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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-727/20

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 marzo 2022. — Nigar Kirimova contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità. — Causa T-727/20

Giurisprudenza europea62020TO0727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della sig.ra Kirimova contro l’EUIPO perché l’atto introduttivo era stato firmato da un’avvocatessa che non poteva essere considerata un terzo indipendente: era collega e superiore gerarchico della ricorrente nello stesso studio, con interessi professionali direttamente coinvolti nella controversia. La Corte ribadisce che il requisito dell’indipendenza dell’avvocato va valutato al momento del deposito del ricorso e che la successiva cessazione del rapporto non sana il vizio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

Ricevibilità di un ricorso UE firmato da un avvocato non sufficientemente indipendente dal ricorrente, perché collega e superiore gerarchico nello stesso studio legale

La questione giuridica

Se il ricorso di annullamento sia irricevibile perché l’atto introduttivo è stato firmato da un avvocato che, al momento del deposito, lavorava nello stesso studio della ricorrente, ne era superiore gerarchico e aveva con essa rapporti professionali e interessi convergenti tali da escluderne la qualità di "terzo indipendente" ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Principio di diritto

Dinanzi ai giudici dell’Unione il ricorso di un soggetto non privilegiato è ricevibile solo se l’atto introduttivo è firmato da un avvocato che sia effettivamente un terzo indipendente; tale indipendenza manca quando, alla data del deposito, il legale intrattiene con il ricorrente rapporti professionali particolarmente stretti e un interesse diretto e convergente nella controversia, tali da compromettere manifestamente la sua capacità di difendere in piena autonomia gli interessi del cliente. In una simile situazione il ricorso è irricevibile e il vizio non è sanabile successivamente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 78, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Ricevibilità del ricorso per difetto di indipendenza dell’avvocato

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro una decisione dell’EUIPO. Il Tribunale non entra nel merito della richiesta di deroga alla condizione di cittadinanza prevista dal regolamento sul marchio UE, ma si arresta su una questione preliminare di ricevibilità legata alla rappresentanza processuale.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Nigar Kirimova, giurista presso lo studio Brandstock Legal, aveva presentato all’EUIPO domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001, chiedendo contestualmente una deroga alla condizione di cittadinanza prevista dall’articolo 120, paragrafo 2, lettera a), e dal paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento. L’EUIPO aveva respinto la richiesta di deroga con decisione del 30 settembre 2020.

Sviluppo del procedimento dinanzi al Tribunale

La ricorrente ha proposto ricorso il 7 dicembre 2020, firmato da un’avvocata dello stesso studio legale. Il Tribunale, anche tramite una misura di organizzazione del procedimento, ha chiesto chiarimenti sul rapporto di lavoro tra la ricorrente e la sua rappresentante. L’EUIPO ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che l’avvocata non fosse un terzo indipendente ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma. Sottolinea che la nozione di avvocato va interpretata in modo autonomo e uniforme e che la rappresentanza deve essere assicurata da un terzo, in funzione della buona amministrazione della giustizia e della tutela effettiva degli interessi del mandante. Il giudice collega tale requisito anche all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto a farsi consigliare, difendere e rappresentare.

Ragionamento del Tribunale sull’indipendenza dell’avvocato

Il Tribunale ribadisce che l’indipendenza non implica assenza di qualsiasi legame con il cliente, ma assenza di legami che pregiudichino manifestamente la capacità del legale di difendere al meglio gli interessi della parte. Tale verifica va compiuta caso per caso, tenendo conto dell’ambiente professionale concreto e della natura dei rapporti tra avvocato e cliente.

Nel caso di specie, la ricorrente lavorava nello stesso studio della sua avvocatessa, ne faceva parte della squadra diretta ed era sua assistente. Inoltre, la controversia toccava direttamente la sua attività professionale nello studio, poiché l’iscrizione nell’elenco dei mandatari EUIPO avrebbe inciso sulla sua qualifica e sulla sua carriera nel settore della proprietà intellettuale. Il Tribunale rileva anche la convergenza di interessi economici tra la ricorrente, l’avvocatessa e lo studio, desunta da documenti e affermazioni contenute negli atti, tra cui una lettera di raccomandazione e l’interesse dichiarato dello studio alla registrazione della ricorrente.

Conseguenze processuali

Il Tribunale osserva che la verifica della ricevibilità si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso. Perciò, anche se il rapporto professionale si è successivamente interrotto e la ricorrente è poi stata assistita anche da un altro avvocato esterno, ciò non sana il difetto originario. Il requisito della firma di un avvocato abilitato e indipendente costituisce infatti una condizione di forma essenziale non regolarizzabile dopo la scadenza del termine di ricorso.

Decisione e spese

Il ricorso è stato quindi respinto in quanto irricevibile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente, risultata soccombente, è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO.

Principio affermato

La rappresentanza davanti ai giudici dell’Unione deve essere assicurata da un avvocato che sia un terzo realmente indipendente; non soddisfa tale requisito il legale che, al momento del deposito del ricorso, abbia con il ricorrente rapporti professionali stretti e un interesse diretto nella controversia, tali da compromettere la sua autonomia difensiva. In tal caso il ricorso è irricevibile e il vizio non può essere sanato successivamente.

Come è indicizzato

Materiericorsi di annullamentorappresentanza processuale dinanzi al tribunale dell'uericevibilità del ricorsoproprietà intellettualedeontologia e indipendenza dell'avvocato

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