Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2129

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2129 della Commissione, del 24 settembre 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306

Normativa europea32026R2129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato per cani e gatti come sostanza aromatizzante e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306. Definisce requisiti di incorporazione, etichettatura e protezione degli utilizzatori, nonché periodi transitori per le scorte prodotte secondo le regole precedenti. L’autorizzazione è valida fino al 15 ottobre 2036.

Rinnova fino al 15 ottobre 2036 l’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come aromatizzante nei mangimi per cani e gatti e stabilisce condizioni d’uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e agli additivi, alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi contenenti L-cisteina cloridrato monoidrato destinati a cani e gatti. L’autorizzazione rinnovata riguarda l’additivo identificato con il numero 2b920, classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti»; l’allegato non fissa tenori minimi o massimi obbligatori, ma prescrive di indicare in etichetta un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con umidità del 12%. Le misure transitorie riguardano prodotti conformi alle norme precedenti e si applicano entro le date e alle condizioni specificate dall’articolo 3; per mangimi composti e materie prime la prosecuzione della commercializzazione e dell’uso è limitata a quelli destinati ad animali non da produzione alimentare.

Rinnovo dell’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2129 rinnova l’autorizzazione dell’additivo per mangimi L-cisteina cloridrato monoidrato destinato a cani e gatti, classificandolo tra gli additivi organolettici, nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. La misura è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, dopo una valutazione EFSA che ha confermato la sicurezza dell’additivo, alle condizioni d’uso autorizzate, per gli animali interessati, i consumatori e l’ambiente.

Ambito e caratteristiche dell’additivo

L’autorizzazione rinnovata riguarda la sostanza identificata nell’allegato con il numero 2b920, destinata esclusivamente ai mangimi per cani e gatti. L’additivo è in forma solida e consiste in L-cisteina cloridrato monoidrato prodotto per idrolisi di cheratina derivante da piume di pollame. La formula chimica è C3H7NO2S·HClH2O, il numero CAS è 7048-04-6 e la purezza deve essere almeno pari al 98,5%. L’autorizzazione ha termine il 15 ottobre 2036.

Presupposti della valutazione e rinnovo

La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, con la documentazione prevista dal paragrafo 2. Nel parere del 18 novembre 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che i dati dimostrano la persistente sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso autorizzate. L’Autorità ha rilevato che la sostanza è irritante per pelle, occhi e membrane mucose e che qualsiasi esposizione è considerata rischiosa. Poiché la domanda non proponeva modifiche o integrazioni delle condizioni capaci di incidere sull’efficacia, non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione dell’efficacia; non sono state raccomandate prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide e applicabili le conclusioni e raccomandazioni analitiche della precedente valutazione e, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione.

Uso, istruzioni e metodi di analisi

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato non fissa un tenore minimo o massimo obbligatorio dell’additivo nel mangime.

Per l’identificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nell’additivo si applica la monografia «L-cysteine monohydrochloride monograph» del Food Chemical Codex. La determinazione della cisteina nell’additivo si effettua mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS). Per la determinazione nelle premiscele si applica lo stesso metodo, con riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 sui metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali.

Etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare l’indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg». Il valore è un tenore raccomandato ai fini del controllo e dell’etichettatura, non un tenore massimo vincolante stabilito nell’allegato. Se il livello d’uso indicato sull’etichetta di una premiscela comporta il superamento dei 25 mg/kg raccomandati, l’etichetta della premiscela deve specificare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

Protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Quando tali rischi non possono essere eliminati mediante le misure adottate, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. Queste prescrizioni attuano le misure di protezione ritenute necessarie dalla Commissione e non pregiudicano gli ulteriori obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori previsti dal diritto dell’Unione.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306, che aveva autorizzato in precedenza la sostanza. L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte dei prodotti conformi alle regole anteriori al 15 ottobre 2026 secondo le seguenti condizioni:

  • l’additivo e le premiscele per cani e gatti prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati a cani e gatti non da produzione alimentare e prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2028, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato pubblicato il 25 settembre 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo e classificazione dell’additivo

L’articolo 1 rinnova, alle condizioni dell’allegato, l’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». L’additivo è identificato dal numero 2b920 ed è autorizzato per cani e gatti fino al 15 ottobre 2036.

Identità, composizione e metodi di analisi

L’allegato identifica l’additivo come L-cisteina cloridrato monoidrato in forma solida, prodotto per idrolisi di cheratina derivante da piume di pollame, formula C3H7NO2S·HClH2O, numero CAS 7048-04-6 e purezza minima del 98,5%. Per l’identificazione nell’additivo si utilizza la monografia «L-cysteine monohydrochloride monograph» del Food Chemical Codex; per determinare la cisteina nell’additivo e nelle premiscele si applica la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), con riferimento, per le premiscele, al regolamento (CE) n. 152/2009.

Condizioni d’uso ed etichettatura

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di 25 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%; se il livello d’uso indicato nell’etichetta della premiscela comporta il superamento di tale valore, la stessa etichetta deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. L’allegato non stabilisce tenori minimi o massimi obbligatori.

Protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con dette misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. La valutazione EFSA del 18 novembre 2025 considera l’additivo irritante per pelle, occhi e membrane mucose e ritiene rischiosa qualsiasi esposizione.

Abrogazione e misure transitorie

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306. Ai sensi dell’articolo 3, l’additivo e le premiscele per cani e gatti prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima del 15 ottobre 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati a cani e gatti non da produzione alimentare e prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2028 secondo le norme anteriori al 15 ottobre 2026, possono analogamente restare sul mercato ed essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 25 settembre 2026.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.