Tribunale, Sentenza T-456/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 marzo 2022. — LA contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criteri per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso dei criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice. — Causa T-456/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice che aveva confermato l’esclusione di una candidata dal concorso EPSO/AD/371/19. Ha ritenuto che tre criteri usati nella selezione per titoli non fossero previsti dal bando e avessero alterato il punteggio della ricorrente, impedendole di raggiungere la soglia minima per accedere alla fase successiva. Di conseguenza, la Commissione è stata condannata alle spese.
Concorso EPSO/AD/371/19: illegittimità dei criteri di valutazione del Talent Screener introdotti dalla commissione giudicatrice in contrasto con il bando di concorso, con conseguente annullamento della decisione di riesame che aveva escluso la candidata dalla fase successiva.
La questione giuridica
Se, nell’ambito della selezione per titoli (Talent Screener) di un concorso EPSO, la commissione giudicatrice possa introdurre criteri o sotto-criteri non previsti dal bando di concorso per valutare l’esperienza professionale e le pubblicazioni dei candidati, e se tale aggiunta comporti la violazione dello Statuto e del principio di parità di trattamento, con conseguente illegittimità dell’esclusione della candidata dalla fase successiva del concorso.
Principio di diritto
La commissione giudicatrice di un concorso dell’Unione dispone di un margine discrezionale nella valutazione dei titoli, ma resta vincolata al tenore letterale del bando di concorso e non può aggiungere criteri o sotto-criteri non previsti dal bando medesimo. Pertanto, l’introduzione, nel Talent Screener, di requisiti ulteriori come l’obbligo che il diploma supplementare sia in un settore diverso, l’esigenza di esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e il criterio delle pubblicazioni indicizzate nella banca dati Scimago viola il bando; poiché tali criteri hanno inciso sul punteggio complessivo della candidata, l’esclusione dalla fase successiva del concorso è illegittima e la decisione di riesame va annullata.
Norme richiamate
- articolo 270 TFUE
- articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 5, paragrafi 1 e 3, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/371/19 e esclusione della candidata
Il Tribunale, in un ricorso ex articolo 270 TFUE, ha esaminato la legittimità della decisione della commissione giudicatrice che aveva confermato il diniego di ammissione di LA alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19, settore n. 1, relativo alla valutazione quantitativa e qualitativa delle politiche. La controversia riguarda la fase di selezione per titoli (Talent Screener) e, in particolare, la conformità al bando di concorso dei criteri utilizzati per attribuire i punteggi.
Fatti e procedimento
LA aveva presentato candidatura il 25 marzo 2019. Dopo la seconda fase, l’EPSO le aveva comunicato il 20 giugno 2019 che non aveva raggiunto la soglia minima di 45 punti necessaria per accedere alla terza fase; in un primo momento le erano stati attribuiti 30 punti, poi 37 punti a seguito della domanda di riesame. L’APN aveva poi respinto il reclamo dell’interessata con decisione del 6 aprile 2020, precisando le ragioni dei punteggi assegnati.
Oggetto del ricorso
Il Tribunale ha ricordato che la decisione adottata a seguito di riesame si sostituisce alla decisione iniziale della commissione giudicatrice. Ha quindi considerato che l’atto impugnato fosse la decisione sulla domanda di riesame, integrata dalla decisione sul reclamo, mentre le conclusioni formalmente dirette contro la decisione di esclusione iniziale non avevano autonoma portata.
Motivi dedotti dalla ricorrente
LA ha dedotto quattro motivi:
- errore manifesto di valutazione della sua esperienza professionale e violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso;
- violazione del principio di uguaglianza;
- violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di uguaglianza delle armi ai sensi dell’articolo 47 della Carta;
- eccezione di illegittimità del bando di concorso.
Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria la seconda parte del primo motivo, relativa alla violazione del bando di concorso.
Quadro normativo e margine della commissione giudicatrice
Il Tribunale ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’allegato III dello Statuto, la commissione giudicatrice può fissare criteri di valutazione prima dell’esame dei titoli, per garantire omogeneità nelle valutazioni. Tuttavia, tale potere discrezionale è vincolato dal testo del bando di concorso, che costituisce il quadro di legittimità e il riferimento per la valutazione. La commissione non può restringere o ampliare i criteri di selezione stabiliti dal bando.
Primo profilo: diploma supplementare
Quanto al criterio del diploma supplementare, la commissione aveva attribuito alla ricorrente solo tre punti ritenendo che il diploma dovesse essere stato conseguito in un settore diverso da quello del diploma di accesso al concorso. Il Tribunale ha rilevato che il bando richiedeva soltanto un diploma supplementare "in uno o più settori scientifici", senza imporre il requisito della diversità di settore rispetto al titolo di accesso. La commissione aveva quindi aggiunto una condizione non prevista dal bando, violandolo.
Secondo profilo: esperienza professionale e gestione di gruppi di lavoro
Per i criteri relativi all’"esperienza nell’ambito di ricerche accademiche e/o professionali attinenti al settore scelto", precedenti e successive al 1° gennaio 2017, la commissione aveva applicato un sotto-criterio fondato sull’esperienza nella gestione di gruppi di lavoro. Il Tribunale ha osservato che, per il settore n. 1, l’allegato I del bando descriveva funzioni di analisi e valutazione delle politiche, senza menzionare compiti di gestione di risorse umane o di gruppi di lavoro. Ne ha dedotto che tale sotto-criterio non era ricavabile né dal tenore letterale né dallo spirito del bando e che la commissione aveva pertanto alterato i criteri di selezione.
Terzo profilo: pubblicazioni e criterio Scimago
Per le pubblicazioni su riviste con peer review e le relazioni professionali di ricerca, la commissione richiedeva, per ottenere il punteggio massimo, che le pubblicazioni fossero presenti nella banca dati Scimago e in un numero minimo determinato a seconda del periodo considerato. Il Tribunale ha osservato che il criterio Scimago non era menzionato nell’allegato II del bando e che il formulario on-line imponeva inoltre un limite di caratteri, costringendo i candidati a selezionare le pubblicazioni da segnalare. In tale contesto, l’introduzione di un criterio non previsto ha violato il bando e ha inciso indebitamente sulla valutazione della candidata.
Conseguenze sulla soglia di ammissione
Il Tribunale ha collegato le tre irregolarità al punteggio finale della candidata: senza l’applicazione dei criteri illegittimi, il totale avrebbe potuto raggiungere la soglia di 45 punti richiesta per l’ammissione alla fase successiva. Poiché i criteri contestati avevano concretamente ridotto il punteggio, l’esclusione della ricorrente era illegittima.
Decisione e spese
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato la decisione della commissione giudicatrice del 24 settembre 2019 che aveva respinto la domanda di riesame. Ha inoltre condannato la Commissione europea alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio affermato
La sentenza conferma che, nei concorsi dell’Unione, la commissione giudicatrice può concretizzare i criteri di valutazione ma non può introdurre requisiti ulteriori o diversi da quelli espressamente previsti nel bando. Quando tali criteri illegittimi incidono sul punteggio e sull’accesso alla fase successiva del concorso, la decisione di esclusione deve essere annullata.
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