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Ordinanza

Ordinanza n. 1558/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro la revoca delle licenze amministrative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare delle licenze ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione degli atti di revoca. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente i motivi, rilevando che la valutazione dell’Amministrazione risultava fondata su un compendio di elementi indicativi della possibilità di abuso del titolo e costituiva espressione di discrezionalità amministrativa. L’appellante aveva inoltre valorizzato l’archiviazione del procedimento avviato per l’interdittiva antimafia, ma il TAR aveva ritenuto che la revoca delle licenze non fosse basata sui fatti posti a fondamento di quel procedimento; l’archiviazione, peraltro, era dovuta a ragioni di competenza territoriale.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto che l’appello non presentasse sufficienti profili di fondatezza tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito. Ha considerato non irragionevole né incongrua la valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa la possibilità di abuso delle licenze e ha condiviso la motivazione del TAR sull’irrilevanza dell’archiviazione del procedimento per interdittiva antimafia, poiché la revoca era fondata su fatti diversi. L’istanza cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, a un primo esame sommario, i motivi non presentino sufficienti profili di fondatezza tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito.
  • La revoca di una licenza può fondarsi su una valutazione discrezionale relativa alla possibilità di abuso del titolo, purché il giudizio amministrativo sia sorretto da un compendio di elementi e non risulti irragionevole o incongruo.
  • L’archiviazione di un procedimento per interdittiva antimafia non incide sulla legittimità della revoca di licenze quando quest’ultima sia fondata su fatti e ragioni autonomi e diversi da quelli posti a base del procedimento antimafia.
  • L’archiviazione di un procedimento antimafia dovuta a ragioni di competenza territoriale non equivale, di per sé, a una valutazione sostanziale di insussistenza dei fatti o del rischio considerati dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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