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Sentenza

Sentenza n. 2925/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 713/2025, emessa dal Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 30/05/2025.

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di Euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere, per l'anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di Euro 500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando una relazione riepilogativa, senza contrastare adeguatamente la pretesa sostanziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza dell'Amministrazione a un giudicato avente efficacia esecutiva e ordinando il pagamento di Euro 500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, dedotti gli eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, l'importo indicato dalla ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni statali era decorso, sicché l'azione di ottemperanza poteva essere esercitata. La domanda di penalità di mora è stata respinta: l'esiguità del debito, pari a Euro 500,00, rendeva la misura manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto l'esiguità del debito rendeva la penalità eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel titolo giudiziale quale modalità di riconoscimento del credito di Euro 500,00.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Gli interessi devono essere determinati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo giudiziale e delle disposizioni del codice civile applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, secondo quanto applicato dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non costituisce il diritto di credito risultante dal titolo giudiziale, ma ne assicura il soddisfacimento; l'esatta entità del credito deve essere ricostruita sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti o adempimenti parziali.
  • Quando l'Amministrazione non esegue un titolo giudiziale definitivo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto alla funzione coercitiva della misura.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza che ordina l'ottemperanza, subordinandone l'attivazione all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando le attività commissariali rientrano nei compiti istituzionali propri del dirigente pubblico nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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