrazione mira a rendere possibile l’eventuale riscossione retroattiva di dazi, ma non determina né anticipa il loro livello, che sarà valutato alla luce dell’inchiesta e delle condizioni previste dal regolamento di base.
Dispone la registrazione delle importazioni di carni di anatra di Pechino originarie della Cina per consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di carni di anatra di Pechino intere o in pezzi, fresche, refrigerate, congelate, salate, in salamoia, secche, affumicate, disossate o non disossate, nonché alle relative preparazioni e conserve, individuate dai codici NC e TARIC elencati all’articolo 1. Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare tali importazioni per nove mesi dalla data di entrata in vigore. La registrazione non istituisce dazi: l’eventuale riscossione retroattiva dipende dalle condizioni applicabili e dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione delle importazioni di anatra di Pechino dalla Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2118 istituisce la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di anatra di Pechino originaria della Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce nell’inchiesta antidumping avviata dopo la denuncia di cinque produttori dell’Unione e mira a preservare la possibilità di riscuotere dazi retroattivamente, senza predeterminarne l’istituzione o l’importo.
Contesto e base giuridica
La Commissione ha annunciato l’apertura del procedimento antidumping il 9 luglio 2026, dopo aver ricevuto il 26 maggio 2026 una denuncia presentata da cinque produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di anatra di Pechino. La registrazione è disposta di iniziativa della Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, il regolamento di base antidumping.
Ambito merceologico e origine
Sono interessate le importazioni nell’Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di carni di anatra di Pechino, intere o in pezzi, fresche, refrigerate, congelate, salate, in salamoia, secche o affumicate, disossate o non disossate, nonché altre preparazioni e conserve. I prodotti sono identificati dai codici NC ex 0207 41 20, ex 0207 41 30, ex 0207 41 80, ex 0207 42 30, ex 0207 42 80, ex 0207 44 10, ex 0207 44 21, ex 0207 44 31, ex 0207 44 41, ex 0207 44 51, ex 0207 44 61, ex 0207 44 71, ex 0207 44 81, ex 0207 45 10, ex 0207 45 21, ex 0207 45 31, ex 0207 45 41, ex 0207 45 51, ex 0207 45 61, ex 0207 45 71, ex 0207 45 81, ex 0210 99 39, ex 1602 39 21, ex 1602 39 29 ed ex 1602 39 85. I codici TARIC corrispondenti, riportati all’articolo 1, paragrafo 1, sono: 0207 41 20 10, 0207 41 30 10, 0207 41 80 10, 0207 42 30 10, 0207 42 80 10, 0207 44 10 10, 0207 44 21 10, 0207 44 31 10, 0207 44 41 10, 0207 44 51 10, 0207 44 61 10, 0207 44 71 10, 0207 44 81 10, 0207 45 10 10, 0207 45 21 10, 0207 45 31 10, 0207 45 41 10, 0207 45 51 10, 0207 45 61 10, 0207 45 71 10, 0207 45 81 10, 0210 99 39 11, 1602 39 21 10, 1602 39 29 10, 1602 39 85 11 e 1602 39 85 91.
Obbligo di registrazione e durata
L’articolo 1, paragrafo 1, incarica le autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione cessa dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
La registrazione non equivale all’imposizione di un dazio. Serve a consentire, qualora ne ricorrano i presupposti, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate, conformemente alle disposizioni applicabili. Le condizioni per tale riscossione saranno esaminate nel regolamento che istituisca eventuali dazi definitivi.
Dati relativi ai possibili dazi
Gli eventuali dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta. Secondo i calcoli contenuti nella denuncia, riferiti al periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2025, i margini di dumping sono stimati tra il 132 % e il 223 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 152 % e il 210 %. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, l’importo sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e quello di pregiudizio. La Commissione dichiara tuttavia di non poter stimare in questa fase l’importo dei dazi: i valori indicati hanno solo funzione informativa e non generano aspettative sul livello che sarà eventualmente stabilito al termine dell’inchiesta.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato pubblicato il 25 settembre 2026 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Prodotto e origine interessati
L’articolo 1, paragrafo 1, comprende le carni di anatra di Pechino, intere o in pezzi, fresche, refrigerate, congelate, salate, in salamoia, secche, affumicate, disossate o non disossate, e altre preparazioni o conserve, originarie della Repubblica popolare cinese. I codici NC sono ex 0207 41 20, ex 0207 41 30, ex 0207 41 80, ex 0207 42 30, ex 0207 42 80, ex 0207 44 10, ex 0207 44 21, ex 0207 44 31, ex 0207 44 41, ex 0207 44 51, ex 0207 44 61, ex 0207 44 71, ex 0207 44 81, ex 0207 45 10, ex 0207 45 21, ex 0207 45 31, ex 0207 45 41, ex 0207 45 51, ex 0207 45 61, ex 0207 45 71, ex 0207 45 81, ex 0210 99 39, ex 1602 39 21, ex 1602 39 29 ed ex 1602 39 85; i corrispondenti codici TARIC sono specificati nell’articolo.
Registrazione doganale e durata
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni comprese nell’ambito del regolamento. La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Possibile riscossione retroattiva e stima dei dazi
La registrazione è finalizzata a consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, se ricorrono le condizioni giuridiche. Tali condizioni saranno valutate nel regolamento che, se del caso, istituirà dazi definitivi. I dazi futuri dipenderanno dai risultati dell’inchiesta; i margini indicati nella denuncia per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2025 sono stimati tra il 132 % e il 223 %, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio è stimato tra il 152 % e il 210 %. In base all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. La Commissione precisa che le stime sono meramente informative e non consentono di prevedere il livello effettivo.
Contesto dell’inchiesta e base della registrazione
L’inchiesta antidumping è stata annunciata il 9 luglio 2026 a seguito di una denuncia presentata il 26 maggio 2026 da cinque produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale unionale di anatra di Pechino. La Commissione ha disposto la registrazione di propria iniziativa.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 25 settembre 2026, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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