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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-511/20

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 marzo 2022. — Alessandro Zardini contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice. — Causa T-511/20

Giurisprudenza europea62020TJ0511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui la commissione giudicatrice aveva confermato l’esclusione del ricorrente dal concorso EPSO/AD/371/19. La censura decisiva riguarda il criterio usato per il diploma supplementare nel Talent Screener, giudicato incompatibile con il bando perché introduceva un requisito non previsto. La Corte ribadisce che la commissione ha un margine discrezionale, ma non può alterare i criteri di selezione fissati nel bando.

Concorso EPSO/AD/371/19: il Tribunale annulla l’esclusione di un candidato perché la commissione giudicatrice ha applicato un criterio di valutazione dell’esperienza/titolo supplementare non previsto dal bando di concorso.

La questione giuridica

Se la commissione giudicatrice di un concorso EPSO potesse, nell’ambito della valutazione dei titoli (Talent Screener), escludere dall’attribuzione di punti un diploma supplementare solo perché conseguito nello stesso settore del diploma che dava accesso al concorso, introducendo così un criterio non espresso nel bando; e, in subordine, se la motivazione dell’amministrazione potesse essere integrata in giudizio.

Principio di diritto

La commissione giudicatrice di un concorso dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei titoli e dell’esperienza dei candidati, ma resta vincolata dal testo del bando di concorso e non può aggiungere criteri ulteriori o restringere quelli pubblicati. Pertanto, se il bando richiede un diploma supplementare "in uno o più settori scientifici", la commissione non può escludere un diploma perché conseguito nello stesso settore del diploma di accesso, salvo che tale limitazione risulti espressamente dal bando; l’applicazione di un criterio non previsto comporta l’illegittimità dell’esclusione e l’annullamento della decisione di riesame che la conferma.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 3, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Concorso EPSO/AD/371/19 e criteri di valutazione dei titoli

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE contro la decisione con cui la commissione giudicatrice di un concorso EPSO ha confermato la non ammissione del candidato alla fase successiva. Il caso concerne la selezione per amministratori nel settore della comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla legalità del criterio applicato nella fase di valutazione dei titoli (Talent Screener).

Fatti e procedimento principale

Il sig. Alessandro Zardini aveva presentato la candidatura al concorso generale EPSO/AD/371/19. Dopo la seconda fase, l’EPSO lo informava che non aveva superato la soglia minima di 24 punti, avendo ottenuto 19 punti. Il candidato chiedeva il riesame della decisione, ma la commissione giudicatrice confermava l’esclusione il 31 ottobre 2019. Successivamente, l’autorità che ha il potere di nomina respingeva anche il reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Oggetto del ricorso

Il Tribunale osserva innanzitutto che la decisione adottata a seguito del riesame sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice. Inoltre, il rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo, ma la relativa motivazione può integrare quella della decisione di riesame. Di conseguenza, l’atto lesivo da esaminare è la decisione sulla domanda di riesame, integrata dalla decisione sul reclamo.

Motivi dedotti e questione decisiva

Il ricorrente deduceva tre motivi: errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale, violazione dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso, nonché violazione del principio di uguaglianza; violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 47 della Carta; illegittimità del bando. Il Tribunale sceglie di esaminare anzitutto la censura relativa alla violazione del bando di concorso, in particolare quella concernente il criterio del diploma supplementare.

Ragionamento del Tribunale sul criterio del diploma supplementare

La commissione aveva attribuito zero punti al diploma supplementare del ricorrente sostenendo, in sostanza, che esso apparteneva allo stesso settore del diploma che consentiva l’accesso al concorso. La Commissione difendeva tale scelta sostenendo che, per il settore in questione, erano valorizzabili competenze non meramente scientifiche, come quelle di comunicazione.

Il Tribunale ricorda che la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della natura e della pertinenza dei titoli e dell’esperienza, ma è vincolata al testo del bando, che deve informare i candidati nel modo più preciso possibile sui requisiti richiesti. I criteri di selezione costituiscono, quindi, sia il quadro di legittimità sia il quadro di riferimento delle valutazioni.

Il Collegio rileva che l’allegato II del bando, relativo ai criteri di selezione, chiedeva un diploma di livello universitario supplementare in uno o più settori scientifici, senza prevedere che dovesse essere diverso da quello che dava accesso al concorso. La formulazione del Talent Screener ricalcava inoltre tale impostazione, rinviando esplicitamente ai settori scientifici del bando. Ne consegue che la commissione non poteva escludere come irrilevante un diploma semplicemente perché appartenente allo stesso settore del titolo di accesso.

Il Tribunale respinge anche il tentativo della Commissione di giustificare la scelta con un criterio del "diploma non scientifico" o con l’idea che un diploma in altro settore dimostrasse maggiori capacità di comunicazione: tali spiegazioni non risultavano dal bando e, comunque, non potevano correggere una regola di selezione incompatibile con il suo tenore letterale. La commissione aveva dunque aggiunto un requisito ulteriore, restringendo il criterio pubblicato.

Effetti dell’errore sulla posizione del ricorrente

Dalla decisione sul reclamo risultava che, applicando quel criterio, al ricorrente erano stati attribuiti zero punti su quattro per il diploma supplementare. Poiché ogni punto di tale criterio era ponderato con coefficiente tre, il riconoscimento anche di un solo punto sarebbe stato sufficiente, secondo quanto ammesso dalla Commissione all’udienza, a consentire al ricorrente di raggiungere la soglia minima e accedere alla fase successiva del concorso. L’irregolarità era quindi decisiva ai fini dell’esclusione.

Esito del giudizio e spese

Il Tribunale accoglie la censura relativa al diploma supplementare e, per conseguenza, annulla la decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019 che respingeva la domanda di riesame dell’esclusione. Non è necessario esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, né la richiesta di misure istruttorie, divenuta priva di interesse. La Commissione è condannata alle spese.

Principio affermato

La decisione ribadisce che, nei concorsi dell’Unione, la commissione giudicatrice può definire criteri di valutazione per garantire omogeneità, ma non può introdurre criteri nuovi o interpretazioni restrittive non ricavabili dal bando pubblicato. Se il bando richiede un diploma supplementare in determinati settori, è illegittimo escluderlo solo perché ottenuto nel medesimo settore del diploma di accesso, quando tale limitazione non sia stata espressamente prevista.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaconcorsi e selezione del personalemotivazione degli atti amministrativiprincipio di parità di trattamentocontrollo giurisdizionale degli atti delle istituzioni ue

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