Regolamento (UE) 2026/2101
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2101 della Commissione, del 24 settembre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulle proteine di piselli cinesi, confermando dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale. I dazi definitivi sono fissati al 40,5% per il gruppo Sanjia e gli altri produttori cinesi collaboranti e al 67,1% per il gruppo Shuangta e tutte le altre importazioni cinesi. I depositi relativi ai dazi provvisori sono riscossi definitivamente fino ai livelli definitivi, mentre l’eccedenza è svincolata; non ricorrono i presupposti per una riscossione retroattiva.
Istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di proteine di piselli originarie della Cina e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di proteine di piselli ad alto tenore proteico, con tenore proteico superiore al 65% sul peso a secco, in qualsiasi forma fisica, anche testurizzate, ricomprese nei codici NC e TARIC elencati all’articolo 1, paragrafo 1. I dazi variano in base al produttore esportatore e si applicano sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Le aliquote individuali richiedono una fattura commerciale conforme; in mancanza si applica l’aliquota prevista per tutte le altre importazioni cinesi. Il regolamento entra in vigore il 26 settembre 2026, giorno successivo alla pubblicazione. Non è disposta la riscossione retroattiva sui periodi anteriori alle misure provvisorie.
Dazi antidumping definitivi sulle proteine di piselli cinesi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2101 conclude l’inchiesta avviata il 29 agosto 2025 su denuncia del 15 luglio 2025 presentata per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione conferma le risultanze del regolamento provvisorio (UE) 2026/916 e istituisce dazi definitivi, ritenendo accertati il dumping, il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e il nesso causale.
Prodotto e ambito di applicazione
Le misure riguardano, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, le proteine di piselli ad alto tenore proteico, con contenuto proteico calcolato sul peso a secco superiore al 65%. Sono inclusi tutti i tipi derivati dai piselli, compresi quelli da pieno campo gialli e verdi, in ogni stato fisico, solido o liquido, anche testurizzati. Il regolamento elenca i codici NC e TARIC interessati, tra cui le voci ex 3504, ex 2106, ex 2303 e le diverse voci ex 2309. L’origine cinese è il criterio per l’applicazione del dazio.
Aliquote e identificazione degli esportatori
Il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Le aliquote definitive sono:
- 40,5% per il gruppo Sanjia, gli altri produttori esportatori collaboranti elencati nell’allegato e le società indicate nel dispositivo per il gruppo Sanjia;
- 67,1% per Yantai Shuangta Food Co. Ltd. e per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
Per gli altri produttori collaboranti l’allegato attribuisce codici addizionali TARIC specifici, da 88BS a 88CA; il codice 88ZZ identifica tutte le altre importazioni cinesi. Le aliquote individuali sono riferite esclusivamente ai prodotti fabbricati dalle persone giuridiche indicate. Non possono avvalersene società diverse, comprese quelle collegate ai produttori nominati, che restano soggette all’aliquota residuale.
Fattura commerciale e controlli doganali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione. La dichiarazione deve indicare il volume in tonnellate, il nome e l’indirizzo del produttore, il codice addizionale TARIC, la fabbricazione nella Repubblica popolare cinese e la completezza e correttezza delle informazioni. Fino alla presentazione della fattura si applica il dazio residuale del 67,1%. Anche in presenza di una fattura conforme, le autorità doganali possono effettuare i controlli ordinari e chiedere documenti supplementari per verificare i dati dichiarati.
Il regolamento precisa inoltre che un aumento significativo delle esportazioni di una società beneficiaria di un’aliquota individuale può giustificare un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, compreso l’esame della possibile soppressione delle aliquote individuali.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 3 consente alla Commissione di modificare l’articolo 1, paragrafo 2, per aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi e applicare loro l’aliquota media ponderata prevista per le società collaboranti non inserite nel campione. Il produttore deve dimostrare cumulativamente che:
- non ha esportato il prodotto nell’Unione durante il periodo d’inchiesta, dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025;
- non è collegato a un esportatore o produttore assoggettato alle misure che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale;
- ha esportato il prodotto dopo il periodo d’inchiesta oppure ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne nell’Unione un quantitativo significativo.
Esito dell’inchiesta e interesse dell’Unione
La Commissione ha confermato l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai fini della determinazione del valore normale e ha respinto le obiezioni relative alla scelta dei fattori produttivi e alla metodologia di calcolo. Per il gruppo Shuangta ha fatto ricorso, in parte, ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, non essendo stato possibile verificare la proprietà e il valore dei piselli gialli e dei piselli puliti utilizzati nel processo produttivo.
La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi, con prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, abbiano causato una pressione sui prezzi e un deterioramento della situazione economica dei produttori dell’Unione. Ha respinto le obiezioni basate su importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, costi delle materie prime e dell’energia e andamento del consumo. Quanto agli utilizzatori, i dati forniti da Huel indicavano che le proteine di piselli rappresentavano l’1-4% del costo totale dei prodotti interessati; la Commissione ha quindi concluso che le misure non avrebbero prodotto effetti negativi sproporzionati sugli utilizzatori. Ha respinto anche la richiesta di esenzione presentata da KremsChem Austria GmbH per gli isolati destinati alla ricerca industriale e alla produzione di resine a base biologica, in assenza di elementi di prova e perché tardiva.
Riscossione definitiva e assenza di retroattività
In base all’articolo 2 sono riscossi definitivamente i depositi costituiti per i dazi provvisori ai sensi del regolamento (UE) 2026/916, fino alle aliquote definitive; gli importi versati in eccesso sono svincolati. La Commissione non dispone la riscossione retroattiva: il volume medio mensile delle importazioni registrate tra settembre 2025 e marzo 2026 è stato di 826 tonnellate, e quello tra settembre 2025 e aprile 2026 di 795 tonnellate, a fronte di 954 tonnellate mensili nel periodo d’inchiesta. Non è stato pertanto accertato l’ulteriore aumento sostanziale richiesto dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 24 settembre 2026 e pubblicato il 25 settembre 2026. Ai sensi dell’articolo 4 entra in vigore il 26 settembre 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e origine
L’articolo 1, paragrafo 1, riguarda proteine di piselli con tenore proteico superiore al 65% sul peso a secco, derivate da piselli gialli o verdi, in qualsiasi stato fisico, comprese quelle in polvere, in soluzione o testurizzate. Sono elencati i codici NC/TARIC interessati; il dazio riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
Aliquote antidumping definitive
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 236 dei considerando, il dazio sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 40,5% per il gruppo Sanjia, per gli altri produttori collaboranti elencati nell’allegato e per il gruppo Sanjia indicato nel dispositivo tramite Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd. e Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd.; è del 67,1% per Yantai Shuangta Food Co. Ltd. e per tutte le altre importazioni originarie della Cina. L’aliquota applicabile agli altri produttori collaboranti è indicata nell’allegato con i codici addizionali TARIC da 88BS a 88CA; l’aliquota residuale utilizza il codice 88ZZ.
Fattura necessaria per le aliquote individuali
L’articolo 1, paragrafo 3, subordina l’applicazione dell’aliquota individuale a una fattura commerciale valida, datata e firmata da un responsabile identificato per nome e funzione. La fattura deve attestare il volume in tonnellate, il nome e l’indirizzo del produttore, il relativo codice addizionale TARIC e la fabbricazione in Cina, oltre alla completezza e correttezza delle informazioni. In assenza della fattura si applica il dazio residuale del 67,1%. Le autorità doganali possono richiedere documenti supplementari e svolgere controlli.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 3 consente di modificare l’articolo 1, paragrafo 2, per assoggettare nuovi produttori esportatori all’aliquota media ponderata applicabile alle società collaboranti non inserite nel campione. Il richiedente deve provare che non ha esportato il prodotto nell’Unione nel periodo d’inchiesta, dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025; che non è collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta; e che ha esportato dopo tale periodo oppure ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.
Riscossione dei dazi provvisori e retroattività
L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei depositi costituiti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/916, limitatamente alle aliquote definitive; gli importi eccedenti sono svincolati. È esclusa la riscossione retroattiva: le importazioni medie mensili sono state di 954 tonnellate nel periodo d’inchiesta, contro 826 tonnellate da settembre 2025 a marzo 2026 e 795 tonnellate da settembre 2025 ad aprile 2026, senza un aumento ulteriore e sostanziale richiesto dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, quindi il 26 settembre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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