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Sentenza

Sentenza n. 5819/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS--Cat. -OMISSIS- del 15 Aprile 2023, notificato al ricorrente in data 18 Aprile 2023, con il quale il Questore della Provincia di Caserta ha decretato il rigetto dell'istanza presentata dal signor-OMISSIS- volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto d'armi uso caccia; 2) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui la comunicazione di avvio del procedimento prot. Cat. -OMISSIS- del 20 Febbraio 2023 richiamata nel provvedimento sub 1), gli accertamenti e/o l'istruttoria posta a fondamento del provvedimento sub 1);

Giustizia amministrativa202303040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della licenza di porto d'armi per uso caccia adottato dal Questore della Provincia di Caserta il 15 aprile 2023, nonché gli atti presupposti, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e gli accertamenti istruttori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in plurime censure, la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere per carenza di interesse pubblico, difetto di motivazione e d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento e ingiustizia manifesta. Ha contestato che il Questore avesse fondato il giudizio di inaffidabilità su due deferimenti del 5 febbraio 2015 e del 23 aprile 2016 per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, non sfociati in procedimenti penali o condanne e risalenti nel tempo; ha richiamato anche l’attestazione di idoneità psicofisica per la patente rilasciata il 18 ottobre 2021. Ha inoltre sostenuto che tre controlli effettuati nel 2015 insieme a una persona con precedenti di polizia erano riconducibili a tragitti condivisi per raggiungere il luogo di lavoro, senza che gli fosse stato comunicato il nominativo del soggetto durante il procedimento. Infine, ha contestato la rilevanza del deferimento della madre per truffa, deducendo che non conviveva con lei, che non vi era stata condanna e che la vicenda era remota.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a pagare alle amministrazioni resistenti euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Ha ritenuto che il porto d’armi non sia un diritto assoluto e che l’autorità di pubblica sicurezza disponga di ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell’affidabilità, sindacabile dal giudice nei limiti di manifesti profili d’irragionevolezza o illogicità. I due episodi di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, unitamente alle frequentazioni ripetute con un soggetto gravato da precedenti in materia di estorsione e stupefacenti, sono stati giudicati sufficienti a sostenere la prognosi di rischio di abuso. L’assenza di condanne non è decisiva, perché il procedimento amministrativo ha finalità cautelare e preventiva ed è autonomo rispetto a quello penale. Il TAR ha inoltre osservato che l’art. 1, n. 5, del D.M. 28 aprile 1998 attribuisce valenza ostativa anche all’assunzione occasionale di stupefacenti, senza che la risalenza temporale dell’episodio la elimini. La giustificazione lavorativa dei tragitti condivisi e l’asserita ignoranza dei precedenti del soggetto frequentato non superano il rischio che l’arma possa essere appresa e utilizzata impropriamente da quest’ultimo. Il mero decorso del tempo è elemento neutro e, senza circostanze ulteriori che dimostrino il superamento delle criticità e un radicale cambiamento dello stile di vita, non smentisce la prognosi negativa. Le censure sono state quindi tutte respinte.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi

    I provvedimenti in materia di armi hanno funzione cautelare e preventiva, volta a prevenire abusi, e non natura punitiva; la valutazione dell’affidabilità può quindi fondarsi su una prognosi di rischio.

  • art. 1, n. 5, D.M. 28 aprile 1998

    Quanto alla guida in stato di ebbrezza, giova rammentare che la disciplina di rango regolamentare (art. 1, n. 5 del D.M. 28 aprile 1998, a mente del quale “costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci”) stabilisce – in modo palese – l’inidoneità ex lege del soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, “a prescindere dal momento in cui ciò sia avvenuto.”

    L’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti comporta l’inidoneità all’uso delle armi ai sensi della disciplina regolamentare; la risalenza nel tempo dell’assunzione non ne elimina la valenza ostativa.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi e non integra un diritto assoluto; l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, in funzione preventiva della tutela della pubblica e privata incolumità.
  • Il giudizio di inaffidabilità ai fini del porto d’armi è prognostico e può fondarsi su un ragionamento induttivo secondo il criterio del «più probabile che non», senza necessità di un accertamento penale o della prova di un precedente abuso dell’arma; possono rilevare anche fatti isolati, non penalmente rilevanti o non direttamente attinenti all’uso delle armi, purché significativi.
  • L’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti è causa di non idoneità all’uso delle armi ai sensi dell’art. 1, n. 5, del D.M. 28 aprile 1998; la risalenza nel tempo dell’assunzione e l’assenza di condanne penali non eliminano, di per sé, la valenza ostativa, considerata l’autonomia e la funzione preventiva del procedimento amministrativo.
  • La frequentazione ripetuta di persone gravate da precedenti penali o di polizia può concorrere a fondare una valutazione negativa di affidabilità, anche quando sia giustificata da esigenze lavorative o il richiedente affermi di ignorare i precedenti: rileva il rischio che l’arma, legittimamente detenuta, possa essere appresa e utilizzata impropriamente dal soggetto frequentato.
  • Il mero decorso del tempo rispetto a condotte passate costituisce un elemento neutro e non basta a superarne la valenza negativa; occorrono ulteriori circostanze significative idonee a dimostrare il superamento delle criticità e un radicale cambiamento dello stile di vita dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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