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Parere

Parere n. 778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, da Input Adv s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Foggia e nei confronti di Pubblilara s.r.l. e Koi s.r.l. per l’annullamento dell’ordinanza n. 23 del 16 settembre 2025 di revoca dell’ordinanza n. 4 del 16 gennaio 2024 che aveva disposto la rimozione di impianti pubblicitari installati da Pubblilara s.r.l.

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza n. 23 del 16 settembre 2025 del Comune di Foggia, recante la revoca dell’ordinanza n. 4 del 16 gennaio 2024 di rimozione di impianti pubblicitari installati da Pubblilara s.r.l.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, impresa operante nel settore della pubblicità e prevalentemente nel territorio del Comune di Foggia, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha revocato il precedente ordine di rimozione degli impianti pubblicitari della controinteressata. L’ordinanza originaria era stata adottata per la mancata corresponsione di canoni e imposte relativi agli anni 2019-2023, nonostante un piano di rateizzazione concordato con l’Amministrazione. La revoca è intervenuta dopo il pagamento integrale delle somme dovute da Pubblilara s.r.l. La ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione di legge per avere il Comune revocato l’ordine di rimozione nonostante il mancato pagamento entro i termini previsti, sostenendo che ciò avrebbe dovuto comportare la decadenza automatica dell’autorizzazione. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell’ordinanza impugnata.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prevalente l’interesse della controinteressata a non rimuovere gli impianti nelle more della decisione, in quanto concreto e attuale, rispetto all’interesse della ricorrente, giudicato indiretto, eventuale e non attuale, alla rimozione degli impianti per poter eventualmente chiedere l’autorizzazione a installarne di propri. Il merito del ricorso non è stato deciso. La Sezione ha disposto l’acquisizione della relazione di rito da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e osservazioni. L’affare è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026, con avvertimento che, in mancanza della relazione, il ricorso sarà deciso allo stato degli atti.

Osservazioni

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata respinta poiché l’interesse della ricorrente alla rimozione degli impianti è stato ritenuto indiretto, eventuale e non attuale, mentre l’interesse della controinteressata alla conservazione degli impianti nelle more della decisione presenta carattere concreto e attuale.

Relazione di rito

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere alla Sezione la relazione di rito entro novanta giorni dalla comunicazione del parere; in mancanza, l’affare sarà deciso allo stato degli atti.

Contraddittorio sulla relazione

La relazione dovrà essere comunicata tempestivamente alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per formulare controdeduzioni e osservazioni da presentare al Ministero, che le trasmetterà alla Sezione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso straordinario è stato depositato direttamente.

  • d.P.R. 1199/1971

    La disciplina del ricorso straordinario costituisce il quadro procedurale dell’affare; il parere non definisce ancora il merito del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, nel ricorso straordinario, l’interesse del ricorrente deve essere concreto e attuale; un interesse meramente indiretto ed eventuale, consistente nella possibilità futura di ottenere un vantaggio conseguente all’annullamento dell’atto impugnato, non prevale sull’interesse concreto e attuale del controinteressato alla conservazione della situazione esistente.
  • Quando il Consiglio di Stato ritiene necessaria la relazione di rito ai fini della decisione sul merito di un ricorso straordinario, può disporne l’acquisizione assegnando all’amministrazione un termine e prevedendo che, in caso di inerzia, l’affare sia deciso allo stato degli atti.
  • La relazione di rito acquisita nel procedimento relativo a un ricorso straordinario deve essere portata a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere garantito un termine non inferiore a dieci giorni per presentare controdeduzioni e osservazioni.

Ricorso straordinario contro la revoca dell’ordine di rimozione di impianti pubblicitari

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’impresa operante nel settore pubblicitario contro il Comune di Foggia, nei confronti delle società titolari degli impianti. È stata impugnata l’ordinanza n. 23 del 16 settembre 2025, con cui il Comune ha revocato l’ordinanza n. 4 del 16 gennaio 2024 che aveva imposto la rimozione di impianti pubblicitari installati da Pubblilara s.r.l.

Premesse e vicenda amministrativa

L’ordine originario di rimozione era stato adottato perché la società non aveva corrisposto canoni e imposte relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, nonché il canone unico patrimoniale relativo agli anni 2021, 2022 e 2023. Il mancato pagamento si era verificato nonostante l’esistenza di un piano di rateizzazione concordato con il Comune.

Successivamente, Pubblilara s.r.l. ha corrisposto integralmente quanto dovuto. Per tale ragione il Comune ha adottato l’ordinanza n. 23 del 16 settembre 2025, revocando il precedente ordine di rimozione.

Ricorso e motivi dedotti

Input Adv s.r.l., impresa operante nel medesimo settore e prevalentemente nel territorio comunale, ha impugnato l’ordinanza di revoca con ricorso notificato il 14 gennaio 2026, proponendo anche domanda cautelare.

I quattro motivi di ricorso sono stati sintetizzati nella deduzione della violazione di legge. Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe potuto revocare l’ordine di rimozione poiché il pagamento dei tributi e dei canoni non sarebbe intervenuto entro i termini previsti. Da tale ritardo sarebbe dovuta derivare la decadenza automatica dell’autorizzazione relativa agli impianti.

Valutazione cautelare

La Sezione ha confrontato l’interesse della ricorrente alla rimozione degli impianti con quello della controinteressata alla loro conservazione durante il procedimento.

L’interesse di Input Adv s.r.l. è stato qualificato come indiretto, eventuale e non attuale: la rimozione avrebbe consentito alla società soltanto di chiedere l’autorizzazione a installare propri impianti, senza che tale autorizzazione fosse già acquisita o garantita.

L’interesse della controinteressata è stato invece ritenuto concreto e attuale, poiché diretto a evitare la rimozione di impianti già installati nelle more della decisione sul ricorso. In applicazione di tale bilanciamento, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Istruttoria e rinvio del merito

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito delle censure relative alla revoca dell’ordine di rimozione e alla prospettata decadenza automatica dell’autorizzazione.

La Sezione ha ritenuto necessario acquisire la relazione di rito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo che:

  • la relazione sia trasmessa entro novanta giorni dalla comunicazione del parere;
  • in caso di mancata trasmissione, l’affare sia deciso allo stato degli atti;
  • la relazione sia comunicata tempestivamente alla ricorrente;
  • alla ricorrente sia assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per controdeduzioni e osservazioni;
  • il Ministero trasmetta alla Sezione anche tali deduzioni.

La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareIncompetenzaPartecipazione procedimentale

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