Sentenza n. 8423/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione centrale ex art. 10 l. 82/1991 di non proroga del programma definitivo di protezione per la testimone di giustizia e il suo nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera del 21 febbraio 2024, notificata il 5 aprile 2024, con cui la Commissione centrale ha disposto la non proroga del programma speciale di protezione, incaricando il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione dell’interessata alle autorità di pubblica sicurezza per l’adozione delle ordinarie misure ritenute adeguate e assicurando l’accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari. Sono state dedotte la violazione e l’erronea applicazione del d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991, come modificata dalla l. 45/2001, del d.m. 161/2004 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la motivazione apparente. La ricorrente aveva contestato il venir meno delle condizioni per la prosecuzione della protezione. Nel procedimento amministrativo erano stati acquisiti i pareri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro-DDA e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, entrambe favorevoli a un graduale affievolimento delle misure in ragione del tempo trascorso e del sostanziale esaurimento degli impegni processuali. Il Servizio Centrale di Protezione aveva inoltre riferito il rifiuto della ricorrente di trasferirsi per ragioni di sicurezza e l’adeguatezza delle ordinarie misure di tutela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate, unitariamente esaminate, le censure dedotte. Il Collegio ha rilevato che il programma era scaduto dal 29 luglio 2023; che le autorità giudiziarie competenti avevano espresso parere favorevole all’affievolimento della protezione; che la ricorrente aveva di fatto rinunciato al programma, abbandonando da tempo il domicilio protetto e rifiutando il trasferimento disposto per motivi di sicurezza; e che le autorità di pubblica sicurezza avevano ritenuto adeguate le ordinarie misure di tutela, ferma la scorta per gli impegni giudiziari. Alla luce del principio di temporaneità delle misure di protezione e delle verifiche periodiche sull’attualità e gravità del pericolo, tali elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare la non proroga e a escludere il difetto di istruttoria e la motivazione apparente. Il giudice ha precisato che la valutazione circa la permanenza del pericolo e l’adeguatezza delle misure rientra nella competenza tecnico-discrezionale della Commissione e non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale, salvo errori di fatto o vizi manifesti di illogicità, irrazionalità e travisamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
d.l. 8/1991, convertito dalla l. 82/1991
Disciplina le speciali misure di protezione per collaboratori di giustizia e testimoni.
art. 13-quater d.l. 8/1991, convertito dalla l. 82/1991
Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
Stabilisce il carattere temporaneo delle misure e i parametri per la loro revoca o modifica, costituiti dall’attualità e gravità del pericolo, dall’idoneità delle misure, dalla condotta dell’interessato e dall’osservanza degli impegni.
art. 9 l. 82/1991
Individua gli elementi rilevanti per la valutazione della protezione, tra cui l’esposizione al pericolo grave, serio e attuale, l’utilità e rilevanza delle dichiarazioni, l’inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela e le caratteristiche di reazione del gruppo criminale.
art. 10, comma 5, d.m. 161/2004
La Commissione delibera sentite l’Autorità proponente e le Autorità preposte all’attuazione delle misure speciali di protezione, nonché il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d’appello interessato.
Impone alla Commissione di acquisire e considerare i pareri delle autorità competenti prima di deliberare sulle misure di protezione.
art. 11, comma 1, d.m. 161/2004
Le speciali misure di protezione [...] sono revocate o non sono prorogate [...] quando vengono meno l’attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate.
Consente la non proroga quando il pericolo non presenta più attualità e gravità oppure risultano adeguate altre misure, anche ordinarie, e considera altresì la violazione degli impegni assunti.
art. 8 l. 6/2018
La Commissione Centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull’attualità e gravità del pericolo e sull’idoneità delle misure adottate.
Ribadisce la temporaneità delle misure, la necessità di verifiche periodiche e la possibilità di mantenerle oltre il termine quando vi sia una motivata richiesta dell’autorità proponente; le misure devono essere gradualmente affievolite ove possibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata.
Massime di principio
- Le speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia sono temporanee e soggette a periodiche verifiche sull’attualità e gravità del pericolo, sull’idoneità delle misure adottate e sulla condotta dell’interessato; non sussiste un diritto alla loro proroga automatica.
- La non proroga delle speciali misure di protezione è legittima quando, sulla base dell’istruttoria e dei pareri delle autorità competenti, siano venuti meno o si siano attenuati gli impegni processuali, non risulti più attuale e grave il pericolo e appaiano adeguate misure ordinarie di tutela.
- La Commissione centrale deve acquisire e valutare i pareri dell’autorità proponente, delle autorità incaricate dell’attuazione delle misure e delle autorità antimafia competenti; tali acquisizioni concorrono a integrare una motivazione sufficiente sulla permanenza o sull’affievolimento della protezione.
- La valutazione sulla permanenza del pericolo e sull’adeguatezza delle misure di protezione è espressione di discrezionalità amministrativa e tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per errori di fatto o vizi manifesti di illogicità, irrazionalità e travisamento, senza sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- Il rifiuto dell’interessato di aderire alle modalità di protezione disposte dall’amministrazione, unitamente all’abbandono del domicilio protetto e alla valutazione di adeguatezza delle misure ordinarie, può essere considerato ai fini della non proroga del programma.
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