Tribunale, Sentenza T-474/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 marzo 2022. — LD contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice. — Causa T-474/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione di riesame con cui la commissione giudicatrice aveva confermato l’esclusione di LD dal concorso EPSO/AD/371/19. La censura decisiva riguarda il criterio applicato al diploma supplementare nel Talent Screener, ritenuto incompatibile con il bando di concorso. La Corte sottolinea che la commissione non può aggiungere condizioni non previste dal bando, anche se ritiene di interpretarne lo spirito.
Concorso EPSO/AD/371/19: legittimità del criterio di valutazione del "diploma supplementare" nel Talent Screener e sua conformità al bando di concorso
La questione giuridica
Se la commissione giudicatrice, nella fase di selezione per titoli (Talent Screener), potesse attribuire zero punti al criterio del "diploma supplementare" applicando un requisito non previsto dal bando, e in particolare se fosse legittimo escludere i diplomi scientifici conseguiti nello stesso settore del diploma di accesso al concorso, nonostante il bando richiedesse soltanto un diploma universitario aggiuntivo "in uno o più settori scientifici".
Principio di diritto
La commissione giudicatrice di un concorso dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei titoli, ma resta vincolata al tenore letterale del bando di concorso e non può né aggiungere né restringere i criteri di selezione ivi previsti. Pertanto, quando il bando richiede soltanto un diploma supplementare conseguito in uno o più settori scientifici, è illegittimo applicare un criterio ulteriore secondo cui tale diploma deve essere in un settore diverso da quello del titolo di accesso al concorso; una simile aggiunta altera i criteri fissati dal bando e può condurre all’esclusione illegittima del candidato.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 1, allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafo 3, allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/371/19: conformità al bando del criterio sul diploma supplementare
La sentenza riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da una candidata esclusa dalla fase successiva di un concorso generale EPSO per amministratori nel settore della comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche. Il Tribunale, Quarta Sezione, esamina se la commissione giudicatrice abbia rispettato il bando nel valutare i titoli della candidata nel Talent Screener.
Fatti e svolgimento della procedura
La ricorrente aveva partecipato al concorso EPSO/AD/371/19, indetto per costituire elenchi di riserva destinati all’assunzione di funzionari, principalmente presso il JRC della Commissione. Il bando prevedeva tre fasi: verifica delle condizioni di ammissione, selezione per titoli e, infine, prove di assessment center e questionari a scelta multipla.
Al termine della seconda fase la candidata aveva ottenuto 22 punti, sotto la soglia minima di 24 punti richiesta per accedere alla fase successiva. Dopo la domanda di riesame, la commissione giudicatrice confermava l’esclusione con decisione del 31 ottobre 2019; successivamente l’APN respingeva anche il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
Oggetto del ricorso e impostazione del giudizio
Il Tribunale precisa che la decisione di riesame sostituisce la decisione iniziale di esclusione, per cui l’atto impugnato è la decisione sul riesame, integrata dalla motivazione contenuta nella decisione sul reclamo. La ricorrente deduceva tre motivi: errore manifesto di valutazione, violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando, violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di uguaglianza delle parti, oltre a un’eccezione di illegittimità del bando.
Normativa e principi applicati
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, dell’allegato III dello Statuto, che disciplina la fissazione dei criteri di valutazione;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sul reclamo;
- l’articolo 47 della Carta, evocato dalla ricorrente;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulle spese.
Viene ribadito il principio consolidato per cui la commissione giudicatrice dispone di un ampio margine di apprezzamento nella valutazione dei titoli, ma è tenuta a rispettare il testo del bando, che costituisce il quadro di legittimità della selezione.
Valutazione del criterio relativo al diploma supplementare
La questione centrale riguarda il criterio del "diploma supplementare" previsto dall’allegato II del bando tra i criteri del Talent Screener. La commissione aveva attribuito zero punti alla candidata ritenendo, in sostanza, che il diploma supplementare non fosse utile perché appartenente allo stesso settore del diploma che consentiva l’accesso al concorso.
Il Tribunale osserva che il bando, nel formulare questo criterio, richiedeva soltanto un diploma universitario aggiuntivo "in uno o più settori scientifici" e non imponeva che fosse conseguito in un settore diverso da quello del titolo di accesso. La formulazione del bando era distinta da quella usata per altri criteri, nei quali era invece richiesto un collegamento con il "settore scelto".
Motivazione della Commissione e sua irricevibilità/insufficienza
La Commissione aveva cercato di giustificare il criterio adottato sostenendo che, per il settore 5, il concorso mirava a selezionare candidati capaci di comunicare efficacemente conoscenze scientifiche e che era quindi legittimo valorizzare diplomi di natura non scientifica. Il Tribunale considera tale spiegazione non idonea a fondare il criterio effettivamente applicato, perché confonde la disciplina dell’esperienza professionale con quella del diploma supplementare.
Il giudice rileva inoltre che il bando non autorizzava a escludere diplomi scientifici solo perché appartenenti allo stesso settore del diploma di accesso. La motivazione fornita in corso di causa non può sanare un criterio contrario al testo del bando.
Violazione del bando e conseguenze sull’esclusione
Il Tribunale afferma che la commissione giudicatrice non può né ampliare né restringere i criteri di selezione fissati dal bando. Applicando il criterio del "diploma in un altro settore", la commissione ha aggiunto una condizione non prevista, violando il bando stesso.
Poiché per quel criterio la candidata aveva ricevuto zero punti su quattro e le mancavano soltanto due punti per raggiungere la soglia di ammissione, il vizio era decisivo: l’applicazione del criterio illegittimo era sufficiente, da sola, a determinare la sua esclusione illegittima dalla fase successiva.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019, recante rigetto della domanda di riesame. Condanna inoltre la Commissione europea alle spese, in quanto soccombente.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, nei concorsi dell’Unione, la commissione giudicatrice non può introdurre criteri aggiuntivi o restrittivi rispetto a quelli esplicitamente previsti dal bando, neppure nell’ambito del suo ampio potere discrezionale di valutazione dei titoli. Il rispetto letterale del bando tutela la parità di trattamento e le legittime aspettative dei candidati.
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